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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07410/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di indennizzo ex art. 39 d.P.R. n. 327/2001 per la reiterazione, da parte del C.I.P.E., del vincolo preordinato all'esproprio gravante su terreni di proprietà degli attori, ubicati nell'area "Leader 5" di Falconara Marittima. I proprietari hanno sostenuto che il vincolo fosse stato reiterato quando era già decorso il termine legale di durata e hanno chiesto la condanna della società resistente al pagamento delle somme indicate in citazione, deducendo che quest'ultima fosse il soggetto tenuto a sopportare gli oneri finanziari relativi agli indennizzi. In appello la domanda era stata respinta: la Corte territoriale aveva ritenuto, da un lato, sussistente la legittimazione passiva della società, ma, dall'altro, aveva escluso il nesso eziologico tra la reiterazione del vincolo e le voci di danno/allegato pregiudizio dedotte dai proprietari, reputando non provati i singoli danni allegati (mancate plusvalenze, perdita di offerte di acquisto, costi di finanziamento e imposte). Con il ricorso principale i proprietari hanno denunciato la violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 327/2001, dell'art. 42 Cost. e dell'art. 832 c.c., sostenendo che l'indennizzo per reiterazione del vincolo ha natura automatica e non richiede la prova specifica del danno e del nesso causale come un risarcimento da illecito. Con il secondo motivo, subordinato, hanno dedotto anche la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse omesso di valorizzare presunzioni, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio per accertare la diminuzione del valore di scambio dei terreni. La resistente ha proposto ricorso incidentale subordinato, sostenendo di non essere il soggetto legittimato passivo, perché la legittimazione e l'obbligo di liquidare l'indennità graverebbero sull'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo, cioè il C.I.P.E.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo infondata la censura sulla legittimazione passiva della società, poiché la delibera C.I.P.E. richiamata in atti indicava espressamente che l'indennità era finanziata dalla società stessa con mezzi propri. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbendo il secondo, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Ancona e rinviando alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha affermato che l'indennità dovuta per la reiterazione del vincolo non va trattata come un risarcimento del danno soggetto a rigorosa prova del nesso causale e del pregiudizio specifico, ma come un ristoro dovuto per il sacrificio subito dal proprietario in conseguenza di un atto legittimo della pubblica amministrazione, quantificabile secondo criteri legali anche prescindendo dalle allegazioni di parte. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente incidentale di versare l'ulteriore contributo unificato, mentre per i ricorrenti principali tale presupposto è stato escluso per l'accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 327/2001

    l'indennità per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ha funzione indennitaria e compensativa del sacrificio subito dal proprietario; non richiede la prova di un danno ingiusto in senso risarcitorio, né un rigoroso nesso eziologico tra singole voci di pregiudizio e reiterazione del vincolo. Se la corresponsione non è prevista nell'atto di reiterazione, la sua liquidazione spetta all'autorità che ha disposto la reiterazione, ma il giudice deve comunque verificarne e determinarne la misura secondo i criteri di legge.

  • art. 42, comma 3, Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela indennitaria del proprietario inciso da provvedimento ablatorio o para-ablatorio.

  • art. 832 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della pienezza del diritto di proprietà e della compressione derivante dal vincolo reiterato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il pregiudizio poteva essere desunto in via presuntiva dalle circostanze di fatto.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per censurare il mancato ricorso alle presunzioni semplici nella prova del pregiudizio.

  • art. 702 bis c.p.c.

    indicata come base processuale del ricorso introduttivo in appello secondo il rito sommario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in motivazione nel senso che la disciplina dell'indennità ex art. 39 non si lascia ricondurre rigidamente al modello dell'onere della prova proprio del risarcimento del danno.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    consente la formulazione del principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà attenersi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    regola il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, applicato qui solo al ricorso incidentale rigettato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • L'indennità prevista per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ha natura compensativa del sacrificio imposto al proprietario da un atto legittimo della pubblica amministrazione e non si configura come risarcimento del danno da illecito; perciò non è necessario allegare e provare in modo rigoroso un danno ingiusto specifico né un nesso causale puntuale tra ogni singola voce di pregiudizio e la reiterazione del vincolo.
  • Il giudice, ove la liquidazione dell'indennità sia omessa o contestata, deve procedere alla determinazione secondo i criteri legali applicabili, anche prescindendo dalla quantificazione proposta dalle parti e potendo utilizzare, se del caso, consulenze tecniche d'ufficio.
  • L'indennizzo per la protrazione del vincolo deve essere non simbolico e deve commisurarsi alla diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione del bene rispetto alla situazione anteriore alla pianificazione vincolistica.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura della specifica ragione decisoria comporta il rigetto del motivo.
  • La titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della decisione e, quando risulta dagli atti, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàEspropriazione forzata
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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