Cassazione Civile, Ordinanza n. 29656/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa per il mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo non provata la regolare notifica delle cartelle, poiché il contribuente aveva ritualmente disconosciuto copie e relate, mentre l'agente della riscossione aveva prodotto solo documentazione parziale (frontespizi delle relate, senza la parte posteriore degli avvisi di ricevimento) e non aveva fornito copia autentica delle cartelle ancora soggette a obbligo di conservazione. In cassazione l'Agenzia delle entrate - Riscossione ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'idoneità del disconoscimento delle copie documentali effettuato dal contribuente; 2) nullità per motivazione apparente e, in subordine, vizio di extrapetizione, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su questioni non dedotte; 3) violazione di norme sostanziali e processuali sulla notificazione delle cartelle e sulle copie documentali, lamentando che la CTR avesse affermato l'irregolarità delle notifiche senza adeguato supporto e in assenza di autosufficiente trascrizione degli atti prodotti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente esaminato e respinto la censura, affermando la ritualità del disconoscimento compiuto dal contribuente. Ha giudicato manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il riferimento al riscontro del relatore non costituiva autonoma ratio decidendi ma mera conferma della valutazione già compiuta sulla mancata prova della regolarità delle notifiche; ha inoltre escluso l'extrapetizione, rilevando che l'appello dell'agente della riscossione investiva proprio la regolare notifica delle cartelle. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riportava integralmente la documentazione relativa alla notifica delle cartelle, necessaria per verificare la censura solo sulla base del ricorso stesso. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato anche escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, in ragione della qualità di amministrazione pubblica della ricorrente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione al dedotto difetto di motivazione della sentenza
richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza
richiamato dalla ricorrente sul requisito della motivazione
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dalla ricorrente a fondamento della censura di motivazione della sentenza tributaria
richiamato dalla ricorrente per dedurre il vizio di extrapetizione
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di copia e disconoscimento documentale
artt. 137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente come norme sulla notificazione degli atti
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come disciplina delle notificazioni in materia tributaria
richiamato quale norma sul procedimento notificatorio postale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia è infondata quando dalla motivazione risulti che il giudice di merito ha comunque esaminato il motivo di gravame e lo ha respinto, anche implicitamente, con affermazione incompatibile con la tesi del ricorrente.
- Una motivazione che richiami un precedente passaggio del procedimento o il contenuto di una decisione di primo grado non è per ciò sola apparente, se il giudice di appello abbia autonomamente espresso la propria ratio decidendi su un punto decisivo della controversia.
- Non ricorre extrapetizione se il giudice di appello decide su una questione effettivamente compresa nei motivi di impugnazione, specie quando l'appello investe la regolarità della notificazione del titolo o dell'atto esecutivo/tributario contestato.
- Chi deduce in cassazione l'erronea valutazione della regolarità della notificazione di cartelle o atti analoghi deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo integralmente gli atti e la documentazione notificatoria rilevante; la mera allegazione di aver prodotto quei documenti non consente il controllo di legittimità.
- Se il giudice di merito rileva che la documentazione notificatoria è stata prodotta solo in parte, il ricorrente deve censurare specificamente anche tale autonoma ragione della decisione; in difetto, la doglianza non può superare la ratio decidendi sulla carenza probatoria.
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