Sentenza del 21/09/2022 n. 27707 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento redatto con metodologia induttiva per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (periodo d'imposta (---)), con accertamento di redditi d'impresa per Euro 234.243,00 e volume d'affari per Euro 334.632,87. L'atto era stato notificato dopo che un precedente atto del 2007 era stato annullato in autotutela nel 2009; il contribuente contestava la legittimità dell'atto sostitutivo senza nuovi elementi, l'uso dell'accertamento induttivo nonostante l'Amministrazione fosse in possesso di ampia documentazione contabile, la duplicazione di taluni accrediti effettuati con bonifico e, in via generale, violazioni normative e di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione e la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo avviso di accertamento (principio della "perennità" dell'azione amministrativa), anche in assenza di vizi meramente formali e anche per vizi sostanziali, purché non vi sia giudicato precedente o decadenza dal potere di accertamento. Ha confermato la legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di omessa presentazione delle dichiarazioni, con utilizzo di presunzioni "supersemplici" e conseguente inversione dell'onere probatorio sul contribuente. Le censure riguardanti motivazione, affidamento e duplicazione dei bonifici sono state ritenute infondate o inammissibili in cassazione (questioni di merito o di fatto di competenza dei giudici di merito). Spese compensate; possibile maggiorazione del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 2
Principio di unicità dell'accertamento richiamato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto compatibile l'autotutela che sostituisce un atto annullato fintanto che non è formato giudicato né intervenuta decadenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41, comma 2
Richiamato in relazione alle regole sugli accertamenti; Corte ha confermato che l'accertamento induttivo è legittimo in caso di omessa dichiarazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3
Richiamato nel capo di notifica (raddoppio dei termini di decadenza); non ha impedito la legittimità dell'atto notificato.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, comma 2
Riferito nell'ambito della contestazione sull'uso dell'accertamento induttivo anche ai fini IVA; la Corte ha ritenuto applicabile la metodologia induttiva in assenza di presentazione delle dichiarazioni.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Richiamato in relazione all'ammissibilità di nuove censure in appello; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile per novità la censura relativa alla decadenza dal potere di accertamento.
D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater (conv. L. 30 novembre 1994, n. 656)
Attribuisce all'Amministrazione il potere di autotutela; la Corte lo interpreta come potere generale esercitabile fino a formazione del giudicato o decorrenza della decadenza.
D.M. 11 febbraio 1997, n. 37
Predisposto in attuazione della disciplina sull'autotutela; conferma che l'autotutela può essere esercitata anche in pendenza di giudizio salvo specifiche ipotesi.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 (Statuto del contribuente)
Invocata nella censura sull'affidamento del contribuente: la Corte ha precisato che il principio di affidamento non può garantire la scelta della metodologia di accertamento e non impedisce l'uso dell'accertamento induttivo.
Costituzione, artt. 5, 53 e 97
Richiamati a fondamento del principio di perennità dell'azione amministrativa e dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, giustificando l'autotutela amministrativa.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norma di diritto processuale civile utilizzata per delimitare i motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato alcune doglianze inammissibili perché la riformulazione limita il sindacato sulla motivazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in ordine all'eventuale maggiorazione del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può esercitare il potere di autotutela sino alla formazione del giudicato o alla decadenza dal potere di accertamento: l'atto annullato può essere sostituito con un nuovo avviso anche per vizi sostanziali, non soltanto formali.
- Se il contribuente omette di presentare le dichiarazioni, l'Ufficio può legittimamente procedere con accertamento induttivo utilizzando presunzioni "supersemplici"; in tal caso l'onere della prova si inverte e grava sul contribuente che deve dimostrare la non produzione o la diversa entità del reddito.
- La circostanza che l'Amministrazione abbia acquisito documentazione istruttoria non impedisce, di per sé, l'utilizzo del metodo induttivo quando manchi la dichiarazione; la valutazione dell'adeguatezza o meno della documentazione è questione di merito riservata ai giudici di merito.
- L'aspettativa o affidamento del contribuente circa il comportamento procedimentale dell'Amministrazione non è idonea a vincolare la scelta della metodologia di accertamento; il principio di affidamento incide principalmente su aspetti sanzionatori, non sulla debere del tributo.
- Le doglianze sulla duplicazione di elementi contabili (es. bonifici) sono questioni di fatto che richiedono prova e valutazione in sede di merito; in cassazione tali contestazioni sono spesso inammissibili se mirano a rinnovare il giudizio di fatto.
- Nullità o difetti di notifica possono essere sanati se l'Avvocatura dello Stato o il rappresentante dell'ente partecipa al procedimento in udienza senza eccezioni, secondo la giurisprudenza sulla sanatoria delle notificazioni.
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