Cassazione Civile, Ordinanza n. 35135/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di un lavoratore dello spettacolo, pensionato dal luglio 2013, con specifico riferimento alla c.d. quota B, cioè alle anzianità maturate dopo il 31/12/1992 in un sistema pensionistico retributivo/pro-quota. In primo grado era stata accolta la domanda del pensionato e la quota B era stata calcolata applicando l'art. 4, comma 8, del d.lgs. 182/1997, ossia con aliquota di rendimento del 2% sino alla retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al massimale annuo AGO diviso 312, e con aliquote decrescenti per l'eccedenza. La Corte d'appello aveva confermato tale impostazione respingendo l'appello dell'INPS. In cassazione l'INPS deduceva violazione dell'art. 12 DPR 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, dovesse continuare a operare anche per la quota B; secondo l'Istituto, l'art. 4, comma 8, non avrebbe sostituito ma solo integrato la disciplina previgente, con conseguente permanenza del tetto massimo di retribuzione giornaliera pensionabile e applicazione delle aliquote decrescenti dell'art. 12 d.lgs. 503/1992 solo sulla parte eccedente. Il pensionato, con controricorso, difendeva la decisione impugnata e sosteneva che per la quota B la disciplina speciale del 1997 avesse sostituito il criterio previgente, sicché il calcolo doveva avvenire senza applicazione del massimale del DPR 1420/1971. Veniva inoltre eccepita l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per asserito giudicato interno su parte della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità o improcedibilità, affermando che il motivo investiva in radice la questione del regime di calcolo della quota B e che non si era formato alcun giudicato interno sulla perdurante vigenza del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile. Nel merito, ha stabilito che l'art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997 non abroga né sostituisce l'art. 12, comma 7, DPR 1420/1971, ma lo integra: per la quota B si applica l'aliquota del 2% fino al limite massimo della retribuzione annua pensionabile AGO diviso 312, mentre per la parte eccedente operano le aliquote di rendimento dell'art. 12 d.lgs. 503/1992. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione del giudizio di rinvio conformemente ai principi affermati.
Norme richiamate
Continua a operare anche per la quota B dei lavoratori dello spettacolo; il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile non è stato abrogato, ma permane come limite massimo della base di calcolo, corretto dalla rivalutazione prevista dalla disciplina successiva.
Non sostituisce il criterio del DPR 1420/1971, ma lo integra: prevede l'aliquota del 2% fino alla retribuzione giornaliera corrispondente al massimale AGO diviso 312 e, per l'eccedenza, rinvia alle aliquote decrescenti del d.lgs. 503/1992.
Ha modificato il tetto di cui all'art. 12, comma 7, prevedendo la rivalutazione annuale ISTAT dal 1/1/1998, senza eliminare il limite massimo.
Disciplina le aliquote di rendimento decrescenti applicabili alla parte di retribuzione giornaliera pensionabile eccedente il limite massimo.
È richiamato per inquadrare il regime speciale dei lavoratori dello spettacolo e la base normativa del calcolo pensionistico, ma non viene ritenuto idoneo ad abrogare il massimale del DPR 1420/1971.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 38 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale della tutela previdenziale, nel bilanciamento tra prestazioni e sostenibilità del sistema.
art. 1, comma 23, L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato solo per delimitare il diverso ambito del comma 11 dell'art. 1 d.lgs. 182/1997, riferito ai soggetti nel regime contributivo o optanti.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico speciale dei lavoratori dello spettacolo, il criterio di calcolo della quota B va ricostruito in modo coordinato tra disciplina previgente e disciplina sopravvenuta, senza presumerne l'abrogazione implicita in assenza di incompatibilità irreversibile.
- L'articolazione del calcolo della quota B può prevedere una prima fascia di retribuzione giornaliera pensionabile assoggettata ad aliquota fissa e una seconda fascia soggetta ad aliquote decrescenti, senza che ciò elimini il massimale della base giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale.
- La nozione di 'massimale pensionabile' non si confonde con il diverso parametro di commisurazione delle aliquote: il primo delimita la retribuzione valutabile, il secondo regola la percentuale di rendimento applicabile alle varie fasce.
- La formazione del giudicato interno non riguarda singole argomentazioni giuridiche della sentenza, ma solo l'unità minima di decisione; se il motivo di ricorso contesta il nucleo decisorio sul criterio di calcolo, la questione resta devoluta al giudice di legittimità.
- Nel bilanciamento costituzionale in materia previdenziale, il legislatore può mantenere limiti massimi alla retribuzione pensionabile per esigenze di equilibrio del sistema e di coerenza tra i diversi regimi, purché non sia compromessa la finalità di adeguatezza della tutela ex art. 38 Cost.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35132/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35133/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35134/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35136/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35137/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35138/2024 del 31/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →