Cassazione Civile, Ordinanza n. 35133/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della quota B di una pensione ENPALS di un lavoratore dello spettacolo andato in pensione nel settembre 2007. In primo grado era stata accolta la domanda del pensionato di riliquidazione della prestazione, ritenendo applicabile, per le anzianità maturate dopo il 31/12/1992, il criterio dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. 182/1997, con calcolo dell'aliquota del 2% sulla retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile AGO divisa per 312, e non il limite giornaliero di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. 1420/1971. La Corte d'appello ha parzialmente accolto l'impugnazione dell'INPS solo sul profilo della decadenza dei ratei anteriori al triennio. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 12 d.P.R. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. 182/1997, sostenendo che il massimale annuo pensionabile previsto dal comma 7 dell'art. 12, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. 182/1997, continui a valere anche per la quota B; ha richiamato la giurisprudenza di legittimità del 2022 che esclude la considerazione, ai fini della quota B, delle retribuzioni giornaliere eccedenti tale limite. Il controricorrente ha chiesto un ripensamento di quell'orientamento e ha prospettato una questione di legittimità costituzionale per asserita violazione della legge delega.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che l'art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997 non abroga né sostituisce il criterio dell'art. 12, comma 7, d.P.R. 1420/1971, ma lo integra: per la quota B si applica il tetto giornaliero di retribuzione pensionabile, rivalutato dal 1998, con aliquota del 2% fino al limite e aliquote decrescenti dell'art. 12 d.lgs. 503/1992 per l'eccedenza. Ha ritenuto manifestamente infondata anche la dedotta questione di legittimità costituzionale, richiamando il diritto vivente e i precedenti del 2022 e del 2023. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, per uniformarsi ai principi enunciati e provvedere alla liquidazione secondo il criterio corretto.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 1420/1971
Il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile fissato dalla norma resta applicabile anche alla quota B della pensione ENPALS, non essendo stato abrogato né espressamente né per incompatibilità; il limite è stato solo rivalutato dal d.lgs. 182/1997.
art. 4 d.lgs. 182/1997
La disposizione non introduce una nuova base di calcolo autosufficiente per la quota B, ma integra il sistema preesistente stabilendo l'aliquota di rendimento del 2% fino al limite massimo della retribuzione annua pensionabile AGO divisa per 312, e le aliquote decrescenti per l'eccedenza.
art. 1 d.lgs. 182/1997
Ha modificato il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. 1420/1971, prevedendone la rivalutazione annuale ISTAT dal 1/1/1998.
art. 12 d.lgs. 503/1992
Le aliquote di rendimento decrescenti previste da questa norma si applicano alla parte di retribuzione giornaliera pensionabile eccedente il limite massimo.
art. 2, comma 22, lett. a), L. 335/1995
La clausola di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non esige una corrispondenza rigida e può ritenersi rispettata anche alla luce del sistema previdenziale speciale in esame.
art. 76 Cost.
La censura di violazione della legge delega è stata ritenuta manifestamente infondata nel modo in cui il caso è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 38 Cost.
Il sistema che prevede il massimale e la specialità del regime previdenziale è stato ritenuto compatibile con i principi di adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale.
art. 360 c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta come vizio di legittimità avverso la sentenza d'appello.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la disciplina successiva al 31 dicembre 1992 va letta in continuità con il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile già previsto dalla normativa previgente, salvo espressa abrogazione o incompatibilità insussistente nel caso esaminato.
- Una norma sopravvenuta che disciplini le aliquote di rendimento della quota B non implica, di per sé, la soppressione del massimale retributivo antecedente, se tale norma si limita a integrare il meccanismo di calcolo senza dettare una disciplina nuova e autosufficiente della base pensionabile.
- La commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non richiede una identità matematica tra contribuzione versata e retribuzione utilmente pensionabile, essendo sufficiente una proporzionalità complessiva del sistema e il rispetto delle finalità di tutela dell'art. 38 Cost.
- Quando si sia formato un orientamento di legittimità consolidato sul criterio di calcolo della pensione, la censura che ne prospetti l'illegittimità costituzionale deve misurarsi con il diritto vivente e con la funzione nomofilattica della Corte, non potendo fondarsi su una lettura atomistica della singola disposizione.
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