Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Genova per lo scarico di reflui urbani da un impianto di depurazione della località Capenardo del Comune di Davagna, ritenuto privo della prescritta autorizzazione. I destinatari dell'atto hanno proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In Cassazione hanno dedotto due motivi: con il primo hanno contestato, ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. 152/2006, la possibilità per la Regione di delegare alla Provincia il potere sanzionatorio, sostenendo che la nuova disciplina avrebbe abrogato la precedente previsione dell'art. 56 del d.lgs. 152/1999; con il secondo hanno sostenuto che la società indicata come gestore operativo non fosse titolare dell'impianto e, quindi, non potesse essere considerata legittimata passiva né obbligata in solido per la violazione, invocando l'art. 14 della l. 689/1981 e l'art. 133, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato che, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le Province possono esercitare il potere sanzionatorio per effetto di delega regionale, poiché l'art. 135 del d.lgs. 152/2006 ha avuto funzione di riordino e coordinamento della disciplina previgente, senza escludere tale assetto. Ha inoltre ribadito che dell'illecito amministrativo per scarico senza autorizzazione rispondono anche i soggetti che gestiscono di fatto e operativamente l'impianto da cui origina lo scarico; nel caso concreto, l'accertamento di merito aveva individuato nella società ricorrente il gestore operativo dell'impianto, circostanza sufficiente a fondarne la responsabilità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 124 d.lgs. 152/2006
richiede la previa autorizzazione per lo scarico; la sua violazione integra il presupposto della sanzione amministrativa
art. 133, comma 2, d.lgs. 152/2006
prevede la sanzione per lo scarico senza autorizzazione
art. 135 d.lgs. 152/2006
è norma di riordino e coordinamento della disciplina sulle sanzioni ambientali, non incompatibile con la delega regionale alle Province
art. 56 d.lgs. 152/1999
costituisce il previgente riferimento normativo richiamato come antecedente della disciplina poi riordinata
art. 14 l. 689/1981
richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimazione passiva e il regime dell'illecito amministrativo
art. 42, comma 2, lett. b), l. reg. n. 43/1995
la disciplina regionale è stata ritenuta confermata retroattivamente dalla successiva legge regionale n. 41/2014, secondo il richiamo fatto in sentenza
l. reg. n. 41/2014
ha confermato con efficacia retroattiva l'operatività della previsione regionale sulla delega alle Province
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
legittima la condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza
Massime di principio
- In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, la potestà sanzionatoria può essere esercitata dalla Provincia in forza di delega regionale, anche dopo il riordino operato dal d.lgs. 152/2006, quando la disciplina statale e quella regionale risultino coordinate in un assetto coerente con il principio di sussidiarietà.
- La norma statale di riordino della disciplina ambientale non esclude, di per sé, la permanenza del potere sanzionatorio provinciale già attribuito o delegato dalla Regione, se la lettura sistematica delle disposizioni previgenti, transitorie e regionali conduce a tale conclusione.
- Per l'illecito amministrativo di scarico senza autorizzazione risponde non solo il titolare formale dell'impianto, ma anche il soggetto che ne svolga la gestione di fatto e operativa, poiché è su tale soggetto che ricade la concreta disponibilità e conduzione dello scarico.
- L'accertamento di merito circa l'effettiva gestione operativa dell'impianto è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente coerente.
- Se il giudice di merito accerta che un soggetto ha la gestione operativa dell'impianto da cui proviene lo scarico, tale circostanza è sufficiente a fondare la sua responsabilità quale obbligato in solido per la violazione amministrativa contestata.
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