Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25424/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una verifica della Guardia di Finanza su società del c.d. gruppo Tomasi, operanti nel settore immobiliare ed edilizio, e in particolare da quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società poi incorporata/subentrata da altra società del medesimo gruppo. Gli avvisi contestavano, per gli anni 2003-2006, indebita deduzione di costi e detrazione IVA relativi a fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti emesse da un fornitore (Eurogroup s.r.l.), ritenuto inserito in un meccanismo fraudolento con utilizzo di cartiere e ribaltamento di costi fittizi. La CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione parziale, aveva annullato gli accertamenti ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente della frode, valorizzando la regolarità formale della contabilità, la presunta apparenza di affidabilità del fornitore e la sentenza penale assolutoria degli amministratori del gruppo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su accertamento presuntivo e IVA per avere la CTR escluso la prova, offerta per presunzioni, della consapevolezza della contribuente circa la soggettiva inesistenza delle operazioni; 2) violazione dell'art. 8, comma 1, D.L. 16/2012 e dell'art. 384 c.p.c. per non avere applicato correttamente il principio sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte dirette; 3) in subordine, violazione dell'art. 58, ultimo comma, d.lgs. 546/1992 per l'asserita erronea inammissibilità di un documento riepilogativo dei costi. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudice di rinvio non aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, anche per presunzioni, mediante una valutazione unitaria e non frammentaria degli indizi; inoltre aveva impropriamente valorizzato in modo autonomo la sentenza penale assolutoria, senza considerarla solo come possibile elemento di prova da apprezzare nel complessivo quadro indiziario. Il primo motivo ha assorbito gli altri.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata cassata perché la CTR non aveva svolto una corretta valutazione complessiva degli indizi sulla consapevolezza della frode e aveva attribuito alla sentenza penale assolutoria un peso non coerente con i principi affermati dalla precedente ordinanza rescindente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle contestazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza esigibile in base alla propria qualifica professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • La prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere valutati nel loro complesso, senza una frammentazione atomistica che ne riduca indebitamente la portata probatoria.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o della documentazione non è di per sé sufficiente a escludere la consapevolezza della frode né, specularmente, a fondare da sola la prova dell'estraneità del contribuente.
  • La sentenza penale assolutoria per il medesimo fatto non spiega automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario; può essere considerata solo come elemento di prova, da apprezzare criticamente nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può risolvere la causa con una motivazione che, pur richiamando formalmente gli indizi, ne ometta la valutazione unitaria e coerente.
  • In tema di imposte dirette, la deducibilità dei costi correlati a operazioni soggettivamente inesistenti richiede la verifica dei presupposti di legge sulla effettività, certezza e inerenza del costo, nei limiti in cui la contestazione dell'Ufficio li abbia specificamente posti in discussione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.