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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25851/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

La controversia nasce dalla pubblicazione, in versione online e cartacea, di un articolo di cronaca giudiziaria del 31 ottobre 2017, corredato da una fotografia risalente a una manifestazione precedente e da titoli e sottotitoli ritenuti fortemente allusivi e denigratori. Il soggetto indicato nell'articolo e la sua associazione sostenevano che il pezzo attribuisse notizie false o fuorvianti circa l'arresto, l'entità della pena da scontare, la frequentazione di ambienti eversivi e l'immagine complessiva del protagonista, con lesione della reputazione personale e dell'immagine dell'ente. In primo grado era stata accertata la diffamazione solo in danno della persona fisica, con condanna risarcitoria; in appello la condanna era stata estesa anche all'associazione, con aumento del risarcimento per entrambi. I ricorrenti principali hanno censurato: 1) la ritenuta inapplicabilità della scriminante della verità, anche putativa, e il mancato rilievo di elementi raccolti dal giornalista; 2) l'uso della fotografia, sostenendo che fosse persona pubblica/notoria e che l'immagine fosse lecita; 3) la quantificazione del danno, contestando l'esistenza e la misura del pregiudizio; 4) la condanna ex art. 12 l. stampa, negando la prova del dolo del giornalista e l'efficacia preclusiva dell'archiviazione penale; 5) il riconoscimento del danno anche all'associazione, che a loro dire era estranea ai fatti e non legittimata a ottenere il risarcimento. Con ricorso incidentale la parte danneggiata ha dedotto l'omessa pronuncia su domande ulteriori: pubblicazione della sentenza, penale ex art. 614-bis c.p.c., risarcimento ex art. 96 c.p.c. e corretta liquidazione delle spese, oltre alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dei giornalisti e della società editoriale, ritenendo in gran parte inammissibili le censure perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto in presenza di doppia conforme e comunque infondate nel merito. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della parte danneggiata, perché le doglianze erano in parte non autosufficienti, in parte reiterative e comunque non colpivano la ratio decidendi. È stata quindi confermata la decisione di merito, che aveva riconosciuto la diffamazione a mezzo stampa e liquidato i danni non patrimoniali sia alla persona fisica sia all'associazione, con compensazione delle spese di legittimità per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    richiamato quale norma base della diffamazione, anche in ambito civilistico, per valutare la liceità della pubblicazione giornalistica e le relative scriminanti

  • art. 115 c.p.c.

    evocato sia come regola di valutazione della prova sia come base del potere di liquidazione equitativa del danno in mancanza di prova precisa dell'ammontare

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova del danno e della verità/inesattezza della notizia

  • art. 2733 c.c.

    invocato dai ricorrenti sulla pretesa valenza confessoria di dichiarazioni del soggetto leso

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per qualificare i motivi di ricorso; la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge deve essere specificamente argomentato, mentre i motivi che mirano a una nuova valutazione del fatto sono inammissibili

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul fatto è precluso nei limiti di legge

  • art. 10 c.c.

    invocato in tema di tutela dell'immagine e della personalità nella pubblicazione fotografica

  • artt. 96 e 97 l. 633/1941

    richiamati per la disciplina dell'uso dell'immagine e la dedotta liceità della fotografia pubblicata

  • art. 185 c.p.

    richiamato come base del danno civile derivante da reato

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale fondamento della responsabilità aquiliana per diffamazione e per il danno all'ente collettivo

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il risarcimento del danno non patrimoniale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva del danno e della sua estensione

  • art. 2967 c.c.

    citato dai ricorrenti, verosimilmente in riferimento all'onere probatorio, ma la Corte non accoglie la censura

  • art. 12 l. 47/1948

    richiamato per la condanna del giornalista, ritenuta non preclusa dall'archiviazione penale poiché priva di efficacia di giudicato nel civile

  • art. 24 Cost.

    invocato nei motivi incidentali a sostegno della tutela giurisdizionale della personalità e delle domande accessorie

  • art. 2 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale della tutela della personalità e dell'immagine

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali per omessa pronuncia; la Corte ne ha escluso la violazione sulla base dell'inammissibilità/autosufficienza carente

  • art. 132 c.p.c.

    evocato per la motivazione della sentenza; la Corte non ravvisa nullità

  • art. 111 Cost.

    richiamato per l'obbligo di motivazione

  • art. 120 c.p.c.

    invocato per la pubblicazione della sentenza nei giudizi di diffamazione

  • art. 283 c.p.c.

    richiamato in relazione alla richiesta di penale/sanzione nella fase cautelare, non accolta nei termini prospettati

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per il requisito di specificità dell'appello e dell'appello incidentale

  • art. 614-bis c.p.c.

    invocato per la penale di mora, ritenuta non esaminabile o comunque non dedotta in modo autosufficiente

  • art. 669-septies c.p.c.

    citato nei motivi incidentali in tema di provvedimenti cautelari

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulla regola della soccombenza nelle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della compensazione delle spese

  • art. 75 d.P.R. 115/2002

    invocato sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese

  • art. 120 d.P.R. 115/2002

    richiamato dalla Corte per affermare che la parte ammessa al patrocinio vittoriosa non deve presentare nuova istanza per la fase successiva

  • art. 652 c.p.p.

    richiamato per escludere l'efficacia vincolante dell'archiviazione penale nel giudizio civile

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato per escludere l'efficacia vincolante dell'archiviazione penale nel giudizio civile

Massime di principio

  • Nella controversia per diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca richiede la verifica rigorosa di verità, pertinenza e continenza; se la notizia è falsa o suggestiva e non risulta svolto un serio e diligente controllo, non può operare neppure la verità putativa.
  • L'inaccessibilità delle fonti di verifica non giustifica la pubblicazione della notizia: se il fatto non è controllabile con adeguata attendibilità, la conseguenza non è l'esonero da responsabilità ma la non pubblicabilità dell'informazione.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • Il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa: va allegato e provato, anche per presunzioni, valorizzando diffusione del mezzo, gravità dell'offesa e posizione sociale della vittima.
  • La liquidazione equitativa del danno è legittima quando l'esatta prova del quantum sia difficile o impossibile, ma presuppone l'accertamento dell'esistenza del danno e non può colmare la totale mancanza di prova dell'an debeatur.
  • Un ente collettivo, anche non riconosciuto, può essere titolare di un autonomo diritto alla reputazione e all'immagine, e può ottenere il risarcimento se la condotta diffamatoria verso il suo rappresentante sia idonea, secondo un ragionamento presuntivo, a ledere credibilità, attività e relazioni dell'ente stesso.
  • La lesione della reputazione del dirigente o fondatore di un'associazione può integrare, in concreto, anche un distinto pregiudizio per l'ente, purché il giudice distingua i diversi interessi lesi ed eviti duplicazioni risarcitorie dello stesso danno.
  • L'archiviazione o altri provvedimenti penali privi di definitività non precludono al giudice civile una autonoma valutazione dei fatti ai fini della responsabilità e del risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

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