Sentenza del 21/09/2022 n. 10104 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di irrogazione di sanzioni per mancato versamento del contributo unificato (somma contestata €467,50 comprensiva di contributo unificato, sanzione 200% e spese di notificazione). Il ricorrente eccepiva di non aver avuto conoscenza del precedente invito alla regolarizzazione perché la casella PEC destinataria risultava piena (sosteneva che, se avesse ricevuto l'invito, avrebbe regolarizzato il pagamento); contestava altresì la quantificazione del contributo unificato (€150,00) e la modalità di calcolo del valore della lite sostenendo che nel giudizio si era impugnato solo il preavviso di fermo e non le singole cartelle.
La decisione
Rigetto del ricorso. Il Tribunale ha ritenuto che l'invito al pagamento fosse stato regolarmente spedito tramite PEC all'indirizzo eletto e che la ricevuta di accettazione, unitamente al messaggio di casella piena, renda la notificazione conoscibile e imputabile al destinatario (mancato controllo della casella). Di conseguenza le sanzioni sono legittime. È confermato il calcolo del contributo unificato: sette atti impugnati con valore fino a €2.582,28, quindi €30 ciascuno, dedotti €60 già versati, residua la differenza di €150 da versare. Applicazione dell'art. 14 comma 3‑bis del DPR n. 115/2002 per il calcolo del valore della lite per ciascun atto impugnato. Condanna del ricorrente alle spese (€280,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
DPR n. 115 del 2002 art. 14 comma 3-bis
Il valore della lite va calcolato per ciascun atto impugnato; il ricorso si considera cumulativo rispetto a distinte contestazioni perché ciascun atto è suscettibile di autonomo pronunciamento.
Principio relativo alla notificazione via PEC (applicato dalla sentenza)
Il messaggio che segnala una casella PEC piena è equiparato a regolare ricevuta di avvenuta consegna: il mancato download è imputabile al destinatario che non ha curato la propria casella, per cui la notifica si considera perfezionata e le conseguenze giuridiche (es. sanzioni) possono essere applicate.
Massime di principio
- La notifica effettuata tramite PEC, anche se non materialmente scaricata per casella piena, può considerarsi efficace: il destinatario deve mantenere la casella accessibile e controllata per evitare che la mancata ricezione sia a suo carico.
- La conoscenza effettiva dell'atto non è necessaria quando la procedura di notificazione via PEC è risultata regolarmente inviata e accettata dal sistema: l'organo notificante è esente da colpa se la casella destinataria era piena.
- Il contributo unificato va calcolato per ciascun atto impugnato (applicazione dell'art. 14 comma 3‑bis DPR 115/2002): se il ricorso concerne più atti, anche se riferito formalmente a un atto principale, il valore può essere cumulativo.
- Se si contesta un preavviso che è collegato a specifiche cartelle o più atti sottostanti, il giudice può ritenere che l'impugnazione sia rivolta anche a quei singoli atti, con conseguente corresponsione del contributo per ciascun atto.
- Per evitare sanzioni e spese, il contribuente deve tempestivamente regolarizzare l'omesso pagamento se e quando riceve l'invito; l'assenza di comunicazione effettiva non è di per sé una giustificazione se la notifica è stata eseguita secondo le regole della PEC.
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