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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14553/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalle trattenute operate dalla cassa previdenziale, a partire dal 1 luglio 2010, sulla pensione corrisposta a un ex iscritto, a titolo di contributo di solidarietà. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo tale prelievo e aveva condannato l'ente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione decennale. In cassazione, l'ente previdenziale ha proposto tre motivi: con i primi due ha sostenuto che la cassa, nell'esercizio della propria autonomia normativa e per salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, poteva legittimamente introdurre il contributo di solidarietà, invocando varie norme di legge e di regolamento nonché gli artt. 3, 23 e 38 Cost.; con il terzo ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale, affermando che dovesse applicarsi quella quinquennale prevista per i pagamenti periodici e per i trattamenti pensionistici, con conseguente riduzione o esclusione della restituzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni poste fossero già risolte in modo consolidato dalla propria giurisprudenza e che non vi fossero argomenti nuovi idonei a superare l'orientamento precedente. Nel merito, ha ribadito che il contributo di solidarietà imposto da una cassa privatizzata necessita di una base legale espressa, perché costituisce prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., e che le delibere dell'ente non bastano a legittimarlo. Ha inoltre confermato che, per la ripetizione delle somme indebitamente trattenute, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale, poiché la fattispecie non è una mera riliquidazione del trattamento pensionistico ma un credito da indebito derivante da trattenute illegittime. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla rifusione in favore del controricorrente con distrazione al difensore, nonché al pagamento di due somme ulteriori ex art. 96 c.p.c., oltre all'avviso sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    le prestazioni patrimoniali imposte devono trovare fondamento nella legge; una cassa privatizzata non può istituire autonomamente un contributo di solidarietà privo di base legale espressa.

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia dell'ente, ma non ritenuto idoneo a fondare il potere di imporre il contributo di solidarietà.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in tema di ragionevolezza e proporzionalità, ma non idoneo a superare il principio di legalità delle prestazioni patrimoniali imposte.

  • art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    la norma sull'autonomia delle casse privatizzate non attribuisce, di per sé, il potere di imporre un contributo di solidarietà in assenza di una base legislativa espressa.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    non è sufficiente, insieme alle delibere, a legittimare il contributo di solidarietà, perché manca un fondamento legale idoneo.

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità delle misure adottate, ma non decisivo ai fini del potere di imporre il contributo contestato.

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    invocato quale base per interventi della cassa diretti all'equilibrio finanziario, ma non ritenuto sufficiente a fondare il contributo di solidarietà.

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    fa salvi solo i provvedimenti legittimamente adottati dalle casse e finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo; non copre il contributo straordinario di solidarietà, che è provvisorio e non riconducibile a quel fine.

  • art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    mostra che, quando il legislatore intende introdurre un contributo di solidarietà, ne delimita presupposti e misura; non legittima, per analogia, il prelievo deliberato dalla cassa.

  • art. 2946 c.c.

    connesso alla conferma della prescrizione ordinaria decennale per l'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute.

  • art. 2948 c.c.

    la prescrizione quinquennale dei pagamenti periodici non si applica perché il credito azionato non è un rateo pensionistico periodico dovuto nella misura richiesta, ma un credito da indebito.

  • art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non conferente alla fattispecie, che non riguarda le prestazioni gestite dall'INPS.

  • art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    norma dettata per i trattamenti pensionistici dell'INPS e non applicabile al credito da indebita trattenuta verso la cassa privatizzata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti, tutti prospettati come violazioni di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità, poiché le censure contrastavano con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 380-bis, primo comma, c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione del giudizio in camera di consiglio.

  • art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la richiesta della parte ricorrente di passare alla decisione.

  • art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.

    richiamato nel dispositivo per la decisione conforme alla proposta e per le conseguenze in punto di responsabilità aggravata.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore del controricorrente, in ragione dell'abuso processuale.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 93 c.p.c.

    giustifica la distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente che aveva dichiarato di averne titolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le casse di previdenza privatizzate non possono introdurre autonomamente contributi di solidarietà o altri prelievi patrimoniali imposti in mancanza di una specifica base legale; l'autonomia regolamentare non basta a fondare un potere impositivo.
  • Quando il legislatore consente interventi delle casse a tutela dell'equilibrio finanziario di lungo periodo, tali interventi vanno interpretati restrittivamente e non possono essere estesi a misure provvisorie e straordinarie non riconducibili al quadro normativo espresso.
  • La salvezza degli atti adottati dalle casse opera solo per provvedimenti legittimi e coerenti con la finalità di riequilibrio strutturale; non sana prelievi che abbiano natura di prestazione patrimoniale imposta senza copertura normativa.
  • L'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute da un trattamento pensionistico illegittimamente decurtato non coincide con una riliquidazione della pensione: il relativo credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione quinquennale dei ratei periodici.
  • La prescrizione breve dei crediti periodici richiede che il credito sia liquidabile ed esigibile nella sua intera misura; se il pensionato ha potuto percepire solo l'importo decurtato, il diritto alla differenza non è assimilabile al singolo rateo periodico.
  • In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato e di censure che non introducono argomenti nuovi, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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