Cassazione Civile, Ordinanza n. 14548/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito emesso dall'INPS nei confronti della società datrice di lavoro per sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora su contributi asseritamente dovuti in relazione a differenze retributive riconosciute a favore di alcuni dipendenti, a seguito di sentenze che avevano accertato il loro diritto a un superiore inquadramento e a conseguenti emolumenti. La Corte di appello aveva ritenuto che, per una parte limitata del credito, fosse maturata la prescrizione, ma aveva per il resto respinto l'opposizione, considerando interruttive della prescrizione le sentenze rese nei giudizi tra lavoratori e datore di lavoro. La società ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995, sostenendo che quelle sentenze non potevano avere efficacia interruttiva del termine di prescrizione del credito contributivo, perché l'INPS era rimasto estraneo ai giudizi retributivi e perché i lavoratori non erano soggetti titolari del credito contributivo né debitori dello stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva attribuito efficacia interruttiva della prescrizione contributiva alle sentenze che avevano riconosciuto ai lavoratori differenze retributive. Ha ribadito che l'obbligazione retributiva e quella contributiva sono autonome e distinte, che la prescrizione dei contributi e degli accessori decorre dal momento in cui la retribuzione è dovuta, anche se non corrisposta, e che gli atti interruttivi devono provenire dal creditore o dal debitore del contributo, non dal lavoratore. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame della prescrizione e per la regolazione delle spese. Gli ulteriori motivi di ricorso sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 3, comma 9, L. 335/1995
La disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali e dei relativi accessori va applicata secondo il criterio ordinario del decorso del termine dalla debenza della prestazione retributiva, senza attribuire rilievo interruttivo a giudizi tra lavoratore e datore di lavoro cui l'ente previdenziale sia rimasto estraneo.
art. 12 L. 153/1969
È richiamato come base normativa della nozione di retribuzione contributiva e del principio per cui i contributi sono parametrati alla retribuzione dovuta.
art. 17 L. 218/1952
È menzionato quale antecedente normativo della disciplina della retribuzione contributiva.
art. 7 D.L. 463/1983
È richiamato tra le disposizioni che hanno regolato la nozione di retribuzione contributiva.
art. 1 D.L. 338/1989
È richiamato tra le disposizioni che hanno regolato la nozione di retribuzione contributiva.
art. 6 D.Lgs. 314/1997
È richiamato come disposizione di valore ricognitivo sul sistema della retribuzione contributiva.
Massime di principio
- L'obbligo retributivo verso il lavoratore e l'obbligo contributivo verso l'ente previdenziale sono autonomi e distinti: il secondo sussiste in base alla retribuzione dovuta, non a quella effettivamente corrisposta.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali e delle somme accessorie, il termine decorre dal momento in cui la prestazione retributiva è dovuta nella sua interezza, anche se non versata.
- L'accertamento giudiziale del diritto del lavoratore a differenze retributive, intervenuto in un processo tra lavoratore e datore di lavoro senza partecipazione dell'ente previdenziale, non interrompe né incide sulla prescrizione del credito contributivo dell'INPS.
- Gli atti interruttivi della prescrizione del credito contributivo devono provenire dal titolare del credito o, al più, dal debitore; l'azione del lavoratore e la relativa sentenza non hanno tale efficacia rispetto ai contributi.
- Le somme aggiuntive, le sanzioni e gli interessi di mora seguono il medesimo regime prescrizionale del credito contributivo cui accedono.
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