Cassazione Civile, Ordinanza n. 25424/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una verifica della Guardia di Finanza su società del c.d. gruppo Tomasi, operanti nel settore immobiliare ed edilizio, e in particolare da quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società poi incorporata/subentrata da altra società del medesimo gruppo. Gli avvisi contestavano, per gli anni 2003-2006, indebita deduzione di costi e detrazione IVA relativi a fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti emesse da un fornitore (Eurogroup s.r.l.), ritenuto inserito in un meccanismo fraudolento con utilizzo di cartiere e ribaltamento di costi fittizi. La CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione parziale, aveva annullato gli accertamenti ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente della frode, valorizzando la regolarità formale della contabilità, la presunta apparenza di affidabilità del fornitore e la sentenza penale assolutoria degli amministratori del gruppo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su accertamento presuntivo e IVA per avere la CTR escluso la prova, offerta per presunzioni, della consapevolezza della contribuente circa la soggettiva inesistenza delle operazioni; 2) violazione dell'art. 8, comma 1, D.L. 16/2012 e dell'art. 384 c.p.c. per non avere applicato correttamente il principio sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte dirette; 3) in subordine, violazione dell'art. 58, ultimo comma, d.lgs. 546/1992 per l'asserita erronea inammissibilità di un documento riepilogativo dei costi. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudice di rinvio non aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, anche per presunzioni, mediante una valutazione unitaria e non frammentaria degli indizi; inoltre aveva impropriamente valorizzato in modo autonomo la sentenza penale assolutoria, senza considerarla solo come possibile elemento di prova da apprezzare nel complessivo quadro indiziario. Il primo motivo ha assorbito gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata cassata perché la CTR non aveva svolto una corretta valutazione complessiva degli indizi sulla consapevolezza della frode e aveva attribuito alla sentenza penale assolutoria un peso non coerente con i principi affermati dalla precedente ordinanza rescindente.
Norme richiamate
art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base per la rettifica presuntiva dei redditi e per la contestazione della valutazione della prova da parte del giudice di rinvio
art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per l'accertamento IVA e per la prova presuntiva dell'inesistenza soggettiva delle operazioni
richiamati per la prova per presunzioni; la Corte ribadisce che gli indizi vanno valutati unitariamente e nella loro sintesi
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
riconosciuto come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
richiamato nel terzo motivo per asserito vizio processuale
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
richiamato nelle eccezioni di inammissibilità, respinte perché il primo motivo è stato ritenuto autosufficiente
richiamato per il vincolo derivante dal principio di diritto enunciato nella precedente ordinanza di cassazione
art. 8, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16
richiamato dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti
art. 8, comma 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16
richiamato dalla Corte e dalla CTR per affermare la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi inerenti, effettivi e certi
richiamato come criterio di deducibilità dei costi, che la ricorrente sostiene non essere stato correttamente applicato
richiamato nell'ordinanza rescindente per la disciplina della detrazione IVA
richiamato nell'ordinanza rescindente in tema di fatturazione IVA
art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000
la Corte esclude la sua applicazione nel caso di specie, poiché introdotto successivamente e riferito a sentenze penali emesse dopo il giudizio abbreviato considerato
richiamato nel riferimento alla sentenza penale assolutoria per il reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti
art. 58, ultimo comma, d.lgs. 546/1992
richiamato nel terzo motivo in tema di produzione documentale nel processo tributario
richiamato in relazione all'onere della prova in materia tributaria e alla consapevolezza del destinatario delle fatture
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato nella ricostruzione dell'ordinanza rescindente per omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- Nelle contestazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza esigibile in base alla propria qualifica professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- La prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere valutati nel loro complesso, senza una frammentazione atomistica che ne riduca indebitamente la portata probatoria.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o della documentazione non è di per sé sufficiente a escludere la consapevolezza della frode né, specularmente, a fondare da sola la prova dell'estraneità del contribuente.
- La sentenza penale assolutoria per il medesimo fatto non spiega automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario; può essere considerata solo come elemento di prova, da apprezzare criticamente nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può risolvere la causa con una motivazione che, pur richiamando formalmente gli indizi, ne ometta la valutazione unitaria e coerente.
- In tema di imposte dirette, la deducibilità dei costi correlati a operazioni soggettivamente inesistenti richiede la verifica dei presupposti di legge sulla effettività, certezza e inerenza del costo, nei limiti in cui la contestazione dell'Ufficio li abbia specificamente posti in discussione.
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