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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07759/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda un’istanza di rimborso del 90% di IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, proposta ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. 190/2014 in relazione alla disciplina agevolativa collegata al sisma Sicilia 1990. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo provati i presupposti del rimborso e compatibile l’agevolazione con la disciplina UE sugli aiuti di Stato; aveva inoltre rigettato l’appello dell’altra resistente perché non risultava avesse effettivamente presentato domanda di rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 1, comma 665, l. 190/2014 e degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. 546/1992, deducendo che il ricorso originario era inammissibile per mancata prova sia del pagamento delle imposte sia della presentazione dell’istanza, essendosi prodotta solo la ricevuta della domanda; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che, in assenza di documentazione di pagamento, non poteva operare il principio di non contestazione; 3) violazione degli artt. 107 e 108 TFUE e della disciplina UE sugli aiuti de minimis, sostenendo che il contribuente, nel triennio di riferimento, svolgeva attività di lavoro autonomo e quindi non rientrava tra i beneficiari, e che comunque la prova del mancato superamento della soglia de minimis non poteva essere fornita con semplice autodichiarazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria depositata tardivamente dai resistenti. Ha quindi dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia perché non si confrontavano correttamente con la motivazione della sentenza impugnata: la CTR non aveva deciso sulla base di preclusioni processuali, ma aveva ritenuto provata in fatto l’effettuazione dei versamenti mediante la documentazione prodotta, le risultanze dell’anagrafe tributaria e la mancata contestazione in primo grado. Il terzo motivo non è stato accolto: la Corte ha richiamato il proprio orientamento più recente secondo cui, nel periodo precedente alla piena operatività del Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’autodichiarazione del contribuente è ammessa come prova del rispetto del limite de minimis in materia di rimborso collegato al sisma Sicilia 1990, in deroga al divieto generale di autocertificazione nel processo tributario. Poiché la CTR aveva accertato la sussistenza dei presupposti di fatto sulla base di tale autodichiarazione, la sentenza impugnata è stata confermata. Dall’estratto fornito il dispositivo finale non è integralmente visibile, ma la parte motiva conduce al rigetto del ricorso dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, l. 190/2014

    norma fondante la domanda di rimborso del 90% delle imposte versate per il sisma Sicilia 1990; la Corte la legge in coordinamento con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per censurare violazioni di legge e vizi processuali.

  • art. 18 d.lgs. 546/1992

    richiamato dall’Agenzia per sostenere l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetti del contenuto/produzione degli atti.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    richiamato per sostenere l’assenza di un atto impugnabile in difetto di istanza/provvedimento di diniego; nel testo si fa riferimento anche alla lettera g) del comma 1.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    richiamato dall’Agenzia nel quadro delle contestazioni sulla produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 27 d.lgs. 546/1992

    richiamato dall’Agenzia a sostegno delle doglianze processuali.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che il giudice di merito aveva comunque ritenuto assolto l’onere della prova mediante gli elementi documentali e fattuali acquisiti.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per escludere che potesse operare il principio di non contestazione in assenza di prova documentale, ma la censura è stata reputata non decisiva rispetto alla motivazione della CTR.

  • art. 107 TFUE

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di aiuti di Stato.

  • art. 108 TFUE

    la Corte richiama la decisione della Commissione UE e la qualificazione dell’agevolazione come aiuto di Stato illegittimo, salvo le condizioni di compatibilità previste dalla disciplina eurounitaria.

  • Regolamento UE n. 1407/2013

    disciplinando gli aiuti de minimis, consente - per il periodo antecedente all’operatività del registro - la prova del rispetto della soglia mediante autodichiarazione del contribuente.

  • Decisione Commissione UE 2015/5549

    qualifica l’agevolazione fiscale come aiuto di Stato e ne condiziona la compatibilità al rispetto dei limiti eurounitari e della disciplina de minimis.

  • Decisione Commissione UE 2016/195

    menzionata nel ricorso come riferimento alla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato per il divieto di prova testimoniale e il limite all’ingresso dell’autocertificazione nel processo tributario, derogato però dalla disciplina speciale UE.

  • art. 6, § 2, Regolamento UE n. 1407/2013

    indicato come base della prova per autodichiarazione, in via temporanea, prima della piena operatività del registro nazionale aiuti.

  • art. 52 l. 234/2012

    norma istitutiva del Registro nazionale aiuti di Stato, rilevante per stabilire il momento da cui cambia il regime probatorio.

  • d.m. 31 maggio 2017, n. 115

    atto regolamentare che disciplina il funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato; segna il momento di piena operatività del registro.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato per il criterio di specialità tra norme speciali e generali.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. 445/2000

    richiamato in via analogica per affermare che le dichiarazioni sostitutive possono avere attitudine certificativa/probatoria anche in specifici contesti normativi speciali.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    richiamato nel contesto delle dichiarazioni sostitutive utilizzabili ai fini probatori nei casi speciali previsti.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    richiamato nel contesto delle dichiarazioni sostitutive utilizzabili ai fini probatori nei casi speciali previsti.

  • art. 316-ter c.p.

    richiamato come presidio penale contro il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche mediante dichiarazioni false o mendaci.

  • art. 640-bis c.p.

    richiamato come ulteriore presidio penale in materia di indebite erogazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo ai rimborsi collegati al sisma Sicilia 1990, la compatibilità dell’agevolazione con la disciplina sugli aiuti di Stato impone la verifica del rispetto del limite de minimis e, quindi, del mancato superamento della soglia di aiuti consentita.
  • Prima della piena operatività del Registro nazionale degli aiuti di Stato, la prova del rispetto della disciplina de minimis può essere data, in via eccezionale e in deroga al regime istruttorio generale del processo tributario, anche mediante autodichiarazione del contribuente.
  • L’autodichiarazione ammessa in tale materia deve riferirsi al momento in cui l’aiuto è stato concesso e al triennio di riferimento previsto dalla disciplina applicabile, non al solo momento del materiale pagamento o della domanda di rimborso.
  • La contestazione circa l’inidoneità probatoria della documentazione prodotta dalla controparte costituisce mera difesa e non eccezione in senso stretto; tuttavia, quando il giudice di merito accerta in fatto la prova dei versamenti con documenti e riscontri ulteriori, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di specifiche regole legali di prova.
  • Nel giudizio di cassazione, una memoria depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine per il controricorso e non notificata alla controparte è inammissibile.
  • Per i benefici fiscali connessi al sisma Sicilia 1990, i soggetti esercenti attività d’impresa non possono fruire dell’agevolazione se questa integra un aiuto di Stato incompatibile, salvo che ricorrano le condizioni eurounitarie di compatibilità o de minimis.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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