Cassazione Civile, Ordinanza n. 26323/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la ristrutturazione di un edificio condominiale. L'appaltatore chiedeva il pagamento del residuo prezzo, il corrispettivo per opere extra contratto, il risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell'impalcatura durante le sospensioni dei lavori e il rimborso della TOSAP. Il condominio resisteva eccependo, tra l'altro, i vizi dell'opera e la tardività di alcune domande di garanzia interne alla vicenda. In appello la Corte territoriale aveva riconosciuto solo parzialmente il credito dell'appaltatore, compensandolo con il costo di eliminazione di alcuni vizi, e aveva ritenuto non soggetti a denuncia tempestiva i vizi considerati dolosamente occultati. Il ricorrente per cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per avere qualificato erroneamente come mera eccezione una domanda riconvenzionale del condominio; 2) violazione degli artt. 1175, 1375 e 1667 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe presunto un doloso occultamento dei vizi senza accertarne l'effettiva preesistenza al collaudo, equiparando scelte esecutive potenzialmente idonee a produrre vizi futuri all'occultamento dei vizi stessi; 3) violazione degli artt. 1398 e 1399 c.c. e omesso esame di fatti decisivi in tema di lavori extra contratto e apparente potere rappresentativo dell'amministratore; 4) nullità della sentenza e violazione del diritto alla prova per l'asserita rinuncia alle istanze istruttorie e per il rigetto delle pretese risarcitorie e di rimborso TOSAP.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso solo nei limiti del secondo motivo, primo profilo, ritenendo erronea l'applicazione dell'art. 1667 c.c. nella parte in cui la Corte d'appello aveva considerato dolosamente occultati vizi che non risultava fossero già esistenti al momento del collaudo, ma che potevano solo manifestarsi in seguito per effetto di scelte esecutive dell'appaltatore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione affinché accerti quando si siano effettivamente manifestati i vizi e se la loro denuncia sia stata tempestiva. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
La causa tra il condominio e uno degli intimati, essendo scindibile rispetto alla causa principale, non imponeva l'integrazione del contraddittorio una volta decorso il termine per impugnare.
Il decorso del termine lungo per impugnare preclude l'integrazione del contraddittorio nella causa scindibile.
La decadenza dalla garanzia per vizi dell'opera non opera se i vizi erano occultati dall'appaltatore; l'occultamento presuppone che il vizio sia già esistente e intenzionalmente non rivelato al momento della verifica o dell'accettazione, non essendo sufficiente che le scelte esecutive possano generare in futuro un vizio.
artt. 166, 167 e 180 c.p.c. (testo previgente)
La domanda riconvenzionale tardiva, se proposta comunque nei termini di rito previsti per la costituzione, può produrre gli effetti di una semplice eccezione.
Richiamati come parametri di buona fede e correttezza, ma la Corte ha escluso che potessero giustificare una presunzione di doloso occultamento in assenza di un accertamento della preesistenza del vizio.
Censura dichiarata inammissibile perché fondata su fatti non accertati nella sentenza impugnata e perché tendeva a una rivalutazione del materiale documentale in sede di legittimità.
Le censure sono state scrutinante nei limiti dei vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi, con rigetto o inammissibilità quando miravano a una diversa ricostruzione del fatto.
Richiamato indirettamente nel contesto dell'onere di allegazione e prova della decisività delle istanze istruttorie e dei fatti posti a fondamento delle domande risarcitorie.
Massime di principio
- In materia di appalto, l'esonero del committente dall'obbligo di denuncia ex art. 1667 c.c. per doloso occultamento richiede che il vizio sia già esistente al momento della verifica o dell'accettazione dell'opera e che l'appaltatore lo abbia intenzionalmente taciuto; non basta che egli abbia adottato modalità esecutive idonee a determinare in futuro un difetto.
- Il doloso occultamento non coincide con il mero comportamento esecutivo negligente o con scelte costruttive discutibili: occorre un occultamento del vizio già attuale, non della sola potenzialità generativa del vizio.
- La denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. resta necessaria quando il difetto si manifesti successivamente all'accettazione e non sia provato che esso fosse già occulto al momento della consegna.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione dei documenti o dei fatti non accertati in sentenza per sostenere l'esistenza di una ratifica, di un affidamento incolpevole o di opere extra contratto.
- La censura per omessa ammissione della prova richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare il contenuto delle prove dedotte e spiegare perché esse sarebbero state decisive, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le affermazioni della sentenza prive di autonoma portata decisoria, se svolte solo ad abundantiam, non sono utilmente censurabili per difetto di interesse.
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