Cassazione Civile, Ordinanza n. 07463/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in liquidazione aveva chiesto ed ottenuto l’ammissione a concordato preventivo, poi omologato. In seguito, l’Amministrazione finanziaria notificava due cartelle di pagamento fondate su avvisi di accertamento e atti di contestazione già divenuti definitivi per mancata impugnazione. La contribuente le impugnava davanti al giudice tributario deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità dell’iscrizione a ruolo e della riscossione in pendenza del concordato, l’illegittimità delle cartelle per modello sottoscritto da organo incompetente, carenza di motivazione, omessa sottoscrizione e illegittima determinazione delle sanzioni. I giudici di merito accoglievano la tesi della società, ritenendo che, una volta omologato il concordato, l’Amministrazione non potesse iniziare o proseguire azioni in contrasto con la disciplina concorsuale. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., di varie norme della legge fallimentare e del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il divieto concorsuale riguarderebbe solo gli atti esecutivi, non l’accertamento e la notifica della cartella, che ha funzione di titolo e precetto, ed è legittima anche dopo l’apertura del concordato; aggiungeva che l’omologazione non impedisce il recupero del credito erariale e che la cartella tutela il credito da insinuare al passivo. La società resistente chiedeva il rigetto, mentre l’agente della riscossione restava intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha escluso che la notifica delle cartelle fosse illegittima o inutile per il solo fatto che la debitrice fosse stata ammessa a concordato preventivo e che il concordato fosse stato omologato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che l’apertura della procedura non impedisce l’accertamento e l’iscrizione a ruolo di crediti tributari pregressi né la notifica della cartella, che non è il primo atto esecutivo ma ha funzione assimilabile al precetto; il divieto dell’art. 168 l.f. riguarda le azioni esecutive e non la mera formazione/notifica della cartella. Ha inoltre osservato che la documentazione prodotta dalla contribuente sulla definizione agevolata non era idonea a determinare l’estinzione del giudizio, perché riferita solo a una delle cartelle e comunque non utilmente documentata nei termini rilevanti. In conclusione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria per nuovo esame del merito e per le spese.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza una specifica autonoma interpretazione della Corte sul suo contenuto
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza una specifica autonoma interpretazione della Corte sul suo contenuto
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme concorsuali invocate
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme concorsuali invocate
il divieto opera sulle azioni esecutive, non sulla mera notifica della cartella o sull’accertamento e iscrizione a ruolo del credito tributario pregresso
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme concorsuali invocate
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme concorsuali invocate
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme concorsuali invocate
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme concorsuali invocate
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme concorsuali invocate
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme concorsuali invocate
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme concorsuali invocate; la Corte esclude che l’efficacia vincolante del concordato omologato impedisca in sé l’emissione/notifica delle cartelle per crediti tributari pregressi
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla riscossione
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla riscossione
art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla riscossione
norma sulla cartella di pagamento richiamata come base della legittimità della riscossione
richiamato dalla ricorrente nel quadro della riscossione esattoriale
richiamato dalla ricorrente nel quadro della riscossione esattoriale
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla Corte per affermare che la cartella può derivare da controllo automatizzato e costituire il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale
la cartella è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa quando è il primo e unico atto con cui il credito è comunicato al contribuente
richiamato nel contesto della definizione agevolata e dell’eventuale estinzione del giudizio; nel caso concreto la documentazione non è stata ritenuta idonea a fondare l’estinzione
ritenuto dalla Corte più pertinente rispetto a controversie aventi ad oggetto cartelle di pagamento, in luogo dell’art. 6 invocato dalla parte
art. 161 L.F.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’indicazione dei creditori nella domanda di concordato ha funzione amministrativa e non equivale a riconoscimento giudiziale del debito
richiamato in relazione all’aggio dovuto all’agente della riscossione e alla sua rilevanza concorsuale
non richiamato espressamente nel testo come norma citata, ma la questione probatoria è affrontata indirettamente solo in tema di documentazione della definizione agevolata
Massime di principio
- L’apertura di una procedura di concordato preventivo non impedisce all’Amministrazione finanziaria di accertare crediti tributari pregressi, iscriverli a ruolo e notificare la cartella di pagamento, purché non siano compiuti atti di esecuzione forzata in violazione del divieto concorsuale.
- La cartella di pagamento non coincide con il primo atto esecutivo: svolge funzione assimilabile al precetto e, per questo, la sua notifica non rientra nel divieto di cui all’art. 168 l.f., che colpisce le azioni esecutive e non le iniziative volte a cristallizzare e tutelare il credito.
- Quando la cartella rappresenta il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale, l’impugnazione può investire anche il merito della pretesa tributaria, e la controversia può essere astrattamente definibile in via agevolata secondo la disciplina speciale richiamata.
- La definizione agevolata o la richiesta di estinzione del giudizio richiedono prova rigorosa e documentazione pertinente rispetto all’atto effettivamente impugnato e ai termini applicabili; in mancanza, non può dichiararsi l’estinzione del processo.
- L’aggio e gli accessori della riscossione possono assumere rilievo concorsuale, ma la loro opponibilità e collocazione devono essere valutate nel concorso e non incidono sulla legittimità della notifica della cartella in sé.
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