Cassazione Civile, Ordinanza n. 26324/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
La controversia
Le attrici avevano convenuto una società deducendo di avere posseduto in modo pacifico, esclusivo e ultraventennale una porzione di particella edificiale e ulteriori particelle fondiarie, chiedendo l'accertamento dell'usucapione. La controparte aveva contestato il possesso utile ad usucapire, sostenendo che un atto del 27 maggio 1994 aveva interrotto il decorso del termine perché conteneva un riconoscimento della proprietà altrui; in via riconvenzionale aveva domandato il rilascio dei fondi e l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio sulla propria particella. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione, accolto la riconvenzionale e ordinato il rilascio, e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis sarebbe stata in realtà limitata al solo passaggio veicolare e non anche a quello pedonale; 2) violazione delle norme su possesso e usucapione, sostenendo che la costituzione della servitù di costruire in aderenza non valeva come perdita materiale del possesso né come atto interruttivo dell'usucapione; 3) che la Corte avrebbe frammentato indebitamente l'accordo del 1994 e mal valutato la volontà negoziale; 4) che la rinuncia alla servitù di passaggio doveva ritenersi condizionata alla realizzazione di un passaggio alternativo e risolta per inadempimento; 5) che non era stata scrutinata la nullità dei titoli tavolari e dell'atto di rinuncia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse effettivamente omesso di confrontarsi con le memorie conclusionali e di replica della società convenuta, dalle quali emergeva che la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis era stata limitata al solo passaggio veicolare, mentre la sentenza aveva esteso la pronuncia anche al passaggio pedonale. Sono stati rigettati il secondo e il quinto motivo; il terzo è stato dichiarato inammissibile e il quarto inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento, sezione di Bolzano, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di negatoria servitutis tenendo conto anche delle precisazioni contenute nelle memorie. Le spese di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione integra error in procedendo sindacabile in cassazione con esame diretto degli atti processuali
richiamato nel motivo sul possesso, ma la Corte non ne ha tratto una regola specifica diversa dal rigetto della censura
richiamato come norma sull'usucapione, ma la Corte ha escluso che nel caso fosse mancato un riconoscimento idoneo a interrompere il termine
rende applicabile all'usucapione la disciplina del riconoscimento prevista per la prescrizione
richiamato nel motivo, senza accoglimento della tesi delle ricorrenti
il riconoscimento del diritto da parte del possessore interrompe il decorso utile all'usucapione; nel caso concreto le dichiarazioni del 1994 sono state ritenute integrative di tale riconoscimento
le memorie conclusionali e di replica servono a illustrare le ragioni già dedotte negli atti precedenti e devono essere esaminate dal giudice nei limiti del thema decidendum
richiamato nei motivi, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito
richiamato nei motivi, senza che la Corte ne traesse un principio autonomo applicato in accoglimento della doglianza
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la condizione della rinuncia, ma la censura è stata ritenuta meramente fattuale e inammissibile
richiamato nei motivi, senza accoglimento della tesi di risoluzione
richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo nella decisione
richiamato nei motivi, ma non accolto
richiamato nei motivi, ma la Corte non ha accolto la deduzione circa l'interclusione e il passaggio alternativo
richiamato nei motivi, senza specifica applicazione favorevole alle ricorrenti
richiamato in relazione alla negatoria servitutis, ma la Corte ha osservato che la questione verteva sull'interpretazione della domanda riconvenzionale e non sulla validità dei titoli tavolari
richiamato nei motivi, senza un autonomo principio applicato
ribadito anche nel quinto motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla validità dei titoli tavolari
Massime di principio
- In presenza di un motivo per error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali e verificare il contenuto effettivo delle domande e delle difese delle parti.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudice attribuisce alla domanda un contenuto più ampio di quello effettivamente devoluto, senza considerare le precisazioni contenute negli atti successivi consentiti dal rito, come le memorie conclusionali e di replica.
- Ai fini dell'interruzione dell'usucapione, il riconoscimento del diritto altrui può risultare anche da dichiarazioni di scienza inserite in un atto negoziale, purché emergano la consapevolezza dell'altrui diritto e una volontà attributiva incompatibile con il possesso uti dominus.
- La nullità dell'assetto negoziale in cui sia inserita una dichiarazione di riconoscimento non esclude, di per sé, l'efficacia interruttiva di tale dichiarazione rispetto all'usucapione.
- Le censure che si risolvono nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze di fatto o della volontà negoziale sono inammissibili in cassazione se non denunciano specificamente un vizio di legittimità.
- La negatoria servitutis deve essere decisa entro i limiti della domanda effettivamente proposta; l'interpretazione del petitum deve tener conto dell'intero contenuto degli atti difensivi e non solo della formulazione iniziale della comparsa.
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