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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00758/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, emesso a seguito di indagini bancarie su conti correnti a lui intestati o cointestati. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione versamenti non giustificati, aveva attribuito al contribuente una quota di somme emerse da un accredito collegato alla vendita di un immobile e aveva negato ulteriori deduzioni di costi e lo scorporo dell’IVA. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia e vizio di motivazione della sentenza di merito per mancata considerazione di specifiche giustificazioni dei movimenti bancari e di alcuni documenti (fattura n. 22/2007, rimborso cauzione, assegni relativi alla vendita dell’immobile); 2) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale e per notifica dell’accertamento prima dei 60 giorni; 3) violazione delle norme sulle presunzioni da indagini bancarie e del principio di capacità contributiva, per avere l’Ufficio tassato i versamenti senza adeguata valutazione delle prove contrarie; 4) violazione delle norme su determinazione del reddito e IVA, per il mancato riconoscimento dei costi e per il mancato scorporo dell’IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che il termine dilatorio di 60 giorni dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 non si applica agli accertamenti svolti senza accesso o ispezione presso la sede del contribuente, ma sulla base della documentazione prodotta e di indagini bancarie; ha inoltre ribadito che, per i tributi armonizzati, la lesione del contraddittorio endoprocedimentale richiede la specifica allegazione delle difese che il contribuente avrebbe potuto far valere, onere non assolto nel caso concreto. Ha invece accolto il primo, il terzo e il quarto motivo nei limiti indicati: la sentenza di merito è stata cassata perché la CTR non aveva esaminato in modo analitico e rigoroso le specifiche giustificazioni addotte per singole movimentazioni bancarie, come richiesto in tema di accertamenti bancari; inoltre non si era conformata al principio secondo cui, in presenza di ricavi non contabilizzati o prelievi non giustificati, il contribuente imprenditore può dedurre l’incidenza percentuale dei costi relativi. È stato invece confermato il diniego dello scorporo IVA, ritenuto correttamente negato in ragione della natura cartolare dell’imposta e del mancato esercizio della detrazione nelle dichiarazioni. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari, le risultanze dei conti correnti integrano una presunzione legale a favore dell’erario; il contribuente può superarla solo con prova analitica e specifica, distinta per ogni singola operazione, della non riferibilità del versamento o del prelievo a fatti imponibili.
  • Il giudice di merito, quando il contribuente offra giustificazioni documentali per singole movimentazioni bancarie, deve valutarle con rigore e dare conto in motivazione dell’esito di tale verifica; non è sufficiente una conferma apodittica dell’accertamento.
  • In materia di accertamento bancario di un imprenditore, la presunzione di ricavi non contabilizzati derivanti da movimentazioni non giustificate consente al contribuente di eccepire e far detrarre l’incidenza percentuale dei costi relativi, anche nell’accertamento analitico-induttivo.
  • Il termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente per osservazioni e chiarimenti non si applica automaticamente agli accertamenti fondati su documentazione acquisita senza accesso o ispezione presso la sede del contribuente.
  • Per i tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è garantito, ma la sua violazione comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e non si limita a un’opposizione astratta o pretestuosa.
  • Lo scorporo o la detrazione dell’IVA segue le regole proprie dell’imposta: ove la detrazione non sia stata esercitata secondo il sistema dichiarativo, non può essere riconosciuta in via sostitutiva nel giudizio di impugnazione dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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