Sentenza del 11/08/2023 n. 24554 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli avvisi di accertamento del Comune richiedevano il pagamento dell'ICI per il 2006; i contribuenti impugnavano ritenendo illegittima la determinazione del valore delle aree fabbricabili, la mancata allegazione dei documenti richiamati negli avvisi, l'omesso esame di un presunto giudicato esterno relativo ad altre annualità e l'omessa acquisizione di documentazione (anche relativa a un accertamento con adesione del 2008). I ricorrenti deducevano violazioni di norme tributarie e processuali e contestavano la motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che la delibera comunale che indica valori medi delle aree fabbricabili costituisce una fonte di presunzioni e può essere utilizzata anche retroattivamente; è in capo al contribuente l'onere di fornire elementi oggettivi e attuali (es. perizia) per dimostrare un valore inferiore. Non sussisteva difetto di motivazione né omissione di pronuncia; la richiesta di esibizione documentale è rimessa alla discrezionalità del giudice tributario e non era stata formulata in modo sufficientemente specifico e pertinente rispetto all'anno impugnato. Il giudicato relativo ad annualità diverse non è automaticamente estensibile alle annualità oggetto del procedimento, salvo che vi siano fatti di efficacia pluriennale o elementi durevoli; pertanto né riferimenti ad anni diversi né un accertamento con adesione per il 2008, non specificato e provato, sono stati ritenuti idonei a mutare l'esito. La Corte ha inoltre rilevato l'obbligo per i ricorrenti di versare, in solido, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del ricorso; non sono state liquidate le spese del giudizio di cassazione per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Il valore venale in comune commercio delle aree edificabili è elemento variabile per annualità; le delibere comunali che indicano valori svolgono funzione di presunzione e non sono vincolanti di per sé.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59
Le delibere comunali adottate ai sensi dell'art. 59 che determinano valori per zone omogenee costituiscono indici di valutazione (presunzioni hominis) messi a disposizione dell'Amministrazione e del giudice.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
L'obbligo di allegazione per relationem riguarda atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili; le delibere comunali, essendo atti pubblici e conoscibili, non richiedono allegazione all'avviso di accertamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 e art. 36
I poteri istruttori del giudice tributario (richiesta di informazioni) sono discrezionali; l'ordine di esibizione di documenti è regolato dall'art. 210 c.p.c. e soggetto ai limiti di ammissibilità processuale.
Codice di Procedura Civile, art. 210 c.p.c. e art. 360 c.p.c.
L'art. 210 disciplina l'esibizione documentale e richiede specificità e condizioni di ammissibilità; l'art. 360 regola i motivi di cassazione e la loro rilevabilità. Il mancato esercizio del potere istruttorio non obbligatorio del giudice non è sindacabile in cassazione come difetto di motivazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di proposizione del ricorso alla Corte di Cassazione, qui applicato ai ricorrenti in solido.
Principio giurisprudenziale sulla autonomia delle annualità impositive
Il giudicato o elementi probatori relativi a una specifica annualità non vincolano automaticamente altre annualità, salvo che si tratti di fatti o elementi di efficacia pluriennale e durevole.
Massime di principio
- Le delibere comunali che fissano valori medi delle aree fabbricabili sono presunzioni utilizzabili anche per annualità anteriori; non sostituiscono però la prova contraria specifica e attuale fornita dal contribuente.
- Il contribuente che contesta il valore accertato deve produrre elementi oggettivi e pertinenti (perizia aggiornata, dati comparativi riferiti all'anno in contestazione) per superare la presunzione derivante dalla delibera comunale.
- L'obbligo di allegazione all'avviso d'accertamento riguarda atti non conosciuti: le delibere comunali pubbliche non devono essere trascritte nell'atto perché la loro conoscibilità è presunta.
- Il potere del giudice tributario di acquisire documenti o informazioni è discrezionale e subordinato a specificità e pertinenza; la mancata esibizione ordinata non è automaticamente motivo di cassazione.
- Il giudicato relativo a un periodo d'imposta vincola altre annualità solo se fondato su fatti o elementi dalla natura durevole o pluriennale; valori variabili di mercato non si considerano tali.
- Accertamenti con adesione o accordi relativi ad anni diversi non sono, di per sé, idonei a modificare l'accertamento di un'altra annualità senza prova della identità e persistenza del valore concordato rispetto all'anno contestato.
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