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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29493/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente, titolare di una ditta individuale, un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, a seguito dell'omessa presentazione del Modello Unico 2003, rideterminando il reddito imponibile ai fini IRPEF, IVA e IRAP mediante una procedura di ricostruzione induttiva basata sul metodo R.A.D.A.R. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTR aveva accolto l'appello ritenendo legittimo l'uso di metodi sintetici, ma non adeguatamente personalizzato il parametro induttivo e non valutate le ragioni addotte dal contribuente. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa, ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c., per non avere la CTR spiegato perché avrebbe ritenuto provata la mancata produzione di reddito; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente imposto all'Ufficio un obbligo di personalizzazione del metodo induttivo e aveva invertito il riparto dell'onere della prova; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la CTR aveva valorizzato peculiarità dell'attività del contribuente senza verifica e aveva ritenuto sufficienti dichiarazioni unilaterali del medesimo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque esposto, nel minimo costituzionale, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. Ha accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il terzo, affermando che, in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali e IVA, l'Amministrazione può procedere ad accertamento d'ufficio e ricostruire il reddito sulla base di dati e notizie comunque acquisiti, anche mediante presunzioni supersemplici, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. La CTR aveva quindi errato nel pretendere una personalizzazione del parametro induttivo in assenza di prova contraria idonea da parte del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La violazione di questa norma è stata esclusa perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e controllabile secondo il parametro del minimo costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    È stato richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto insussistente il vizio denunciato.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    La Corte ha precisato che, nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni, l'accertamento non si fonda su questa norma ma sul potere di accertamento d'ufficio, con possibilità di ricostruzione induttiva del reddito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che l'onere di provare il contrario della ricostruzione induttiva grava sul contribuente e non può essere sostituito da un apprezzamento discrezionale del giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio di nullità processuale invocato per la motivazione apparente o omessa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per violazione di legge richiamato con riferimento agli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama la formulazione riformata, limitando il sindacato di legittimità all'omesso esame di un fatto storico decisivo e alle anomalie motivazionali estreme.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54

    È richiamato come fonte della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che restringe il vizio motivazionale deducibile in cassazione.

  • L. n. 134 del 2012

    È richiamata come legge di conversione della riforma del vizio di motivazione in cassazione.

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    La Corte afferma che, in caso di omessa dichiarazione, i poteri dell'Amministrazione trovano fondamento nell'accertamento d'ufficio ex art. 41.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55

    In tema IVA, la mancata presentazione della dichiarazione consente all'Ufficio la determinazione induttiva dell'imponibile sulla base di dati e notizie comunque acquisiti.

Massime di principio

  • Quando il contribuente omette la presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'Amministrazione può procedere ad accertamento d'ufficio e ricostruire il reddito o l'imponibile mediante qualunque elemento probatorio disponibile, anche attraverso presunzioni prive dei requisiti tipici di gravità, precisione e concordanza.
  • In presenza di accertamento d'ufficio basato su elementi presuntivi idonei, l'onere di dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore grava integralmente sul contribuente, il quale deve offrire prova contraria concreta e documentata.
  • Il giudice tributario non può sostituire alla prova contraria mancante una propria valutazione discrezionale né imporre all'Ufficio un obbligo generalizzato di personalizzazione del metodo induttivo se il contribuente non abbia fornito elementi oggettivi idonei a confutare l'accertamento.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sussiste solo in presenza di anomalie motivazionali radicali o di omesso esame di un fatto storico decisivo, non già per un mero difetto di sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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