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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07415/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (factor)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dal fallimento, ai sensi dell'art. 44 l.fall., per ottenere la restituzione di una somma di denaro riscossa dalla società di factoring dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, in forza di un contratto di factoring stipulato con la società poi fallita. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva respinto l'appello della cessionaria, ritenendo inopponibili al fallimento le cessioni dei crediti dedotti in giudizio: sia perché prive di data certa, non desumibile dal timbro postale apposto su una pagina bianca costituente il retro del documento, sia perché non era stata provata, con atto avente data certa, l'avvenuta corresponsione del prezzo della cessione alla cedente prima del fallimento. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 3 l. n. 52/1991, sostenendo che la clausola di tacito rinnovo rendeva applicabile la cessione in massa dei crediti futuri anche ai crediti sorti nel 2007; 2) violazione dell'art. 2704 c.c. per il mancato riconoscimento della data certa al documento recante timbro postale; 3) ancora violazione dell'art. 2704 c.c. in relazione all'atto di cessione dei crediti futuri in massa del 1 febbraio 2005; 4) violazione dell'art. 5 l. n. 52/1991, perché la norma richiederebbe solo il pagamento, totale o parziale, del corrispettivo della cessione, non la prova che esso sia riferibile a specifici crediti; 5) omesso esame di un fatto decisivo, consistito in una comunicazione bancaria che confermava il pagamento, almeno in parte, dei crediti ceduti prima del fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma ha accolto gli altri quattro motivi. In particolare ha affermato che la data certa della cessione può risultare anche dal timbro postale apposto sul documento, che anche la cessione in massa dei crediti futuri del 1 febbraio 2005 doveva essere valutata alla luce di tale principio, che ai fini dell'opponibilità al fallimento non è necessario provare che il pagamento del corrispettivo sia stato riferito a quei determinati crediti e che la corte territoriale doveva verificare il contenuto del documento bancario prodotto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 44 l.fall.

    La domanda del fallimento era fondata sulla restituzione di somme riscosse dopo la dichiarazione di fallimento, perché ritenute non opponibili le cessioni di credito al curatore.

  • art. 3 l. n. 52/1991

    La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva limitato la rilevanza delle cessioni successive per difetto di data certa.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa di una scrittura può essere desunta anche dal timbro postale apposto sul documento; è errato escluderla solo perché apposto su una pagina bianca costituente il retro del documento.

  • art. 5 l. n. 52/1991

    Ai fini dell'opponibilità della cessione al fallimento è sufficiente che il cessionario abbia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo della cessione; non è necessario che il pagamento sia espressamente riferito a quei specifici crediti oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si sviluppa su una premessa diversa da quella posta a fondamento della decisione.
  • Ai fini della data certa ex art. 2704 c.c., il timbro postale apposto sulla scrittura può costituire elemento idoneo a dimostrare l'anteriorità del documento rispetto al fallimento.
  • Nella cessione di crediti in massa ex l. n. 52/1991, l'opponibilità al fallimento non richiede che il pagamento del corrispettivo sia tracciato su ciascun singolo credito ceduto, essendo sufficiente la prova del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo della cessione.
  • Quando il giudice di merito omette di esaminare un documento decisivo idoneo a provare la data certa o il pagamento del corrispettivo, la decisione è censurabile in cassazione per omesso esame di fatto decisivo.
  • In presenza di cessione di crediti futuri in massa, il giudice deve verificare in concreto sia la data certa dell'atto sia la prova del corrispettivo pagato, ai fini dell'opponibilità verso la procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeTitoli di creditoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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