Sentenza del 05/02/2024 n. 3303 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva recuperato a tassazione i compensi percepiti nel 2007 dall’associazione tedesca TACHELES, gestita dal marito della contribuente, per l’attività didattica e di recupero di minori tedeschi disagiati ospitati nella casa-famiglia in Italia. La contribuente contestava la tassazione italiana, la qualificazione dell’attività come esercizio d’impresa tramite stabile organizzazione o base fissa e vari profili procedurali e probatori: insufficiente motivazione dell’accertamento e mancata produzione dell’informativa fiscale tedesca; violazione del diritto al contraddittorio, almeno ai fini IVA; errata applicazione del TUIR e della convenzione italo-tedesca; omesso esame del fatto che l’immobile ospitasse soltanto minori affidati alla contribuente, circostanza che, a suo dire, escludeva l’autonomia della sede italiana. Contestava inoltre, secondo quanto riferito nella decisione d’appello, la misura dei redditi e dei costi e chiedeva il riconoscimento di costi superiori al 40% e la disapplicazione delle sanzioni. La Cassazione ha esaminato i cinque motivi proposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: il fulcro dell’accertamento era la stabile organizzazione in Italia, non l’informativa tedesca, il cui contenuto era stato comunicato mediante questionario al quale la contribuente aveva risposto senza contestarlo. Il secondo motivo, relativo alla mancata produzione del documento tedesco, è stato dichiarato assorbito. Il terzo, sul contraddittorio endoprocedimentale, è infondato: per i tributi armonizzati occorre indicare concrete ragioni difensive che si sarebbero potute far valere, mentre la contribuente aveva formulato affermazioni generiche. La parte del quarto motivo diretta a rimettere in discussione l’accertamento di fatto della stabile organizzazione è inammissibile; la Corte ha comunque chiarito che la gestione stabile in Italia della casa-famiglia per finalità educative e pedagogiche, con compenso pagato da un’associazione straniera, integra un’attività indipendente imponibile in Italia in presenza di una base fissa, equiparabile alla stabile organizzazione. Il quinto motivo è inammissibile perché non chiariva il nesso tra l’ospitalità dei soli minori tedeschi e la pretesa mancanza di autonomia della sede, né indicava adeguatamente dove la circostanza fosse stata dedotta o dimostrata. La contribuente è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in € 4.000, oltre spese prenotate a debito; dichiarati inoltre i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Non sono indicati nel testo gli importi dell’accertamento o delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
l'elemento centrale dell'accertamento è costituito dalla sussistenza di una stabile organizzazione in Italia, e specificamente a L (IM), e non dalle informazioni fornite dal fisco tedesco; dall'altro alla contribuente venne inviato dall'amministrazione un questionario con il contenuto delle informazioni rese dall'autorità tedesca
La contestazione relativa alla motivazione e alla conoscibilità degli elementi dell’accertamento non è fondata quando il contenuto delle informazioni rilevanti è comunicato al contribuente e la pretesa si fonda principalmente su un autonomo elemento, qui la stabile organizzazione in Italia.
Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212
la quale subordina la nullità per violazione del contraddittorio endo-procedimentale in caso di tributi di matrice eurounitaria, alla condizione della dimostrazione circa la sussistenza di concrete ragioni che egli avrebbe potuto far valere ove il contraddittorio stesso fosse stato instaurato, ragioni che la contribuente nel caso di specie neppure affaccia, limitandosi a vaghe affermazioni.
Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale non comporta nullità se il contribuente non espone concretamente quali difese o elementi avrebbe potuto presentare durante il contraddittorio.
Art. 5 della convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni
per stabile organizzazione si intende una sede fissa di attività attraverso la quale un'impresa è esercitata in tutto o in parte
La stabile organizzazione richiede una sede individuata e fissa, collegata all’attività dell’impresa, dotata di una certa permanenza e nella disponibilità dell’attività estera; la sede deve essere idonea, anche potenzialmente, a produrre reddito.
ai sensi dell'art. 14 della convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, ratificata con l. 24 novembre 1992, n. 459, costituisce attività indipendente di natura educativa e pedagogica, come tale tassata in Italia, una struttura con finalità psicopedagogica di soggetti stranieri disagiati gestita stabilmente nel territorio nazionale da soggetto residente all'estero, il quale percepisca da un'associazione straniera il relativo compenso.
L’attività educativa e pedagogica indipendente svolta stabilmente in Italia da una persona residente all’estero può essere tassata in Italia quando è esercitata attraverso una base fissa nel territorio, anche se gli ospiti sono stranieri e il compenso proviene da un’associazione straniera.
secondo cui "per stabile organizzazione si intende una sede fissa di attività attraverso la quale un'impresa è esercitata in tutto o in parte", e pertanto una presenza individuata (place of business) dell'attività legata all'impresa estera (business connection test) che sia incardinata nel territorio dello Stato impositore (fissità, fixed place) e dotata di una certa stabilità (permanence test); una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito (idoneità produttiva o carrying on of the business enterprise), che sia nella disponibilità dell'impresa stessa (right of use).
La definizione nazionale di stabile organizzazione richiede un luogo d’affari fisso e sufficientemente stabile, collegato all’attività estera, nella disponibilità di questa e potenzialmente idoneo a produrre reddito; la disposizione convenzionale e quella interna concorrono a qualificare la sede italiana.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 , un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Quando il ricorso è respinto, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Una struttura utilizzata stabilmente in Italia per svolgere attività educativa o pedagogica può costituire una base fissa o stabile organizzazione anche se l’attività è destinata a utenti stranieri e il compenso è pagato da un soggetto estero.
- Per accertare una stabile organizzazione rilevano, nel loro insieme, la presenza di un luogo d’affari individuato, la sua permanenza, la disponibilità da parte dell’attività estera e la capacità potenziale di produrre reddito; la denominazione domestica dell’immobile non è di per sé decisiva.
- Nel contestare la motivazione di un accertamento, occorre confrontarsi con il suo effettivo fondamento: la comunicazione al contribuente, tramite questionario, del contenuto delle informazioni utilizzate può escludere una lesione del diritto di conoscere gli elementi rilevanti.
- Per invocare la nullità per mancato contraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati, il contribuente deve indicare in modo concreto quali argomenti o prove avrebbe presentato e perché avrebbero potuto incidere sull’accertamento.
- In cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti già accertati dal giudice di merito; il motivo deve indicare con precisione il fatto decisivo omesso e spiegare il nesso tra quel fatto e la conclusione che si assume trascurata.
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