Cassazione Civile, Ordinanza n. 26387/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla loro istanza di rimborso delle imposte versate per gli anni 1990-1992, fondata sull'agevolazione prevista per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990. In primo grado e in appello era stata negata la domanda perché, secondo i giudici di merito, non risultava provato il versamento delle ritenute d'acconto da parte dei datori di lavoro né era stata prodotta la documentazione fiscale ritenuta necessaria. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché le certificazioni allegate, incluse quelle dell'Agenzia che attestavano redditi e ritenute subite, non fossero idonee a provare il diritto al rimborso; con il secondo si deduceva violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina speciale sul rimborso, assumendo che il rimborso dovesse essere parametrato alle ritenute subite dal lavoratore e non alla prova dell'effettivo versamento delle stesse da parte del sostituto d'imposta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era generica e apodittica perché si limitava ad affermare la non idoneità della documentazione senza spiegare il percorso logico seguito e senza confrontarsi adeguatamente con la certificazione prodotta e con la mancata contestazione dell'entità delle ritenute. Ha inoltre ribadito che, in materia di rimborso per il sisma siciliano, il diritto spetta al sostituito d'imposta e che il rimborso è correlato alle ritenute subite e indicate nelle dichiarazioni dei redditi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
nel caso in cui i soggetti sopra indicati avessero già versato imposte per il triennio 1990-1992 d'importo superiore a quello previsto dall'art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, potessero ottenere il rimborso di quanto pagato in eccesso
riconosce il rimborso dell'eccedenza per i soggetti colpiti dal sisma, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina speciale
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
ha introdotto ... la possibilità di definire in maniera automatica la loro posizione nei confronti dell'Erario relativa agli anni 1990-1992 versando ... l'intero ammontare dovuto ... diminuito al 10%
costituisce la base della definizione agevolata dei debiti tributari per i soggetti colpiti dal sisma
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
attribuisce la legittimazione a chiedere il rimborso sia a chi ha effettuato il versamento sia al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
indica il termine e la disciplina per la proposizione dell'istanza di rimborso, richiamata dalla disciplina speciale
art. 16-octies, comma 1, lett. b), d.l. n. 91 del 2017, conv. in L. n. 123 del 2017
specifica che il rimborso spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione alle ritenute subite, con limiti di spesa
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta nel primo motivo
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
richiamato nel motivo di nullità per asserita omissione di pronuncia/motivazione
richiamato per la censura sul riparto dell'onere della prova in ordine ai presupposti del rimborso
richiamato quale vizio denunciato per violazione di legge
richiamato quale vizio denunciato per nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
richiamato con riferimento alla costituzione dell'Agenzia al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza
Massime di principio
- In tema di rimborso delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990, il diritto al rimborso spetta al sostituito d'imposta titolare del reddito di lavoro dipendente o assimilato, e non richiede la prova dell'effettivo versamento dell'imposta da parte del datore di lavoro come condizione autonoma diversa dalla ritenuta subita.
- La prova del diritto al rimborso può essere fornita mediante la documentazione fiscale che attesti redditi e ritenute subite; il giudice di merito, se ritiene la documentazione non idonea, deve motivare in modo specifico indicando il percorso logico e il contenuto degli atti valutati.
- La motivazione è solo apparente quando si limita a un giudizio conclusivo di inidoneità della prova senza descrivere il processo argomentativo seguito e senza confrontarsi con le risultanze documentali e con eventuali circostanze non contestate.
- Quando la pretesa di rimborso è calcolata sulla base delle ritenute subite e la relativa quantificazione risulta dall'Amministrazione, il giudice deve spiegare puntualmente le ragioni per cui la documentazione prodotta non sia sufficiente a dimostrare l'importo richiesto.
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