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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05657/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Roma che aveva respinto il suo ricorso ex art. 18 d.lgs. 150/2011 contro il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Roma ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998, con intimazione a lasciare il territorio italiano entro sette giorni. A fondamento dell'impugnazione ha dedotto quattro censure: 1) omessa pronuncia sul motivo relativo al suo ingresso in Italia per presentare domanda di asilo, che sarebbe stata di fatto rifiutata; 2) violazione delle norme interne, convenzionali e unionali in materia di protezione internazionale e divieto di refoulement, sostenendo che il giudice di merito si fosse limitato a rilevare la mancanza di prova del tentativo di presentare domanda di protezione senza attivare i poteri officiosi; 3) motivazione apparente dell'ordinanza impugnata; 4) violazione del principio di non-refoulement e mancato esercizio di poteri istruttori officiosi, assumendo di avere allegato circostanze specifiche relative al rischio in caso di rientro nel Paese d'origine. La Corte ha però ritenuto i motivi, trattati congiuntamente, inammissibili e comunque infondati, osservando che il Giudice di pace si era pronunciato in modo chiaro sulla mancata prova del preteso tentativo di presentare la domanda di protezione internazionale; che le doglianze tendevano in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie; che le censure erano formulate in modo astratto e generico, senza indicare fatti storici specifici omessi né circostanze concrete tali da imporre ulteriori accertamenti officiosi; e che il vizio di violazione di legge non può investire l'erronea ricognizione della fattispecie concreta, riservata al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso sia l'omessa pronuncia sia la motivazione apparente dell'ordinanza del Giudice di pace, rilevando che quest'ultimo aveva affermato, in modo sintetico ma comprensibile, che il ricorrente non aveva provato né chiarito il preteso tentativo di presentazione della domanda di protezione internazionale. Ha inoltre affermato che le doglianze del ricorrente erano generiche e astratte, volte sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. In applicazione del principio secondo cui il vizio di violazione di legge concerne l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non l'accertamento del fatto concreto, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure formulate sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c. n. 3. Nulla è stato disposto sulle spese per assenza di difese dell'Amministrazione; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 150/2011

    norma che regola l'impugnazione davanti al giudice ordinario del decreto di espulsione; la Corte rileva che il ricorso di merito era stato proposto ai sensi di tale disposizione.

  • art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998

    base normativa del decreto di espulsione impugnato, emesso con intimazione a lasciare il territorio dello Stato.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di respingimento/espulsione verso paesi in cui lo straniero rischi persecuzione o trattamenti vietati.

  • art. 10 d.lgs. 142/2015

    invocato dal ricorrente a sostegno delle garanzie connesse alla domanda di protezione internazionale e alla procedura di accoglienza.

  • artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 e 18 d.lgs. 25/2008

    richiamati come norme sulla procedura di protezione internazionale e sulle garanzie del richiedente.

  • artt. 9 e 14 d.lgs. 142/2015

    richiamati dal ricorrente in tema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

  • art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951

    invocato quale fondamento del principio di non-refoulement.

  • artt. 2 e 3 CEDU

    richiamati dal ricorrente come parametri convenzionali di tutela contro il rischio di trattamenti vietati in caso di rimpatrio.

  • artt. 10 e 117 Cost.

    invocati dal ricorrente come parametri costituzionali di conformità della disciplina interna e dell'azione amministrativa.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'asserita omissione di pronuncia del giudice di merito.

  • art. 210 c.p.c.

    citato nel secondo motivo, insieme ad altre norme processuali, per sostenere la richiesta di attività istruttoria.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento al rito applicato nel giudizio di merito.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare il vizio di motivazione apparente dell'ordinanza impugnata.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della motivazione/atto processuale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di contenuto della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte ribadisce che tale vizio attiene alla falsa ricognizione della norma astratta e non alla rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare omessa pronuncia e nullità della sentenza/ordinanza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per lamentare motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, nullità della motivazione o omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque affrontato il tema controverso, anche con motivazione sintetica ma intellegibile, purché risulti chiaro il decisum.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi realmente l'esposizione del percorso argomentativo; non lo è se il giudice esprima un accertamento in fatto, ancorché conciso, idoneo a rendere comprensibile la decisione.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge concerne l'erronea individuazione o interpretazione della norma astratta, non l'erronea ricognizione della fattispecie concreta, che appartiene al giudizio di merito.
  • La sollecitazione ai poteri istruttori officiosi deve essere specifica e ancorata a circostanze concrete; una richiesta generica, priva di indicazione degli elementi da verificare, non è idonea a fondare il vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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