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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29490/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto sulla proprietà di un immobile sito in San Teodoro e di una porzione di terreno contigua. I resistenti avevano agito in rivendicazione dopo la rimozione di una recinzione e la realizzazione di opere ritenute abusive, chiedendo l'accertamento del loro diritto di proprietà sui beni indicati. I ricorrenti avevano eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda petitoria per la pendenza di un precedente giudizio possessorio ex art. 705 c.p.c., contestato la legittimazione attiva degli attori in relazione a un mappale asseritamente ceduto gratuitamente al Comune e proposto domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata. I giudici di merito avevano accolto la rivendicazione, escluso la preclusione ex art. 705 c.p.c., riconosciuto la legittimazione attiva e rigettato l'usucapione. In cassazione i ricorrenti deducevano un solo motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse trascurato il verbale di transazione intervenuto a definizione del giudizio possessorio, nel quale le parti si sarebbero obbligate alla realizzazione di un muro di confine, così definendo i confini delle rispettive proprietà e rendendo tale accordo prevalente sui precedenti titoli di acquisto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso. Ha osservato che la circostanza della conciliazione era stata evocata dai ricorrenti solo per sostenere l'improcedibilità della domanda petitoria per pendenza del possessorio, ma non risultava specificamente dedotta nei gradi di merito come eccezione di merito idonea a contestare i fatti costitutivi del diritto di proprietà azionato. Si tratta infatti di eccezione in senso stretto, fondata su fatto impeditivo, non proponibile per la prima volta in appello, dove sono ammesse soltanto mere difese. Ne consegue che non è configurabile, per la mancata considerazione di tale eccezione non tempestivamente formulata, l'omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 705 c.p.c.

    la preclusione alla domanda petitoria opera solo nei limiti della pendenza del giudizio possessorio; nel caso concreto la Corte ha ritenuto comunque non decisiva la dedotta transazione ai fini della preclusione invocata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare la mancata considerazione di un'eccezione in senso stretto non tempestivamente proposta nei precedenti gradi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    individua la misura del contributo unificato richiamata per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L'eccezione in senso stretto, perché fondata su un fatto impeditivo del diritto azionato, deve essere tempestivamente proposta nel primo grado di giudizio e non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando, in realtà, si pretende di far valere in cassazione una difesa o eccezione non ritualmente introdotta nel giudizio di merito.
  • Nel giudizio di rivendicazione, la pendenza di un precedente giudizio possessorio rileva solo nei limiti della disciplina processuale applicabile; tuttavia la parte che invochi un accordo transattivo successivo deve allegarlo e dedurlo specificamente come fatto idoneo a incidere sul diritto sostanziale azionato.
  • Le mere difese possono essere svolte in appello, ma non consentono di introdurre per la prima volta fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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