Cassazione Civile, Ordinanza n. 28343/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, maggiori redditi IRPEF per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di un contribuente titolare di ditta individuale. La CTR aveva confermato la legittimità dell'accertamento valorizzando vari indici di capacità contributiva (spese per autovetture del contribuente e della coniuge, acquisto di posto auto, rate di mutuo, riscatti di polizze assicurative, rimborsi di fondi e ricorso a finanziamenti bancari), nonché la documentazione versata in atti. In cassazione il contribuente proponeva due motivi: con il primo lamentava, formalmente ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 110, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986, 38 d.P.R. n. 600 del 1973, 10-bis, comma 4, e 6 L. n. 212 del 2000, sostenendo che la documentazione prodotta in giudizio era stata mal valutata e che essa era idonea a superare le presunzioni poste a base dell'accertamento; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 e un vizio motivazionale, affermando che l'avviso fosse carente di motivazione per non avere confutato le difese rese in contraddittorio endoprocedimentale, che la CTR non si fosse pronunciata su tale doglianza, che avrebbe dovuto essere disapplicato il regolamento applicativo del redditometro e che le prove offerte avrebbero imposto una diversa valutazione della reale capacità contributiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà mirasse a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, attività preclusa in cassazione; ha inoltre osservato che, anche riqualificandolo come vizio motivazionale, il motivo sarebbe stato comunque inammissibile per effetto della doppia conforme e per difetto di autosufficienza, non essendo riprodotto il contenuto della documentazione richiamata. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché cumulava in modo promiscuo censure eterogenee e logicamente incompatibili (violazione di legge, omessa pronuncia, vizio di motivazione), senza separarne l'esame e senza illustrare la decisività della dedotta omessa pronuncia; anche qui è stato ribadito il difetto di autosufficienza. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva, la cui prova contraria grava sul contribuente.
art. 110, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione, perché la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 10-bis, comma 4, L. n. 212 del 2000
richiamato dal ricorrente; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale, ritenendo il motivo inidoneo a sollevare una corretta censura di legittimità.
richiamato dal ricorrente; non viene esaminato nel merito per l'inammissibilità del motivo.
richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione/istruttoria nel processo tributario; la Corte non ne affronta la violazione in concreto per l'inammissibilità della censura.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge concerne l'erronea ricognizione della norma astratta e non la ricostruzione della fattispecie concreta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte osserva che non è consentito utilizzarlo per ottenere una rivalutazione del fatto; inoltre richiama i limiti derivanti dalla doppia conforme.
la Corte richiama la preclusione al ricorso per cassazione sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di violazione di legge è configurabile solo quando il giudice di merito abbia erroneamente ricostruito la norma astratta; se la censura investe la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto, essa è estranea al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. e non è scrutinabile come violazione di legge.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con uno diverso, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può utilmente dedurre un vizio di motivazione nei limiti preclusi dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente la questione decisiva trascurata dal giudice e ne dimostra la potenziale incidenza sul decisum; non basta una mera affermazione apodittica.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere chiare, specifiche e autonomamente distinguibili: la mescolanza di violazioni di legge, vizi motivazionali e omessa pronuncia in un'unica doglianza può comportare inammissibilità per difetto di specificità e intelligibilità.
- In tema di accertamento sintetico, la contestazione del contribuente deve misurarsi con gli indici di capacità contributiva valorizzati dall'Ufficio e con un'effettiva prova contraria; tuttavia la relativa valutazione rimane riservata al giudice di merito.
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