Cassazione Civile, Ordinanza n. 30692/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un titolare di ditta individuale un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando maggiori imposte IRPEF, IVA, IRES, IRAP e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che respingeva il ricorso; la CTR riformava solo in parte, ammettendo una parziale deducibilità dei costi e confermando il resto. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 8, comma 24, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012; con il secondo deduceva nullità della sentenza per violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c.; con il terzo denunciava nullità dell'intero procedimento in conseguenza delle violazioni già prospettate; con il quarto censurava la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, eccezione sollevata solo in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che nel processo tributario, per la sua natura impugnatoria, i vizi dell'atto fiscale si convertono in motivi di gravame e non possono essere sollevati per la prima volta in appello né tantomeno in cassazione. Poiché la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione era stata introdotta solo in secondo grado, la CTR aveva correttamente dichiarato tardiva l'eccezione ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992. La reiezione del quarto motivo ha comportato l'inammissibilità dei primi tre, che risultavano logicamente subordinati e comunque non più proponibili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 conv. con modif. dalla l. 26 aprile 2012, n. 44
Norma invocata dal ricorrente come violata; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo viene travolto dall'esito sugli altri motivi.
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente in tema di requisiti dell'avviso di accertamento; la questione è ritenuta tardiva perché proposta solo in appello.
art. 56, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente in tema di validità dell'atto impositivo IVA; la relativa eccezione è considerata tardiva.
Richiamato dal ricorrente come norma sull'onere della prova; il motivo non viene esaminato nel merito per effetto della tardività dell'eccezione presupposta.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È la norma decisiva: nel processo tributario vieta le nuove eccezioni in appello, sicché la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, dedotta solo in secondo grado, è tardiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, per la struttura impugnatoria del giudizio, i vizi dell'atto impositivo si fanno valere come motivi di impugnazione dell'atto e non come eccezioni autonome proponibili liberamente in ogni fase del processo.
- Le nullità dell'avviso di accertamento non sono rilevabili d'ufficio e non possono essere dedotte per la prima volta in appello o in cassazione, se non risultano già comprese nei motivi originari di ricorso.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario comporta la tardività delle contestazioni introdotte per la prima volta in secondo grado, con conseguente preclusione anche in sede di legittimità.
- Quando il motivo centrale di ricorso è infondato perché la questione era tardiva, i motivi successivi che presuppongono la medesima censura risultano inammissibili o comunque non esaminabili nel merito.
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