Cassazione Civile, Ordinanza n. 26320/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La società di distribuzione elettrica ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato l'appello avverso la decisione del Tribunale di Venezia, la quale aveva respinto la domanda di costituzione coattiva di elettrodotto proposta nei confronti del proprietario del fondo. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi, ma prima della trattazione la società ricorrente ha rinunciato al ricorso principale; il controricorrente ha accettato la rinuncia e entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e della rituale accettazione da parte del controricorrente, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. In conseguenza dell'adesione del controricorrente, la Corte ha ritenuto di non dover pronunciarsi sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale misura opera nei soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
L'accettazione della rinuncia al ricorso da parte del controricorrente comporta che la Corte dichiari l'estinzione del giudizio e non provveda sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Cass. 23175/15
Richiamata per affermare che la previsione sull'ulteriore contributo unificato è eccezionale, di natura lato sensu sanzionatoria, e quindi di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciare sulle spese quando le parti abbiano chiesto la compensazione o comunque vi sia adesione del controricorrente alla rinuncia.
- L'ulteriore importo del contributo unificato previsto per il soccombente in impugnazione si applica solo nei casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non è estensibile ai casi di estinzione del processo per rinuncia.
- Le disposizioni che prevedono un aggravio economico di natura sanzionatoria devono essere interpretate in senso stretto e non possono essere applicate per analogia.
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