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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Genova per lo scarico di reflui urbani da un impianto di depurazione della località Capenardo del Comune di Davagna, ritenuto privo della prescritta autorizzazione. I destinatari dell'atto hanno proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In Cassazione hanno dedotto due motivi: con il primo hanno contestato, ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. 152/2006, la possibilità per la Regione di delegare alla Provincia il potere sanzionatorio, sostenendo che la nuova disciplina avrebbe abrogato la precedente previsione dell'art. 56 del d.lgs. 152/1999; con il secondo hanno sostenuto che la società indicata come gestore operativo non fosse titolare dell'impianto e, quindi, non potesse essere considerata legittimata passiva né obbligata in solido per la violazione, invocando l'art. 14 della l. 689/1981 e l'art. 133, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato che, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le Province possono esercitare il potere sanzionatorio per effetto di delega regionale, poiché l'art. 135 del d.lgs. 152/2006 ha avuto funzione di riordino e coordinamento della disciplina previgente, senza escludere tale assetto. Ha inoltre ribadito che dell'illecito amministrativo per scarico senza autorizzazione rispondono anche i soggetti che gestiscono di fatto e operativamente l'impianto da cui origina lo scarico; nel caso concreto, l'accertamento di merito aveva individuato nella società ricorrente il gestore operativo dell'impianto, circostanza sufficiente a fondarne la responsabilità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 124 d.lgs. 152/2006

    richiede la previa autorizzazione per lo scarico; la sua violazione integra il presupposto della sanzione amministrativa

  • art. 133, comma 2, d.lgs. 152/2006

    prevede la sanzione per lo scarico senza autorizzazione

  • art. 135 d.lgs. 152/2006

    è norma di riordino e coordinamento della disciplina sulle sanzioni ambientali, non incompatibile con la delega regionale alle Province

  • art. 56 d.lgs. 152/1999

    costituisce il previgente riferimento normativo richiamato come antecedente della disciplina poi riordinata

  • art. 14 l. 689/1981

    richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimazione passiva e il regime dell'illecito amministrativo

  • art. 42, comma 2, lett. b), l. reg. n. 43/1995

    la disciplina regionale è stata ritenuta confermata retroattivamente dalla successiva legge regionale n. 41/2014, secondo il richiamo fatto in sentenza

  • l. reg. n. 41/2014

    ha confermato con efficacia retroattiva l'operatività della previsione regionale sulla delega alle Province

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    legittima la condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza

Massime di principio

  • In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, la potestà sanzionatoria può essere esercitata dalla Provincia in forza di delega regionale, anche dopo il riordino operato dal d.lgs. 152/2006, quando la disciplina statale e quella regionale risultino coordinate in un assetto coerente con il principio di sussidiarietà.
  • La norma statale di riordino della disciplina ambientale non esclude, di per sé, la permanenza del potere sanzionatorio provinciale già attribuito o delegato dalla Regione, se la lettura sistematica delle disposizioni previgenti, transitorie e regionali conduce a tale conclusione.
  • Per l'illecito amministrativo di scarico senza autorizzazione risponde non solo il titolare formale dell'impianto, ma anche il soggetto che ne svolga la gestione di fatto e operativa, poiché è su tale soggetto che ricade la concreta disponibilità e conduzione dello scarico.
  • L'accertamento di merito circa l'effettiva gestione operativa dell'impianto è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente coerente.
  • Se il giudice di merito accerta che un soggetto ha la gestione operativa dell'impianto da cui proviene lo scarico, tale circostanza è sufficiente a fondare la sua responsabilità quale obbligato in solido per la violazione amministrativa contestata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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