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Sentenza

Sentenza del 11/08/2023 n. 24564 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento emessi dal Comune volti al recupero a tassazione dell'ICI per il possesso di aree di terreno ritenute edificabili per i periodi d'imposta 2010 e 2011. La contribuente aveva visto annullati gli avvisi in primo grado e in appello si era sostenuto, tra l'altro, che il Piano Regolatore Generale (PRG) era stato giurisdizionalmente annullato (TAR, Consiglio di Stato e Cassazione) con conseguente inesistenza dello strumento urbanistico e legittimo affidamento dei contribuenti; che gli avvisi di accertamento erano privi di adeguata motivazione e di parametri valutativi del valore dei terreni (violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000 e D.Lgs. 504/1992); che per il 2010 si era verificata decadenza dell'azione impositiva; che la sanatoria comunale adottata ai sensi della legge regionale Umbria n.5/2014 non poteva essere considerata efficace retroattivamente o idonea a ricostituire immediatamente la edificabilità delle aree.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha rigettato l'appello del Comune, confermando l'accoglimento degli avvisi dell'originario giudice di prime cure: ha ritenuto le aree non edificabili per i periodi contestati in ragione dell'annullamento del PRG e del legittimo affidamento dei contribuenti, ha escluso l'applicabilità delle sanzioni in un contesto di oggettiva incertezza normativa, ha dichiarato l'azione estinta per decadenza con riguardo al 2010, e ha rilevato il difetto di motivazione e la mancanza di parametri valutativi negli avvisi di accertamento. In Cassazione il ricorso del Comune è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito si fondava su più ragioni autonome idonee a sorreggerla e che il ricorrente non aveva censurato tutte le rationes decidendi (in particolare non ha adeguatamente impugnato il difetto di motivazione degli avvisi). La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio e a eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

  • legge regionale Umbria 4 aprile 2014, n. 5

    La deliberazione comunale di sanatoria adottata ai sensi della legge regionale è stata contestata come idonea a sanare l'efficacia del PRG; il giudice di merito ha ritenuto che non potesse produrre efficacia retroattiva in presenza di atti giurisdizionali che avevano già determinato affidamento dei cittadini; la Corte ha considerato la questione ma ha deciso l'inammissibilità del ricorso su basi processuali.

  • preleggi

    Rammentato il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e la tutela dell'affidamento del contribuente rispetto alla situazione urbanistica esistente.

  • D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)

    Richiamato in rapporto agli effetti delle pronunce amministrative e alle sospensioni cautelari; rilevanza nel valutare quando lo strumento urbanistico abbia prodotto efficacia e l'impatto sulla posizione del contribuente.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    art. 1, comma 2; art. 2, comma 1, lett. b); art. 5, comma 5

    Norme che disciplinano la base imponibile e i criteri di determinazione del valore degli immobili; la Corte richiama che l'accertamento deve richiamare i parametri di legge utilizzati per modificare il valore catastale/venale.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente)

    Stabilisce l'obbligo, a pena di nullità, per gli avvisi di accertamento di indicare a quale presupposto la modifica del valore dell'immobile sia ricondotta; la Corte ha richiamato tale obbligo per censurare la genericità degli avvisi impugnati.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Riferito alla possibilità per gli enti locali di adottare criteri per la determinazione del valore delle aree; comunque tali criteri, se richiamati, devono tradursi in motivazione concreta nell'atto impositivo.

  • Costituzione

    Richiamata in relazione al principio di capacità contributiva e alla periodicità dell'imposizione; la censura del Comune aveva invocato tali principi senza però superare l'autonoma ragione della decisione fondata sul difetto motivazionale.

  • Codice civile e norme urbanistiche

    art. 870 c.c.; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 23

    Richiamate in relazione al meccanismo di perequazione urbanistica e al trasferimento di diritti edificatori: la sentenza di merito ha ritenuto che la mera potenzialità derivante da meccanismi perequativi non basti a provare la concreta edificabilità immediata dei terreni.

  • Decreti-legge richiamati

    D.L. n. 203/2005 art. 11 quaterdecies comma 16; D.L. n. 223/2006 art. 36 comma 2

    Norme richiamate dal ricorrente in ordine alla disciplina fiscale e alle modalità di accertamento; la Corte ha trattato la questione nell'ambito delle censure ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni processuali connesse all'omessa impugnazione di tutte le ragioni della sentenza di merito.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento relativo al valore di un immobile/terreno deve contenere una motivazione specifica e richiamare i parametri normativi utilizzati; la mera indicazione di un valore 'astratto' è insufficiente e può comportare l'annullamento per difetto di motivazione (art. 7 legge n. 212/2000 e D.Lgs. 504/1992).
  • L'annullamento giurisdizionale di strumenti urbanistici può legittimare il affidamento del contribuente e incidere sulla qualificazione come edificabile di aree; la presenza di atti amministrativi di sanatoria non sempre ricostituisce retroattivamente la situazione a fini impositivi, soprattutto se la questione era già oggetto di giudizio.
  • Per tributi periodici la situazione urbanistica e il relativo valore imponibile devono essere valutati distintamente per ciascun periodo d'imposta: variazioni della base imponibile richiedono elementi specifici per ogni anno.
  • In presenza di pluralità di ragioni autonome che sorreggono una decisione di merito, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes decidendi: l'omessa impugnazione di anche una soltanto di esse rende il ricorso inammissibile.
  • In contesti di oggettiva incertezza normativa o giuridica si tende a limitare l'applicazione di sanzioni amministrative a carico del contribuente quando questi ha fondato affidamento sulla situazione normativa/giudiziale.
  • La decadenza dell'azione impositiva (termine per esercitare il potere di accertamento) può estinguere pretese comunali relative ad annualità anteriori e deve essere valutata caso per caso alla luce degli atti precedenti e delle notifiche effettuate.

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