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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19593/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2017 con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione costi e disconosciuto la detraibilità dell’IVA su fatture emesse da due società fornitrici, ritenute dall’Ufficio mere cartiere e quindi riferite a operazioni inesistenti. La contribuente ha impugnato l’atto, ma sia il primo giudice sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno respinto il ricorso, valorizzando soprattutto l’inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente dopo l’invito ex artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, nonché l’inidoneità del materiale documentale a provare l’effettività delle operazioni. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sull’acquisizione/inutilizzabilità della documentazione e del processo tributario, sostenendo che l’inutilizzabilità avrebbe potuto riguardare solo i documenti specificamente richiesti e non l’intero materiale prodotto; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque viziata; 3) violazione delle norme sull’onere della prova, deducendo che la prova della fittizietà delle operazioni e della consapevolezza della contribuente non sarebbe stata correttamente valutata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il terzo motivo inammissibili perché nuovi o comunque diretti a una rivalutazione del merito, e il secondo motivo infondato, rilevando che la decisione di merito conteneva una motivazione sufficiente e non apparente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione di merito che aveva negato rilievo alla documentazione tardivamente prodotta, perché non allegata all’adempimento dell’invito dell’Ufficio e non giustificata da cause esterne alla sfera di controllo del contribuente. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e che il terzo motivo non colpisse la ratio decidendi, poiché la questione della natura soggettiva o oggettiva delle operazioni rimaneva superata dalla mancata prova dell’effettività delle stesse. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore importo ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato insieme all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per affermare l’inutilizzabilità della documentazione non prodotta a seguito dell’invito dell’Ufficio, salvo prova di cause esterne alla sfera di controllo del contribuente

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    la mancata risposta all’invito comporta l’inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta, rilevabile anche d’ufficio; la produzione oltre termine è ammessa solo se il contribuente dimostri che l’omissione dipese da cause esterne

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    invocato dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità della documentazione in appello

  • art. 153 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della rimessione in termini o comunque dell’ammissibilità della produzione tardiva

  • art. 24 Cost.

    dedotto dalla ricorrente a presidio del diritto di difesa

  • art. 53 Cost.

    dedotto dalla ricorrente in relazione al corretto accertamento della capacità contributiva

  • art. 97 Cost.

    dedotto dalla ricorrente

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia per la dedotta nullità della sentenza sia per il canone del giusto processo e della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per la dedotta nullità della sentenza

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    invocato in tema di prova nel processo tributario

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la disciplina dell’onere della prova in ordine alla fittizietà delle operazioni e alla consapevolezza del contribuente

  • art. 32, commi 3 e 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte in relazione alla condanna per responsabilità aggravata conseguente alla conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la documentazione richiesta dall’Ufficio e non prodotta nei termini può essere dichiarata inutilizzabile; la successiva produzione è ammissibile solo se il contribuente dimostra che l’omissione è dipesa da cause esterne alla propria sfera di controllo.
  • La censura di legittimità che introduca per la prima volta questioni non dedotte nel giudizio di merito è inammissibile, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove e quando la questione sia stata tempestivamente sollevata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del materiale probatorio o una rivalutazione dei fatti di causa sotto la veste formale della violazione di legge.
  • La motivazione della sentenza non è nulla se il giudice espone una ratio decidendi comprensibile e non contraddittoria; non è sufficiente il dissenso della parte sulla valutazione delle prove.
  • Quando il rigetto della domanda o dell’appello si fonda su una ragione assorbente di inutilizzabilità probatoria, le ulteriori contestazioni sulla natura delle operazioni o sulla distribuzione dell’onere probatorio risultano superate se la prova dell’effettività delle operazioni non è comunque utilizzabile o non è stata validamente acquisita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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