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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00068/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta operata dalla cassa professionale su ratei di pensione già liquidati e maturati dal 2004, a titolo di contributo di solidarietà. Il pensionato ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità delle trattenute e la restituzione di quanto prelevato; la corte d'appello ha accolto la domanda nel merito, ma ha accolto l'eccezione di prescrizione solo per le somme anteriori al 23 settembre 2011, ritenendo applicabile il termine decennale. In cassazione la cassa ha dedotto: 1) che il contributo di solidarietà era legittimo perché introdotto nell'ambito dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e in base alla normativa sopravvenuta; 2) che comunque esso era applicabile almeno per il biennio 2012-2013; 3) che la pretesa restitutoria fosse soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale. La cassa ha quindi chiesto la cassazione della sentenza impugnata per violazione di varie norme di legge e costituzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non hanno potere di introdurre, con fonte regolamentare, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, poiché si tratta di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge; ha inoltre escluso che la normativa richiamata dalla cassa legittimasse tale trattenuta, anche con riguardo al biennio 2012-2013. Sul piano della prescrizione, la Corte ha ribadito che la prescrizione quinquennale richiede credito liquido ed esigibile, mentre quando è contestato l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto di trattenute illegittime opera la prescrizione ordinaria decennale. Poiché il ricorso non offriva argomenti idonei a mutare il consolidato indirizzo di legittimità, è stato dichiarato inammissibile; la cassa è stata condannata alle spese e al pagamento di somme ulteriori ex art. 96 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c., oltre al contributo in favore della Cassa delle Ammende e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando non offre argomenti idonei a mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 3, comma 12, l. 335/1995

    L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati opera solo entro i limiti della norma, cioè sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • art. 1, comma 763, l. 296/2006

    La novella non attribuisce alla cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, risultando compatibile solo con il sistema del pro rata e con i criteri di calcolo della pensione.

  • art. 1, comma 488, l. 147/2013

    La norma di interpretazione autentica riguarda atti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine; non si applica al contributo straordinario di solidarietà, che ha natura provvisoria e limitata nel tempo.

  • art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011

    Si riferisce a interventi degli enti previdenziali finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo; non legittima il contributo di solidarietà oggetto di causa.

  • art. 23 Cost.

    La trattenuta a titolo di contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e, come tale, richiede una base legale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se si controverte sull'ammontare del trattamento pensionistico, non si applica.

  • art. 2946 c.c.

    Quando è in discussione la riliquidazione di somme trattenute illegittimamente, opera la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 19, comma 3, l. 21/1986

    La norma presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, quindi non giustifica la prescrizione quinquennale nel caso di trattenute contestate.

  • art. 47-bis d.P.R. 639/1970

    Riguarda la riliquidazione della pensione e non l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità a una proposta non accettata, ricorrono i presupposti per la condanna della parte ricorrente a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata comporta una valutazione legale tipica dei presupposti per le sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati possono incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; non possono introdurre con fonte regolamentare prestazioni patrimoniali imposte su pensioni già liquidate.
  • Un contributo di solidarietà applicato ai trattamenti pensionistici ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale ai sensi dell'art. 23 Cost.; non è sufficiente l'autonomia regolamentare dell'ente.
  • Le disposizioni che consentono agli enti previdenziali interventi per l'equilibrio finanziario di lungo termine non possono essere estese a misure provvisorie e temporanee che non incidono sui criteri di calcolo della pensione.
  • La prescrizione quinquennale del credito previdenziale presuppone che la prestazione sia liquida ed esigibile; quando è controverso l'ammontare della pensione a causa di trattenute illegittime, la tutela restitutoria resta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato senza offrire argomenti nuovi per un revirement.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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