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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35132/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo della quota B della pensione di un lavoratore dello spettacolo, in pensione dal novembre 2013. In primo grado era stata accolta la domanda del pensionato volta alla riliquidazione della quota B, per le anzianità maturate dopo il 31/12/1992, assumendo come base di calcolo la media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere, entro il limite della retribuzione imponibile previdenziale pari a lire 1.000.000 rivalutate ISTAT dal 1998, e considerando tutti i contributi giornalieri risultanti dall'estratto contributivo, nei limiti dei ratei non coperti da decadenza triennale, con assorbimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale. La Corte d'appello aveva confermato tale impostazione, ritenendo applicabile l'art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997 e non più l'art. 12, comma 7, d.P.R. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 12 d.P.R. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. 182/1997: secondo l'istituto, il massimale annuo pensionabile previsto dal comma 7 dell'art. 12, come modificato dal d.lgs. 182/1997, continua a valere anche per la liquidazione della quota B; la norma successiva non avrebbe abrogato né sostituito quel tetto, ma avrebbe soltanto disciplinato le aliquote di rendimento. Il controricorrente ha sostenuto invece che l'art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997 avrebbe introdotto una disciplina autonoma e che, seguendo l'interpretazione propugnata dall'INPS, si porrebbero anche questioni di legittimità costituzionale rispetto alla delega legislativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per la quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ex ENPALS, il criterio di calcolo resta quello dell'art. 12, comma 7, d.P.R. 1420/1971, come corretto dall'art. 1, comma 10, d.lgs. 182/1997: il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile permane e non è stato abrogato dall'art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997, che si limita a integrare il sistema indicando l'aliquota di rendimento del 2% fino al limite massimo e le aliquote decrescenti oltre tale soglia. Ha inoltre ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal controricorrente, richiamando l'orientamento già consolidato e la giurisprudenza costituzionale in materia. Di conseguenza, la sentenza della Corte d'appello di Roma è stata cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 1420/1971

    Il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile per i lavoratori dello spettacolo continua a operare anche per il calcolo della quota B; la disposizione non è stata abrogata e va letta coordinandola con la modifica introdotta dal d.lgs. 182/1997.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. 182/1997

    Ha modificato il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile, prevedendone la rivalutazione ISTAT dal 1/1/1998, senza eliminare il massimale.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997

    Non introduce una disciplina autonoma e autosufficiente del calcolo della quota B, ma integra il sistema quanto alle aliquote di rendimento: 2% fino al limite massimo e aliquote decrescenti oltre tale soglia.

  • art. 12 d.lgs. 503/1992

    Le aliquote di rendimento decrescenti previste da questa norma si applicano alla parte di retribuzione giornaliera pensionabile eccedente il limite massimo.

  • art. 3 d.lgs. 182/1997

    La Corte d'appello aveva ricondotto il caso a tale disposizione; la Cassazione non ha fondato la decisione su di essa, ma sul coordinamento tra art. 12 d.P.R. 1420/1971 e art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997.

  • art. 2, comma 22, lett. a), l. 335/1995

    La commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi va intesa in senso non rigidamente corrispettivo; l'interpretazione seguita dalla Corte non contrasta con la legge delega.

  • art. 76 Cost.

    La doglianza di incostituzionalità prospettata dal controricorrente per asserito eccesso di delega è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 38 Cost.

    Il permanere del massimale e il sistema previdenziale speciale sono stati ritenuti compatibili con i principi di adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale permane, salvo espressa abrogazione, anche nel calcolo della quota B delle pensioni retributive.
  • Una norma successiva che regoli le aliquote di rendimento non sostituisce necessariamente la disciplina preesistente sulla base di calcolo: occorre verificare se essa introduca una disciplina autonoma oppure si limiti a integrare il sistema.
  • Il rinvio al massimale annuo dell'AGO diviso 312 opera come parametro del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, non come eliminazione del tetto speciale previgente.
  • La commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza matematica tra contribuzione e prestazione; in un sistema previdenziale speciale possono coesistere massimali e regole differenziate purché non sia compromessa la finalità protettiva dell'art. 38 Cost.
  • In presenza di orientamento di legittimità consolidato, la questione di legittimità costituzionale formulata in modo dipendente da una diversa interpretazione della norma può risultare irrilevante o infondata se la lettura accolta è coerente con la legge delega e con il sistema complessivo.

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