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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29492/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava la pretesa di una proprietaria di essere titolare di un diritto di servitù sul vano scala, sulla scala, sul seminterrato e su un bagno ubicati nel lato destro dell'unità immobiliare di proprietà di altri soggetti. In primo grado la domanda attorea dei controinteressati era stata accolta solo parzialmente, con declaratoria di insussistenza del diritto d'uso invocato dalla ricorrente e rigetto della sua domanda riconvenzionale; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo la servitù per destinazione del padre di famiglia per mancanza del requisito dell'inerenza e comunque dell'apparenza. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto due motivi: 1) difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi di prova, assumendo che le prove articolate avrebbero dimostrato l'esistenza della servitù e la stabile destinazione dei locali al servizio della sua proprietà; 2) omesso esame di un documento decisivo, consistente in uno scritto della banca incaricata della vendita degli immobili, nel quale sarebbe stata confermata l'esistenza del diritto di servitù sul seminterrato e sul bagno.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di motivazione per omessa ammissione dei mezzi di prova non è deducibile in cassazione e, comunque, la Corte territoriale aveva motivato l'irrilevanza delle prove, giudizio che la ricorrente non ha scalfito, poiché i capitoli di prova riprodotti erano comunque inidonei a provare l'apparenza della servitù tramite opere stabili destinate al servizio di un fondo a vantaggio di un altro. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il documento richiamato non aveva carattere decisivo: dallo stralcio riportato non emergeva una prova dell'esistenza della servitù, ma solo una valutazione formulata in sede di trattative dalla società incaricata della vendita, in un contesto non precisato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dichiarato il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata sulla base di proposta del relatore di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto

    il raddoppio è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nella logica dell'onere probatorio, poiché la Corte ha ritenuto non dimostrata la servitù sulla base delle prove e del documento indicati

  • art. 205 c.p.c.

    non citato nel testo fornito; non inserito come norma sostanziale

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile come vizio di motivazione la mera censura di omessa ammissione dei mezzi di prova, quando la decisione di merito abbia già espressamente valutato l'irrilevanza o l'inidoneità dei capitoli istruttori.
  • La censura per omesso esame di un documento è inammissibile se il ricorrente non dimostra, dal contenuto testuale riportato, la reale decisività del documento rispetto al fatto controverso decidente.
  • Per provare una servitù per destinazione del padre di famiglia occorre allegare e dimostrare elementi idonei a rivelare l'apparenza della servitù, cioè opere visibili e permanenti destinate stabilmente al servizio di un fondo a vantaggio di un altro; il mero uso di fatto o dichiarazioni emerse in trattative non bastano.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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