Cassazione Civile, Ordinanza n. 07413/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento della tassa di circolazione automobilistica relativa all'anno 2004, già confermato nei gradi di merito e poi respinto in cassazione con ordinanza n. 14694/2022. Il contribuente ha proposto due ricorsi per revocazione della precedente ordinanza, uno dei quali è stato riunito all'altro, deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. Con il primo motivo ha sostenuto che la Corte avrebbe omesso di esaminare una memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., nella quale era stata prospettata la cessazione della materia del contendere per effetto dello stralcio dei carichi previsto dal D.L. n. 119/2018, art. 4, conv. in L. n. 136/2018, in relazione a eventuali cartelle esattoriali concernenti il debito fiscale. Con il secondo motivo ha dedotto che la Corte avrebbe omesso di esaminare l'atto di costituzione dell'Agenzia nel giudizio di appello, dal quale sarebbe emersa l'assenza di una specifica domanda di condanna alle spese, con conseguente illegittimità della statuizione sulle spese. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 50/2023 per irregolare iscrizione a ruolo e mancanza della nota di iscrizione a ruolo, e ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 137/2023. Quanto ai motivi di revocazione, ha ritenuto che non sussistesse un errore di fatto revocatorio: il primo motivo era inammissibile perché la memoria richiamata non introduceva un fatto decisivo idoneo a imporre una decisione diversa e, comunque, la revocazione non può essere fondata su documenti nuovi prodotti solo nel giudizio di revocazione; il secondo motivo atteneva invece a una pretesa errata valutazione/interpretazione dell'oggetto del precedente ricorso, quindi a un errore di giudizio e non a un errore di percezione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiama il rimedio della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio è solo un errore di percezione, o svista materiale, risultante dagli atti e dai documenti di causa, e non può consistere in un errore di diritto o di valutazione
la memoria depositata ai sensi di tale norma può rilevare solo se introduce un elemento di fatto decisivo e non già se pretende di sollecitare una diversa valutazione giuridica
D.L. n. 119/2018, art. 4, conv. in L. n. 136/2018
invocato dal ricorrente per sostenere lo stralcio dei carichi e la cessazione della materia del contendere, ma ritenuto irrilevante nel caso concreto perché riferito a eventuali cartelle e non all'oggetto del giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto in senso tecnico: una svista percettiva risultante in modo oggettivo dagli atti, che non abbia formato oggetto di discussione tra le parti e che sia decisiva.
- Non integra errore revocatorio la censura che miri a correggere l'interpretazione giuridica data dalla Corte agli atti o ai motivi di ricorso, poiché in tal caso si denuncia un errore di giudizio.
- L'omesso esame di una memoria difensiva può fondare revocazione solo se la parte dimostri che il contenuto della memoria introduceva un fatto nuovo, decisivo e necessariamente idoneo a determinare una decisione diversa.
- Nel giudizio di revocazione non è consentito colmare la carenza probatoria mediante produzione di documenti nuovi, quando questi siano invocati per dimostrare l'errore di fatto asseritamente commesso nella precedente decisione.
- La condanna alle spese di lite può essere pronunciata d'ufficio dal giudice a carico del soccombente anche in mancanza di domanda espressa della parte vittoriosa, salvo che quest'ultima abbia manifestato una volontà contraria espressa.
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