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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35134/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di alcuni supplementi di pensione spettanti a un pensionato del settore dello spettacolo, con decorrenze dal 1/10/2002, 1/11/2007 e 1/11/2012. Il giudice di merito aveva accolto in parte la domanda dell'assicurato applicando, per la quota B riferita alle anzianità maturate dopo il 31/12/1992, il criterio dell'art. 4 d.lgs. 182/1997, fondato sul massimale annuo pensionabile dell'AGO diviso 312, e aveva inoltre limitato la decadenza alla sola parte della pretesa successiva al 6/7/2011, ritenendo non applicabile retroattivamente la nuova disciplina introdotta dall'art. 38 d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 12 d.P.R. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. 182/1997, sostenendo che anche per la quota B resti applicabile il massimale giornaliero previsto dall'art. 12, comma 7, come modificato dal d.lgs. 182/1997, e non il diverso criterio fondato sul massimale annuo AGO; 2) violazione dell'art. 47 d.P.R. 639/1970, come novellato nel 2011, deducendo che la decadenza triennale per le prestazioni parzialmente riconosciute doveva operare anche per i ratei anteriori al triennio precedente la domanda giudiziale del 26/3/2019. Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e ha anche sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, per i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo ex ENPALS che al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di anzianità, nella determinazione della quota B resta applicabile il criterio dell'art. 12, comma 7, d.P.R. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. 182/1997, e non il diverso criterio fondato sull'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Ha inoltre ribadito che la decadenza introdotta dall'art. 47, comma 6, d.P.R. 639/1970 opera anche per le prestazioni già liquidate, ma solo con riguardo ai ratei anteriori al triennio dalla domanda giudiziale, non all'intera pretesa. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 1420/1971

    Per la pensione dei lavoratori dello spettacolo continua ad applicarsi il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, come corretto dal d.lgs. 182/1997; il massimale non è stato abrogato e vale anche per la quota B.

  • art. 4 d.lgs. 182/1997

    Non introduce una nuova regola autosufficiente di calcolo della quota B, ma integra il sistema preesistente, disciplinando l'aliquota di rendimento sulla retribuzione giornaliera pensionabile entro il limite massimo.

  • art. 1 d.lgs. 182/1997

    Ha modificato il limite di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. 1420/1971, mantenendone la struttura di massimale giornaliero con rivalutazione annuale ISTAT dal 1/1/1998.

  • art. 47 d.P.R. 639/1970

    La decadenza per le prestazioni parzialmente riconosciute decorre dal riconoscimento parziale o dal pagamento della sorte ed è impedita dalla proposizione dell'azione giudiziaria; nei giudizi di riliquidazione colpisce solo i ratei anteriori al triennio.

  • art. 38 d.l. 98/2011

    Ha introdotto la nuova decadenza triennale anche per le prestazioni già liquidate, con applicazione ai giudizi pendenti e alle prestazioni già in essere, ma nei limiti sopra indicati.

  • L. 111/2011

    Ha convertito il d.l. 98/2011, rendendo vigente la disciplina sulla decadenza triennale introdotta nel 2011.

  • art. 252 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha escluso che impedisca l'applicazione della nuova decadenza, privilegiando una lettura compatibile con il bilanciamento tra tutela pensionistica e decorso del tempo.

  • art. 2966 c.c.

    La decadenza si impedisce solo con il compimento dell'atto previsto dalla legge; nel caso di riliquidazione della prestazione, l'atto rilevante è l'azione giudiziaria.

  • art. 76 Cost.

    La doglianza di incostituzionalità è stata ritenuta infondata; l'interpretazione accolta non eccede i limiti della delega e resta coerente con i principi della riforma.

  • art. 38 Cost.

    La soluzione interpretativa è stata ritenuta compatibile con la tutela previdenziale costituzionalmente garantita, poiché salvaguarda il nucleo essenziale della prestazione.

  • L. 335/1995

    art. 2, comma 22, lett. a)

    Il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non impone una corrispondenza necessaria e assoluta tra contributi versati e pensione erogata.

Massime di principio

  • Nella determinazione della quota di pensione retributiva per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ex ENPALS, il massimale giornaliero previsto dalla disciplina speciale continua a operare anche per la quota B, salvo la sola integrazione apportata dalla norma sopravvenuta in tema di aliquote di rendimento.
  • Una disposizione che introduca un criterio di calcolo della prestazione previdenziale senza abrogare espressamente la disciplina preesistente va letta in modo sistematico: se la nuova norma regola solo l'aliquota di rendimento, non sostituisce automaticamente il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile.
  • In tema di decadenza per prestazioni previdenziali già parzialmente riconosciute, la domanda giudiziale è l'atto idoneo a impedire la decadenza; la domanda amministrativa non basta a tale scopo quando la legge collega espressamente il termine al pagamento parziale o al riconoscimento della sorte.
  • La decadenza introdotta per la riliquidazione di prestazioni pensionistiche non travolge l'intera pretesa, ma incide soltanto sui ratei anteriori al triennio precedente la domanda giudiziale, così da evitare l'ablazione totale di un diritto costituzionalmente protetto.
  • La commisurazione delle prestazioni previdenziali agli oneri contributivi non richiede una corrispondenza matematica e integrale tra contributi e trattamento, purché sia salvaguardata una proporzionalità complessiva e il nucleo essenziale della tutela previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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