Cassazione Civile, Ordinanza n. 21290/2026 del 23/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Una società di gestione del servizio idrico integrato ha emesso nei confronti di una società utente una fattura del 28 aprile 2016 per euro 1.817,15, qualificata come recupero di conguagli regolatori per partite pregresse riferite agli anni 2005/2011. L’utente ha agito per ottenere l’accertamento della prescrizione delle somme e, comunque, la declaratoria di non debenza, con conseguente annullamento della fattura e restituzione di quanto pagato in acconto. Il giudice di pace ha accolto la domanda, annullando la fattura e condannando il gestore alla restituzione come indebito oggettivo. In appello, il gestore ha censurato la decisione deducendo: la violazione della disciplina delle tariffe del servizio idrico integrato e delle delibere dell’autorità di regolazione e dell’autorità d’ambito; l’erronea affermazione della prescrizione; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il primo giudice considerato implicitamente illegittime le delibere amministrative; e la condanna alle spese. Il Tribunale ha respinto l’appello. In cassazione il gestore ha proposto tre motivi: violazione di norme sulla regolazione tariffaria del servizio idrico e sul metodo tariffario normalizzato; nullità della sentenza per asserita violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, perché il rigetto avrebbe fatto leva su una circostanza nuova, cioè l’imprevedibilità dei conguagli; violazione della regola della soccombenza in tema di spese, dato il preteso accoglimento solo parziale delle ragioni dell’appello.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 23858 del 2025 in materia di conguagli del servizio idrico integrato. Ha affermato che i conguagli richiesti dal gestore ex art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr riguardano soltanto somme che, secondo il previgente metodo tariffario normalizzato del d.m. 1 agosto 1996, potevano essere addebitate agli utenti tramite adeguamenti tariffari; non si tratta quindi di una tariffa retroattiva né di importi limitati ai soli costi imprevisti e imprevedibili. Ne consegue che una determinazione dell’ente d’ambito non conforme a tale metodo è contra legem e deve essere disapplicata, senza lesione dell’affidamento dell’utente, poiché il recupero è solo differito. Poiché il Tribunale aveva deciso facendo invece leva sulla mancanza di allegazione e prova di costi imprevedibili e sull’assenza di elementi per verificare inefficienze gestorie, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Nuoro in diversa composizione, anche per le spese. Il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione o falsa applicazione di legge per contestare la disciplina applicata ai conguagli tariffari del servizio idrico
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio di nullità della sentenza per asserita violazione del contraddittorio e del diritto di difesa
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto anche per la censura sulle spese, in relazione alla regola della soccombenza
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato dalla ricorrente tra le norme ritenute violate nella disciplina del servizio idrico integrato
art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato dalla ricorrente tra le norme in tema di tariffazione del servizio idrico integrato
art. 9 Dir. 2000/60/CE
richiamato dalla ricorrente quale norma di riferimento del sistema tariffario idrico
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011
richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri dell’autorità di regolazione del servizio idrico
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina regolatoria delle tariffe idriche
art. 3 d.P.C.M. 22 luglio 2012
richiamato dalla ricorrente come base normativa del sistema tariffario
artt. 1, comma 1, e 2, comma 12, lett. h), l. n. 481 del 1995
richiamati dalla ricorrente per sostenere la legittimità del potere regolatorio tariffario
richiamato dalla ricorrente in relazione all’inserzione automatica delle clausole/regole tariffarie nel rapporto
art. 11 preleggi
richiamato per la questione di irretroattività delle disposizioni e degli atti amministrativi
invocato nel secondo motivo per dedotta violazione del principio del contraddittorio
richiamato nell’appello del gestore come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla regolazione delle spese secondo soccombenza
art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr
interpretato nel senso che consente conguagli solo per somme riconducibili al previgente metodo tariffario normalizzato e non per importi estranei a quel criterio
d.m. 1 agosto 1996
considerato il criterio tariffario di riferimento per stabilire quali somme potessero essere recuperate come conguagli
delibera n. 18 del 26.06.2014 dell’AATO della Sardegna
richiamata come atto amministrativo di determinazione dei conguagli, da disapplicare se non conforme al metodo normalizzato
delibera n. 643/2013/R/IDR dell’AEEGSI
richiamata come fonte regolatoria del sistema dei conguagli del servizio idrico integrato
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato in appello in tema di spese processuali e contributo unificato
Massime di principio
- Nel servizio idrico integrato, i conguagli regolatori richiesti dal gestore possono comprendere solo somme che, secondo il previgente metodo tariffario normalizzato, erano già addebitabili all’utente mediante meccanismi di aggiornamento tariffario; non è consentito trasformarli in una tariffa retroattiva per consumi passati.
- La verifica della legittimità dei conguagli deve essere compiuta alla luce del criterio tariffario di base previsto dalla disciplina regolatoria applicabile; se l’atto dell’ente d’ambito non è coerente con quel criterio, esso è contra legem e va disapplicato dal giudice ordinario.
- Per i conguagli regolatori del servizio idrico non è necessario allegare e provare che si tratti di costi imprevisti e imprevedibili al momento dell’erogazione: il parametro decisivo è la riconducibilità delle somme alle dinamiche tariffarie consentite dal sistema regolatorio previgente.
- Il recupero differito di somme già suscettibili di essere poste a carico dell’utenza secondo il metodo normalizzato non lede, di per sé, il legittimo affidamento dell’utente, poiché non introduce un nuovo onere ma posticipa un recupero già astrattamente dovuto.
- Quando il giudice di merito decide su un conguaglio idrico applicando un criterio diverso da quello fissato dalle Sezioni Unite, la decisione è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
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