Cassazione Civile, Ordinanza n. 26332/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso proposta da un contribuente per ottenere la restituzione della ritenuta IRPEF operata dall’ente previdenziale su una somma corrisposta una tantum a titolo di equo indennizzo collegato a pensione privilegiata per infermità contratte a causa di servizio. Il giudice tributario di merito aveva accolto la domanda ritenendo che l’equo indennizzo non avesse natura retributiva e, quindi, non fosse imponibile. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 601/1973, dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, dell’art. 46 d.P.R. n. 597/1973 e degli artt. 6 e 46 t.u.i.r., sostenendo che la somma rimborsanda fosse in realtà riconducibile a pensione privilegiata ordinaria, assoggettabile a IRPEF per l’intero importo perché avente natura reddituale e non risarcitoria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che, secondo la giurisprudenza consolidata, le pensioni privilegiate ordinarie non rientrano tra i redditi esenti previsti dall’art. 34 d.P.R. n. 601/1973 e non possono essere assimilate né alle pensioni di guerra né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva. Ha inoltre precisato che l’eventuale componente risarcitoria non muta la natura del trattamento, che resta sostanzialmente una retribuzione differita di prestazioni lavorative. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge denunciato con il ricorso per cassazione.
Le pensioni privilegiate ordinarie non vi rientrano e quindi non beneficiano dell’esenzione da imposizione fiscale diretta.
Richiamato dall’Agenzia a sostegno della tesi della natura pensionistica e reddituale della somma percepita.
Richiamato dall’Agenzia quale base normativa per la tassazione del trattamento percepito.
Richiamati dall’Agenzia per sostenere la tassabilità del trattamento in quanto reddito imponibile.
La Corte lo utilizza per decidere la causa nel merito, dopo la cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
Corte cost. n. 387/1989
Richiamata solo per escludere l’estensione alle pensioni privilegiate ordinarie del regime di esenzione previsto per altre categorie speciali.
Massime di principio
- Le pensioni privilegiate ordinarie, in mancanza di una specifica previsione di esenzione, sono assoggettate a IRPEF e non possono essere ricondotte per analogia alle categorie esenti espressamente contemplate dalla legge.
- L’eventuale presenza di una componente risarcitoria in un trattamento pensionistico non ne muta automaticamente la natura fiscale, quando il trattamento conservi la sua connotazione di retribuzione differita di prestazioni lavorative.
- Quando la questione sia definita in diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
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