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Sentenza

Sentenza del 21/09/2022 n. 27689 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento (omesso versamento IRAP, IVA e ritenute), deducendo tra l'altro l'inesistenza della notificazione per mancata apposizione della relata sulla copia consegnata. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'omessa relata costituisce una nullità sanabile (non un'inesistenza) e che, pertanto, la notifica è valida se l'atto è effettivamente pervenuto e il destinatario ha potuto difendersi; ha anche dedotto l'esistenza di litisconsorzio necessario con l'ente impositore. La CTR aveva invece ritenuto inesistente la notificazione e aveva rigettato l'appello del concessionario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sul presunto litisconsorzio necessario e fondato il motivo relativo alla qualificazione della omissione della relata: la mancata compilazione della relata 'in bianco', quando l'atto è comunque pervenuto al destinatario e sussiste il collegamento con quest'ultimo, integra una nullità e non l'inesistenza della notificazione. Tale nullità è suscettibile di sanatoria con la proposizione del ricorso (art. 156 c.p.c.). Per tali ragioni la Corte ha accolto il primo motivo, rigettato il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR di Sicilia in diversa composizione per esaminare le questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La norma sulla sanatoria delle nullità è applicabile anche alle notificazioni di cartelle di pagamento: se la nullità è superabile (es. manca la relata ma l'atto è pervenuto), la proposizione del ricorso sanerà la nullità con efficacia ex tunc.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di cassazione in relazione alla disciplina generale della notificazione; la Corte valuta la corretta qualificazione della viziosità (nullità vs inesistenza).

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3

    Fondamento giuridico dei motivi di cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto civile (in particolare relative a notificazione e nullità).

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 59 comma 1 lett. b

    Norma richiamata dal concessionario in relazione alla legittimazione passiva e al presunto litisconsorzio necessario con l'ente impositore; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché è consolidato l'orientamento che consente al contribuente di agire indifferentemente contro concessionario o ente impositore.

  • Precedenti giurisprudenziali (Sezioni Unite n.14916/2016 e varie decisioni di legittimità)

    Le Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità distinguono tra inesistenza della notificazione (casi residuali, es. totale mancanza materiale o attività priva degli elementi essenziali e senza collegamento con il destinatario) e nullità sanabile (es. relata in bianco quando l'atto è comunque pervenuto).

Massime di principio

  • La mancata compilazione della relata di notifica ('relata in bianco'), se l'atto è comunque giunto al destinatario e sussiste un collegamento con quest'ultimo, costituisce una nullità e non l'inesistenza della notificazione; tale nullità può essere sanata dalla proposizione del ricorso (art. 156 c.p.c.).
  • L'inesistenza della notificazione sussiste solo in ipotesi estreme (es. totale mancanza materiale dell'atto o attività priva degli elementi essenziali che rendano riconoscibile una notificazione, oppure quando chi ha fatto da tramite non è abilitato secondo legge). In tali casi la notifica non ha mai raggiunto la sua funzione.
  • Il contribuente può impugnare la cartella indifferentemente nei confronti del concessionario o dell'ente impositore; non sempre sorge un litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore, salvo specifiche situazioni previste dalla legge o dalla natura della domanda.
  • In caso di difformità tra la copia in possesso del destinatario e l'originale, rilevano in primo luogo le risultanze della copia in possesso del destinatario, salvo prova contraria apportata nei modi e nei termini processuali consentiti.
  • Se si contesta la validità della notificazione, è importante documentare tempestivamente la mancata ricezione o l'assenza di autorizzazione del soggetto che ha operato la consegna; se invece l'atto è pervenuto e il contribuente ha potuto esercitare il diritto di difesa, la contestazione sulla relata è spesso destinata ad essere qualificata come nullità sanabile.

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