Cassazione Civile, Ordinanza n. 10104/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso IRES per l’anno d’imposta 2010 presentata da una società, che assumeva di aver diritto al rimborso per effetto della deducibilità dell’IRAP relativa al costo del personale. La società sosteneva che l’IRAP versata fosse stata calcolata anche su costi non deducibili in base alla disciplina allora vigente, in particolare sui costi per personale somministrato da terzi (c.d. lavoro interinale), e chiedeva quindi il rimborso dell’IRES corrispondente. Dopo il silenzio-rifiuto dell’ufficio, la CTP respingeva il ricorso; la CTR, invece, accoglieva parzialmente l’appello della contribuente. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sull’IRAP e sulla deducibilità dell’imposta, nella parte in cui la CTR aveva ritenuto che nella nozione di "spese per il personale dipendente e assimilato" rientrassero anche i costi del lavoro interinale e del personale prestato da terzi. Contestava inoltre, in parte, il rilievo dato dalla CTR al calcolo dell’importo deducibile, prospettando una rivalutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo dell’Agenzia infondato nella parte centrale e inammissibile nella parte in cui tendeva a sollecitare un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie. Ha affermato che, nella disciplina applicabile ratione temporis, i costi per lavoro somministrato da terzi (lavoro interinale) rientrano nei costi per il personale iscritti alla voce B9 del conto economico e, pertanto, la relativa IRAP è deducibile ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 201/2011. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite; la Corte ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la natura pubblica dell’Agenzia difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
“un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato”
La deducibilità dalle imposte sui redditi riguarda l’IRAP riferita alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, senza che la norma introduca una nozione restrittiva tale da escludere il lavoro somministrato da terzi.
art. 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La disciplina delle deduzioni IRAP è richiamata per delimitare la quota imponibile delle spese per il personale; i costi per lavoro interinale non sono esclusi dalla categoria dei costi per il personale ai fini considerati.
art. 4, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L’IRAP colpisce la capacità contributiva rappresentata dal valore netto della produzione.
art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Per le società di capitali la base imponibile è determinata secondo le voci del conto economico, con le esclusioni previste dalla norma.
art. 2425 c.c.
La voce relativa ai costi per il personale comprende, in chiave sostanziale, anche il lavoro interinale.
art. 99, comma 1, TUIR
La deduzione dell’IRAP è ammessa come costo deducibile dalle imposte sui redditi nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore contributo unificato per la ricorrente, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Ai fini della deduzione dell’IRAP relativa al costo del personale, la nozione di "spese per il personale dipendente e assimilato" va letta in senso sostanziale, ricomprendendo anche i costi del lavoro somministrato da terzi quando essi gravano definitivamente sull’utilizzatore.
- Se il legislatore intende escludere una specifica componente di costo dalla deduzione dell’IRAP, tale esclusione deve risultare da una previsione espressa; non è consentita un’interpretazione restrittiva non testualmente imposta dalla norma.
- I costi per il lavoro interinale, ove iscritti tra i costi per il personale nel conto economico, non sono deducibili ai fini IRAP e la quota di IRAP ad essi riferibile può essere portata in deduzione dalle imposte sui redditi secondo la disciplina speciale.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo apprezzamento del merito o delle risultanze istruttorie, quando la censura è sostanzialmente diretta a una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
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