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Sentenza

Sentenza del 11/08/2023 n. 24589 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune notificava ad A.A. avviso di accertamento Ici per l'anno 2005 per euro 2.738.000, fondato sulla deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 21 marzo 2005 che determinava i valori venali delle aree edificabili per zone. Il ricorrente impugnava ritenendo illegittimo l'uso di tali valori, denunciando carenze documentali nell'avviso, deducendo l'esistenza di giudicato esterno su annualità precedenti e successive (accertamento con adesione 2008) e lamentando omissioni istruttorie e motivazionali nelle decisioni dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. Ha ritenuto legittimo l'impiego della delibera comunale come fonte di presunzioni e come elemento conoscibile dal contribuente (quindi non soggetto sempre all'allegazione nell'avviso), ha posto l'onere sul contribuente di dimostrare obiettivamente un valore inferiore (con perizie e identificazione certa degli immobili), ha escluso l'obbligo per il giudice di esercitare d'ufficio tutti i poteri istruttori o ordinare l'esibizione documentale quando discrezionale, e ha precisato che il giudicato esterno vincola altre annualità solo se riguarda elementi durevoli e identici. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità o l'insufficienza delle censure per mancata prova documentale e per carenza di autosufficienza del ricorso in Cassazione. Infine ha disposto l'ulteriore pagamento del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992

    Il valore venale in comune commercio delle aree edificabili è elemento variabile nel tempo; non è ricompreso tra gli elementi 'tendenzialmente permanenti' che estendono automaticamente gli effetti del giudicato ad altre annualità.

  • D.Lgs. n. 446/1997

    art. 59 (e richiamo in motivazione all'art. 52)

    Le deliberazioni comunali che determinano i valori per zone omogenee costituiscono fonte di presunzioni e strumenti probatori 'homines', assimilabili a bollettini di quotazioni: non hanno natura imperativa ma forniscono supporti razionali all'Amministrazione e al giudice.

  • Legge n. 212/2000

    L'obbligo di allegazione agli avvisi di atti richiamati per relationem riguarda solo gli atti non conoscibili; le delibere comunali generali, soggette a pubblicità legale, sono presumibilmente conoscibili e pertanto non sempre devono essere allegate.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    I poteri istruttori e di richiesta di informazioni del giudice tributario sono discrezionali; per l'acquisizione formale di documenti vale l'art. 210 c.p.c. e la disciplina degli artt. 118 e 210 c.p.c.; il giudice non è obbligato ad esercitare d'ufficio tali poteri e il mancato esercizio non è automaticamente motivo di annullamento in Cassazione.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3-5

    Principi di legittimità utilizzati per inquadrare i motivi di impugnazione (falsa applicazione di norme, omesso esame di fatti decisivi, nullità per omessa pronuncia); la Corte ricorda i limiti della censura in Cassazione (es. onere di autosufficienza).

  • Codice di procedura civile

    L'ordine di esibizione documentale è regolato dall'art. 210 c.p.c.; l'esercizio di tale potere è subordinato alle condizioni di ammissibilità e alla discrezionalità del giudice.

  • D.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso in Cassazione, rilevato e applicato dalla Corte.

  • Codice civile

    Richiamato dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza; eventuale riferimento a prescrizione o decadenze non sufficiente senza autosufficienza argomentativa.

Massime di principio

  • Le delibere comunali che fissano valori medi delle aree edificabili costituiscono presunzioni utilizzabili dall'Amministrazione e dal giudice: non sono norme imperative ma strumenti probatori; il contribuente deve contraddire tali presunzioni con elementi oggettivi e riconoscibili.
  • L'onere della prova spetta al contribuente che contesta il valore: perizie di parte devono identificare con certezza gli immobili indicati nell'avviso e fornire dati oggettivi sul minor valore.
  • Gli atti generali pubblici (es. delibere) sono presumibilmente conoscibili e, perciò, non sempre devono essere allegati all'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000.
  • Il giudice tributario dispone di poteri istruttori discrezionali e non è obbligato ad ordinare l'esibizione di documenti ex officio; il mancato esercizio di tali poteri, se motivato, difficilmente è censurabile in Cassazione.
  • Il giudicato esterno vincola altre annualità solo per quegli elementi fattuali che risultano durevoli e identici nel tempo; il valore venale di mercato è di norma elemento variabile e non si estende automaticamente ad altri esercizi.
  • In sede di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente: chi invoca un giudicato esterno deve riprodurre la sentenza presunta decisoria; richieste generiche o non documentate sono inammissibili.
  • Le censure sulla mera insufficienza della motivazione non sono più rilevanti in Cassazione come motivo autonomo; bisogna dimostrare motivazione apparente o mancata pronuncia su punti decisivi.

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