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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19913/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPE/II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2005, fondato su operazioni soggettivamente inesistenti inserite, secondo l’Amministrazione, in una frode carosello. Alla società erano stati contestati il recupero a tassazione di costi relativi a fatture ritenute inesistenti e il recupero dell’IVA indebitamente detratta. La CTR dell’Emilia Romagna aveva preso atto dell’annullamento parziale in autotutela dell’atto impositivo, confermando però il resto della pretesa. In Cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) omessa esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 7 l. 212/2000, 3 l. 241/1990 e 24 Cost. per mancata allegazione, all’avviso, della documentazione richiamata e dei PVC relativi a terzi coinvolti nella frode; 2) omessa pronuncia sulla medesima doglianza di mancata allegazione; 3) omessa pronuncia e vizio motivazionale sul recupero di costi non documentati per Euro 30.000; 4) omessa pronuncia e vizio motivazionale sulla contestazione secondo cui alcune operazioni sarebbero state riferibili ad altro soggetto e a periodo anteriore all’inizio della verifica; 5) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 112, 115, 116 c.p.c. e 111 Cost., per avere la CTR desunto la consapevolezza della frode carosello dalla sola esistenza del meccanismo evasivo, senza adeguata motivazione e senza corretta ripartizione dell’onere della prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ha ritenuto infondato o inammissibile il terzo e il quarto motivo, e ha dichiarato inammissibile il quinto motivo. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso della società. La Corte ha rilevato, in sintesi, che la CTR aveva già compiutamente esaminato le questioni di fatto dedotte; che il ricorso era formulato in modo promiscuo, mescolando violazioni di legge, vizi motivazionali e omessa pronuncia; che mancava l’autosufficienza, poiché non erano stati riprodotti gli atti impositivi e gli elementi necessari a valutare la decisività delle doglianze; e che, nel merito, la CTR aveva correttamente accertato sia la partecipazione della contribuente alla frode sia la sua consapevolezza, sulla base di elementi oggettivi e specifici, in coerenza con la giurisprudenza in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello. La società è stata condannata alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere correttamente ricondotti ai rispettivi vizi dedotti; la commistione tra violazione di legge, omesso esame e omessa pronuncia rende le censure inammissibili se non consente una chiara delimitazione del vizio denunciato.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve esporre in modo chiaro i fatti e riprodurre gli atti o documenti rilevanti quando ne fonda le censure, per consentire alla Corte il controllo decisivo senza ricerca autonoma degli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non esamina una domanda o un motivo; non ricorre quando la questione risulti espressamente trattata e decisa.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazioni nella valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente, ma la censura è in realtà diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello, l’Amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, anche presuntiva, del destinatario; poi incombe sul contribuente la prova contraria di avere usato la massima diligenza esigibile.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per dimostrare la consapevolezza del contribuente nella frode, purché fondate su elementi oggettivi e specifici.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva è ammessa per ricostruire la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente, secondo criteri di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    È richiamato per la dedotta mancata allegazione dell’atto o dei documenti richiamati nell’avviso di accertamento.

  • art. 7 L. 212/2000

    È richiamato quale parametro sulla motivazione e sull’allegazione degli atti richiamati nell’avviso impositivo.

  • art. 3 L. 241/1990

    È richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi e della necessità di allegare gli atti presupposti richiamati.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione al vizio motivazionale e al sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente cumulare in modo promiscuo violazione di legge, omesso esame di fatti e omessa pronuncia: le censure devono essere specificamente individuate e strutturate, altrimenti sono inammissibili.
  • Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di esporre compiutamente i fatti e di riprodurre gli atti e i documenti rilevanti quando la censura dipenda dal loro contenuto; la Corte non deve ricercare d’ufficio gli atti nel fascicolo.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, l’Amministrazione deve provare sia l’oggettiva fittizietà dell’operazione sia la consapevolezza, o almeno la conoscibilità, del destinatario; tale prova può essere anche presuntiva, purché basata su elementi oggettivi e specifici.
  • Una volta che l’Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio sulla partecipazione consapevole del contribuente alla frode, incombe su quest’ultimo la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l’assenza di un vantaggio economico dalla rivendita, non bastano di per sé a escludere la consapevolezza del contribuente nella frode carosello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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