Cassazione Civile, Ordinanza n. 00081/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla posizione di una docente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento per una classe di concorso, che non aveva presentato la domanda di aggiornamento della permanenza per l'anno scolastico di riferimento ed era stata quindi cancellata. La Corte d'appello di Napoli, riformando il primo grado, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso la causa al tribunale del lavoro, ritenendo che il petitum sostanziale fosse l'accertamento del diritto soggettivo all'inserimento in graduatoria, anche alla luce di una precedente impugnazione davanti al TAR contro l'atto ministeriale di macro-organizzazione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione dell'art. 113 Cost. in tema di giurisdizione. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione di giurisdizione perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto oltre il termine lungo: la sentenza d'appello, pubblicata il 26 luglio 2023 e non notificata, rendeva scadente il termine il 26 gennaio 2024; invece la notificazione del ricorso era stata avviata solo il 5 febbraio 2024. La Corte ha inoltre ricordato che, nelle controversie di lavoro, non opera la sospensione feriale dei termini e ha escluso l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato, soggette a prenotazione a debito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto tardivamente rispetto al termine lungo di impugnazione. Non è stato quindi esaminato il motivo relativo alla giurisdizione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore della parte resistente che aveva reso la dichiarazione prescritta.
Norme richiamate
art. 113 Cost.
È richiamato come norma oggetto della censura sul riparto di giurisdizione, ma la Corte non esamina il motivo perché il ricorso è tardivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude che la norma sull'ulteriore contributo unificato si applichi alle Amministrazioni dello Stato, che sono esonerate dal materiale versamento per effetto del meccanismo della prenotazione a debito.
Cass. S.U. n. 4315/2020
È richiamata per il principio secondo cui non occorre dare atto delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
Cass. S.U. n. 9938/2014
Richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Cass. n. 1778/2016
Richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Cass. n. 28250/2017
Richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione proposta oltre il termine lungo è inammissibile, e il rilievo della tardività assorbe ogni questione di merito o di giurisdizione dedotta con il ricorso.
- Nelle controversie di lavoro non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai fini del computo del termine lungo per proporre ricorso per cassazione.
- Per stabilire la giurisdizione nelle controversie relative alle graduatorie scolastiche occorre avere riguardo al petitum sostanziale: se si chiede l'annullamento di un atto amministrativo generale, la giurisdizione è del giudice amministrativo; se si chiede l'accertamento di un diritto soggettivo all'inserimento in graduatoria fondato direttamente sulla legge, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- Le amministrazioni dello Stato, in quanto soggette a prenotazione a debito, sono esonerate dal versamento materiale dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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