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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26322/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società aveva convenuto l'istituto di credito deducendo di avere svolto per suo conto, e talvolta in suo nome, attività di mediazione creditizia e, come agente, attività finanziaria; lamentava che la banca non avesse rispettato gli impegni contrattuali e le regole di correttezza e buona fede, chiedendo: per il rapporto di mediazione creditizia, lo scioglimento o la risoluzione dei rapporti contrattuali, l'accertamento degli inadempimenti e il risarcimento dei danni; per il rapporto di agenzia, l'accertamento dello svolgimento dell'attività di agente ai sensi del d.m. n. 485/2001, lo scioglimento o la risoluzione del rapporto, il pagamento delle provvigioni e dell'indennità di fine rapporto. Il tribunale respingeva le domande. In appello, la società censurava il mancato riconoscimento del rapporto di agenzia; la Corte d'appello dichiarava inammissibile il primo motivo di gravame per asserita carenza di specificità ex art. 342 c.p.c. La ricorrente ha quindi impugnato in cassazione solo tale statuizione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. per non avere il giudice di merito valutato correttamente la specificità del motivo di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la Corte d'appello ha erroneamente interpretato l'art. 342 c.p.c., pretendendo non solo una chiara individuazione dei capi e delle ragioni di censura, ma anche una sorta di verifica preliminare di fondatezza del motivo. Secondo la Cassazione, invece, il motivo di appello era ampio e articolato e soddisfaceva i requisiti di specificità richiesti dalla norma e dall'interpretazione delle Sezioni Unite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché esamini nel merito il primo motivo di appello e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    il motivo di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni del primo giudice

    la norma impone specificità dell'impugnazione, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione; non consente di dichiarare inammissibile un motivo solo perché ritenuto prima facie infondato

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione e falsa applicazione di legge

  • d.l. n. 83 del 2012

    con riferimento al testo dell'art. 342 c.p.c. come modificato

    viene richiamato quale fonte della riformulazione del requisito di specificità dell'appello

  • L. n. 134 del 2012

    conversione del d.l. n. 83 del 2012

    richiamata insieme al decreto-legge quale base normativa della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'art. 342 c.p.c. richiede una chiara individuazione dei capi della decisione impugnata e delle ragioni di dissenso, con una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione del primo giudice.
  • L'appello non deve essere corredato da formule sacramentali né da un progetto alternativo di sentenza; resta pur sempre un giudizio di revisione e non un'impugnazione a critica vincolata.
  • La specificità del motivo di appello non coincide con una verifica preliminare della sua fondatezza: il giudice non può dichiarare l'inammissibilità solo perché ritiene che gli elementi allegati non siano sufficienti a superare nel merito la decisione impugnata.
  • Quando il motivo di appello è ampio e articolato e prende posizione sulle rationes decidendi della sentenza di primo grado, la sua dichiarazione di inammissibilità per difetto di specificità viola l'art. 342 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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