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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14581/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per omesso versamento di contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2012 nei confronti di un giornalista collaboratore. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: prescrizione del credito contributivo, dedotta anche in relazione alla mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi; insussistenza dell'obbligo contributivo verso INPS, sostenendo che i versamenti sarebbero stati dovuti alla Cassa INPGI da parte delle testate giornalistiche; illegittimità della mancata riduzione del regime sanzionatorio ex art. 116, comma 15, L. n. 388/2000. Nella fase di legittimità il ricorrente ha poi depositato memoria dando atto di aver aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione-quater ex art. 1, comma 235, L. n. 197/2022, con richiesta presa in carico da Agenzia delle Entrate-Riscossione e inizio dei pagamenti rateali, chiedendo anche la sospensione del procedimento.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, perché rileva che la sopravvenuta adesione del ricorrente alla definizione agevolata del carico tributario/contributivo, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti ma senza ancora perfezionamento integrale della definizione né produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati, determina una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione. Di conseguenza dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese di legittimità in ragione della sopravvenienza normativa e dell'esito della vicenda, ed esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    Richiamato in sentenza solo per la tesi del giudice di merito: l'omessa compilazione del quadro RR è stata ritenuta condotta di doloso occultamento del debito contributivo idonea a sospendere la prescrizione.

  • art. 116, comma 15, L. n. 388/2000

    Norma invocata dal ricorrente per ottenere la mitigazione del regime sanzionatorio; la Corte di merito aveva respinto la relativa censura.

  • art. 1, comma 235, L. n. 197/2022

    Base normativa della definizione agevolata (rottamazione-quater) cui il ricorrente ha aderito in corso di giudizio.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    "l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"

    La Corte esclude che la sola adesione con impegno a rinunciare sia sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione, mancando il perfezionamento della definizione e la prova dei pagamenti.

  • art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016

    Richiamato come precedente disciplina della definizione agevolata, sulla quale la giurisprudenza di legittimità aveva già riconosciuto l'estinzione del giudizio in presenza della rinuncia.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per l'estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia del ricorrente o di estinzione ex lege, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti non determina, di per sé sola, l'estinzione del giudizio di cassazione quando la disciplina applicabile subordini l'estinzione all'effettivo perfezionamento della definizione e alla prova dei pagamenti effettuati.
  • In presenza di una scelta del debitore di avvalersi di un rimedio amministrativo alternativo che incide sul credito oggetto del giudizio, può sopravvenire carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La sopravvenuta inammissibilità del ricorso per adesione a definizione agevolata non giustifica automaticamente la condanna all'ulteriore contributo unificato, quando la finalità sanzionatoria della norma non ricorra nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.
  • Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di estinzione del giudizio occorre un perfezionamento pieno della procedura definitoria e la relativa prova documentale; l'impegno a rinunciare, da solo, non basta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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