Sentenza del 11/08/2023 n. 24541 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in Cassazione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia che, in appello, aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l'appello del Comune di Ribera e rideterminando la base imponibile ICI relativa a aree di terreno edificabile. La ricorrente ha proposto otto motivi di cassazione contro la decisione di merito, impugnando però esclusivamente l'Agenzia delle Entrate, soggetto che non era parte nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e per carenza del contraddittorio: il ricorso era stato proposto contro soggetti diversi da quelli che erano stati parti nel giudizio di merito (l'Agenzia delle Entrate, estranea al rapporto impositivo), sicché non era possibile integrare il contraddittorio in questa sede. La Corte ha inoltre rilevato che il decesso della ricorrente non interrompe il procedimento di legittimità. Non sono state regolate le spese tra le parti a causa della tardiva costituzione dell'Agenzia; è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (se dovuto).
Norme richiamate
art. 299 c.p.c.
Richiamato rispetto all'istituto dell'interruzione del processo per eventi come il decesso: la Corte rileva che, nel giudizio di legittimità dominato d'ufficio, l'interruzione prevista dall'art. 299 c.p.c. non si applica.
art. 360 c.p.c.
Riferimento alla regola sulla qualità per proporre o resistere nel ricorso per cassazione: solo chi è parte nel giudizio di merito può validamente impugnare o resistere.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di impugnare e alla legittimazione a stare in giudizio in Cassazione, ribadendo che la qualità di parte attiene al processo di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'obbligo, a carico della ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (conv. L. n. 176/2020)
Richiamata come disciplina che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio (procedure emergenziali/semplificate).
D.L. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8 (conv. L. n. 14/2023)
Ulteriore richiamo normativo su procedure successive che hanno influenzato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione può essere impugnata o contrastata soltanto la decisione pronunciata tra le parti che effettivamente sono state costituite e si sono confrontate nel giudizio di merito; un ricorso notificato esclusivamente a soggetti non parte nel merito è inammissibile per difetto di contraddittorio.
- Il decesso della parte non interrompe automaticamente il giudizio di Cassazione: il processo di legittimità è dominato dall'impulso d'ufficio e le regole di interruzione per eventi previste nel rito civile non si applicano nello stesso modo.
- Prima di proporre il ricorso per cassazione occorre verificare con cura l'effettiva compagine processuale del giudizio di merito (attore, resistente, eventuali successori) e notificare il ricorso ai soggetti corretti per evitare l'inammissibilità.
- La tardiva costituzione di una parte in Cassazione può influire sulle statuizioni sulle spese; inoltre la Corte può ordinare o constatare l'obbligo di ulteriori versamenti a titolo di contributo unificato quando ricorrono i presupposti normativi.
- Nei giudizi tributari va verificato se l'ente impositore nei gradi di merito sia il Comune o l'Agenzia delle Entrate: la parte da impugnare in Cassazione è quella che ha assunto la veste processuale nel merito, non automaticamente l'ente erariale.
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