Cassazione Civile, Ordinanza n. 07416/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ablativo relativo a un terreno con fabbricato in Angri, espropriato per la realizzazione di un'opera stradale nell'ambito degli interventi previsti dalla L. n. 219/1981 per le zone colpite dal sisma del 1980-1981. Il proprietario aveva chiesto la rideterminazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, ritenendo inadeguata l'offerta iniziale. La Corte d'appello di Salerno aveva confermato, salvo la sola modalità di pagamento mediante deposito presso la Cassa DD.PP., la quantificazione operata in primo grado e la responsabilità solidale del consorzio concessionario e dell'ente concedente. Il consorzio ricorrente principale ha censurato: (1) l'applicazione del valore venale pieno per la stima dell'indennità di esproprio, sostenendo che per le espropriazioni ex L. n. 219/1981 dovesse continuare ad applicarsi il criterio riduttivo di cui alla L. n. 2892/1885; (2) la liquidazione dell'indennità di occupazione per un periodo in cui, secondo la sua tesi, il proprietario non avrebbe perduto la disponibilità e il godimento dei beni, perché gli immobili sarebbero rimasti nella sua disponibilità fino a epoca successiva al decreto di esproprio. ANAS, con ricorso incidentale, ha contestato la propria legittimazione passiva e corresponsabilità, deducendo che, in base alla disciplina speciale e alla convenzione, il concessionario fosse l'unico legittimato passivo per le obbligazioni indennitarie e risarcitorie; ha inoltre lamentato vizi di motivazione e, in altri motivi poi assorbiti, ha contestato la stima delle indennità e la qualificazione urbanistica dei beni. Il proprietario ha resistito e ha proposto a sua volta ricorso incidentale sulla quantificazione dell'indennità di occupazione, ma tale motivo è rimasto assorbito. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del consorzio, affermando che, nelle espropriazioni per gli interventi disciplinati dalla L. n. 219/1981, continua ad applicarsi il criterio indennitario speciale richiamato dall'art. 80 di tale legge e derivante dalla L. n. 2892/1885, che può condurre a un indennizzo inferiore al valore venale di mercato. Ha inoltre accolto il secondo motivo del consorzio per omessa pronuncia sulla contestazione relativa al periodo di occupazione, rilevando la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per non avere esaminato la decisiva censura sull'assenza di un effettivo sacrificio del godimento nel periodo considerato. Quanto ad ANAS, la Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso incidentale, ritenendo che, nella disciplina speciale delle concessioni traslative prevista dalla L. n. 219/1981, la responsabilità e la legittimazione passiva per le obbligazioni indennitarie e risarcitorie gravano sul concessionario, se ciò risulta espressamente dalla legge e dalla convenzione che gli attribuisce i poteri espropriativi; ha quindi censurato la motivazione della Corte d'appello, che aveva affermato una corresponsabilità solidale dell'ente concedente senza adeguata ricostruzione del testo convenzionale e del quadro normativo. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi di ANAS e il motivo del proprietario. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del consorzio e i primi tre motivi del ricorso incidentale di ANAS, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di ANAS e il ricorso incidentale del proprietario, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata è stata quindi annullata perché la Corte territoriale aveva applicato il criterio di stima dell'indennità di esproprio non corretto per la fattispecie e perché aveva omesso di pronunciare su una censura decisiva relativa all'indennità di occupazione; inoltre, aveva motivato in modo insufficiente e contraddittorio sulla legittimazione passiva e sulla responsabilità solidale dell'ente concedente, in un contesto in cui la disciplina speciale e la convenzione attribuivano al concessionario i poteri espropriativi e le relative obbligazioni.
Norme richiamate
richiamo della disciplina speciale degli interventi post-sismici, che continua a regolare la determinazione dell'indennità di esproprio
consente, nella disciplina speciale, la concessione traslativa con attribuzione al concessionario dei poteri espropriativi
insieme agli artt. 80 e 81, integra il quadro normativo speciale della concessione traslativa
artt. 12 e 13 L. n. 2892/1885
costituiscono il criterio speciale di determinazione dell'indennità di esproprio richiamato dalla disciplina del 1981, con indennizzo non necessariamente pari al valore venale
sentenza Corte cost. n. 348/2007
non esclude in assoluto indennizzi inferiori al valore di mercato quando ricorrano obiettivi legittimi di utilità pubblica
la sentenza è censurata per omessa pronuncia e per la valutazione della domanda/prova; rileva in particolare l'omissione decisoria sulla censura relativa all'occupazione
vizio processuale dedotto per nullità della sentenza e omessa pronuncia
richiamo al requisito della motivazione della sentenza, ritenuta mancante o insufficiente sul punto della legittimazione passiva
richiamato per valutare la tempestività interna del ricorso incidentale di ANAS
richiamato per i termini di impugnazione
richiamato per i termini di impugnazione
richiamato per l'efficacia del ricorso incidentale tardivo
invocati per l'interpretazione della convenzione tra concedente e concessionario, rilevante ai fini della legittimazione passiva
Massime di principio
- Nelle espropriazioni disciplinate da una legge speciale che richiama un criterio indennitario storico, il giudice deve applicare quel criterio anche se conduce a un importo inferiore al valore venale di mercato, purché la disciplina speciale sia tuttora vigente e compatibile con la ratio dell'intervento pubblico.
- La legittimazione passiva e la responsabilità per le obbligazioni indennitarie connesse a un procedimento espropriativo possono gravare esclusivamente sul concessionario quando una legge speciale lo autorizzi espressamente ad agire in nome proprio e la convenzione gli attribuisca i relativi poteri pubblicistici; non basta, invece, il solo ricorso alla tecnica della concessione per escludere la responsabilità dell'ente concedente in via generale.
- Integra nullità della sentenza per omessa pronuncia il mancato esame di un motivo di appello potenzialmente decisivo, specie quando investa la debenza stessa di un'indennità e non meri profili quantitativi.
- La motivazione sulla legittimazione passiva deve consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e il contenuto degli atti regolatori rilevanti; una conclusione sulla responsabilità solidale priva di adeguata ricostruzione del quadro normativo e convenzionale è censurabile in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità, le censure relative alla tempestività del ricorso incidentale e alla sua efficacia devono essere valutate distintamente tra notifica interna ed esterna, e il ricorso incidentale tardivo può comunque essere efficace se ricorrono i presupposti di legge.
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