Cassazione Civile, Ordinanza n. 25851/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicazione, in versione online e cartacea, di un articolo di cronaca giudiziaria del 31 ottobre 2017, corredato da una fotografia risalente a una manifestazione precedente e da titoli e sottotitoli ritenuti fortemente allusivi e denigratori. Il soggetto indicato nell'articolo e la sua associazione sostenevano che il pezzo attribuisse notizie false o fuorvianti circa l'arresto, l'entità della pena da scontare, la frequentazione di ambienti eversivi e l'immagine complessiva del protagonista, con lesione della reputazione personale e dell'immagine dell'ente. In primo grado era stata accertata la diffamazione solo in danno della persona fisica, con condanna risarcitoria; in appello la condanna era stata estesa anche all'associazione, con aumento del risarcimento per entrambi. I ricorrenti principali hanno censurato: 1) la ritenuta inapplicabilità della scriminante della verità, anche putativa, e il mancato rilievo di elementi raccolti dal giornalista; 2) l'uso della fotografia, sostenendo che fosse persona pubblica/notoria e che l'immagine fosse lecita; 3) la quantificazione del danno, contestando l'esistenza e la misura del pregiudizio; 4) la condanna ex art. 12 l. stampa, negando la prova del dolo del giornalista e l'efficacia preclusiva dell'archiviazione penale; 5) il riconoscimento del danno anche all'associazione, che a loro dire era estranea ai fatti e non legittimata a ottenere il risarcimento. Con ricorso incidentale la parte danneggiata ha dedotto l'omessa pronuncia su domande ulteriori: pubblicazione della sentenza, penale ex art. 614-bis c.p.c., risarcimento ex art. 96 c.p.c. e corretta liquidazione delle spese, oltre alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dei giornalisti e della società editoriale, ritenendo in gran parte inammissibili le censure perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto in presenza di doppia conforme e comunque infondate nel merito. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della parte danneggiata, perché le doglianze erano in parte non autosufficienti, in parte reiterative e comunque non colpivano la ratio decidendi. È stata quindi confermata la decisione di merito, che aveva riconosciuto la diffamazione a mezzo stampa e liquidato i danni non patrimoniali sia alla persona fisica sia all'associazione, con compensazione delle spese di legittimità per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
richiamato quale norma base della diffamazione, anche in ambito civilistico, per valutare la liceità della pubblicazione giornalistica e le relative scriminanti
evocato sia come regola di valutazione della prova sia come base del potere di liquidazione equitativa del danno in mancanza di prova precisa dell'ammontare
richiamato nei motivi di ricorso sulla valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto
richiamato in tema di onere della prova del danno e della verità/inesattezza della notizia
invocato dai ricorrenti sulla pretesa valenza confessoria di dichiarazioni del soggetto leso
utilizzato per qualificare i motivi di ricorso; la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge deve essere specificamente argomentato, mentre i motivi che mirano a una nuova valutazione del fatto sono inammissibili
richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul fatto è precluso nei limiti di legge
invocato in tema di tutela dell'immagine e della personalità nella pubblicazione fotografica
richiamati per la disciplina dell'uso dell'immagine e la dedotta liceità della fotografia pubblicata
richiamato come base del danno civile derivante da reato
richiamato quale fondamento della responsabilità aquiliana per diffamazione e per il danno all'ente collettivo
richiamato per il risarcimento del danno non patrimoniale
richiamato per la prova presuntiva del danno e della sua estensione
citato dai ricorrenti, verosimilmente in riferimento all'onere probatorio, ma la Corte non accoglie la censura
richiamato per la condanna del giornalista, ritenuta non preclusa dall'archiviazione penale poiché priva di efficacia di giudicato nel civile
art. 24 Cost.
invocato nei motivi incidentali a sostegno della tutela giurisdizionale della personalità e delle domande accessorie
art. 2 Cost.
richiamato come parametro costituzionale della tutela della personalità e dell'immagine
richiamato nei motivi incidentali per omessa pronuncia; la Corte ne ha escluso la violazione sulla base dell'inammissibilità/autosufficienza carente
evocato per la motivazione della sentenza; la Corte non ravvisa nullità
art. 111 Cost.
richiamato per l'obbligo di motivazione
invocato per la pubblicazione della sentenza nei giudizi di diffamazione
richiamato in relazione alla richiesta di penale/sanzione nella fase cautelare, non accolta nei termini prospettati
richiamato per il requisito di specificità dell'appello e dell'appello incidentale
invocato per la penale di mora, ritenuta non esaminabile o comunque non dedotta in modo autosufficiente
citato nei motivi incidentali in tema di provvedimenti cautelari
richiamato sulla regola della soccombenza nelle spese
richiamato per la disciplina della compensazione delle spese
invocato sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese
richiamato dalla Corte per affermare che la parte ammessa al patrocinio vittoriosa non deve presentare nuova istanza per la fase successiva
richiamato per escludere l'efficacia vincolante dell'archiviazione penale nel giudizio civile
richiamato per escludere l'efficacia vincolante dell'archiviazione penale nel giudizio civile
Massime di principio
- Nella controversia per diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca richiede la verifica rigorosa di verità, pertinenza e continenza; se la notizia è falsa o suggestiva e non risulta svolto un serio e diligente controllo, non può operare neppure la verità putativa.
- L'inaccessibilità delle fonti di verifica non giustifica la pubblicazione della notizia: se il fatto non è controllabile con adeguata attendibilità, la conseguenza non è l'esonero da responsabilità ma la non pubblicabilità dell'informazione.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa: va allegato e provato, anche per presunzioni, valorizzando diffusione del mezzo, gravità dell'offesa e posizione sociale della vittima.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima quando l'esatta prova del quantum sia difficile o impossibile, ma presuppone l'accertamento dell'esistenza del danno e non può colmare la totale mancanza di prova dell'an debeatur.
- Un ente collettivo, anche non riconosciuto, può essere titolare di un autonomo diritto alla reputazione e all'immagine, e può ottenere il risarcimento se la condotta diffamatoria verso il suo rappresentante sia idonea, secondo un ragionamento presuntivo, a ledere credibilità, attività e relazioni dell'ente stesso.
- La lesione della reputazione del dirigente o fondatore di un'associazione può integrare, in concreto, anche un distinto pregiudizio per l'ente, purché il giudice distingua i diversi interessi lesi ed eviti duplicazioni risarcitorie dello stesso danno.
- L'archiviazione o altri provvedimenti penali privi di definitività non precludono al giudice civile una autonoma valutazione dei fatti ai fini della responsabilità e del risarcimento.
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