Cassazione Civile, Ordinanza n. 14468/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un avvocato iscritto all'albo speciale, già in servizio presso l'INPDAP e poi transitato all'INPS, aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate dall'ente sui compensi professionali a lui spettanti a titolo di oneri IRAP e il conseguente pagamento delle somme trattenute. La domanda riguardava sia una prima fase, relativa a compensi maturati tra il 1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2012, per i quali l'INPS aveva richiesto il recupero di IRAP asseritamente non accantonata, sia una seconda fase, dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2017, per la quale l'ente aveva direttamente decurtato dai compensi la quota per IRAP. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo legittimo il comportamento dell'INPS sulla base della necessità di copertura della spesa pubblica e del parere contabile delle Sezioni Riunite della Corte dei conti. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava: violazione delle norme tributarie sull'IRAP e della disciplina sulla sua imputazione al datore di lavoro; violazione della fonte legale e contrattuale della retribuzione degli avvocati dipendenti pubblici; omesso esame di fatti decisivi relativi al regolamento applicabile, all'assenza di limiti massimi e al presunto mancato accantonamento; violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale deciso prescindendo dalla prova dei fatti costitutivi ed estintivi del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. Ha affermato che i compensi professionali dovuti all'avvocatura interna dell'INPS hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico dell'amministrazione datrice di lavoro; tuttavia l'ente può utilizzare le risorse presenti nel fondo destinato a tali compensi, solo per la parte eventualmente eccedente i limiti massimi della retribuzione fissati da norme imperative, contrattazione collettiva o regolamento interno, e, se occorre, anche risorse esterne al fondo per pagare il tributo. La Corte ha inoltre qualificato l'azione come azione di adempimento: il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre grava sul datore di lavoro la prova del fatto estintivo o dell'impossibilità non imputabile dell'adempimento. La decisione impugnata è stata quindi cassata perché la Corte d'appello aveva illegittimamente fatto discendere il rigetto della domanda dalla sola normativa di contabilità pubblica, senza verificare la disciplina sostanziale applicabile, i limiti retributivi eventualmente operanti e il corretto riparto dell'onere probatorio.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato per escludere che l'IRAP possa essere traslata sul dipendente; il tributo grava sul datore di lavoro pubblico
art. 1, comma 208, L. 23 dicembre 2005, n. 266
le somme destinate ai compensi professionali dell'avvocatura interna si considerano comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non autorizzano la traslazione dell'IRAP sul dipendente
art. 40, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
richiamato dal ricorrente per affermare la vincolatività della disciplina legale e contrattuale della retribuzione pubblica
art. 9 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in L. 11 agosto 2014, n. 114
disciplina i compensi professionali degli avvocati dipendenti pubblici, rimettendone misura e modalità ai regolamenti e alla contrattazione collettiva, nel rispetto dei limiti di legge
art. 33 CCNL 16 febbraio 1999
fonte collettiva di rinvio alla disciplina dei compensi professionali dell'area professionisti/medici
art. 6, comma 1, CCNI 8 gennaio 2003
stabilisce che gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati in armonia con i criteri dell'Avvocatura dello Stato
art. 30 d.P.R. 30 dicembre 1976, n. 411
attribuisce agli avvocati del ruolo professionale una quota delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze e onorari
art. 21 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
richiamato come disciplina dell'Avvocatura dello Stato che informa la materia dei compensi degli avvocati dipendenti pubblici
invocato dal ricorrente a sostegno della prevalenza della fonte legale/contrattuale sulla disciplina unilaterale dell'ente
invocato dal ricorrente come parametro di vincolatività del contratto collettivo e regolamentare
la Cassazione ribadisce che, nell'azione di adempimento, il creditore prova la fonte del diritto e il debitore il fatto estintivo o l'adempimento
richiamato in relazione all'asserita decisione su fatti non provati
richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
veicolo dei motivi di violazione di legge proposti dal ricorrente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
veicolo del motivo per omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- I compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti di pubbliche amministrazioni hanno natura retributiva e, una volta sorti sulla base di legge, contrattazione collettiva e regolamento interno, devono essere corrisposti nella misura così determinata, senza indebite detrazioni fondate solo su esigenze di contabilità pubblica.
- L'IRAP grava sul datore di lavoro pubblico e non può essere traslata sul dipendente né direttamente, mediante trattenuta sul compenso, né indirettamente, riducendo a monte le somme già destinate dalla disciplina sostanziale alla retribuzione del professionista.
- La normativa di contabilità pubblica rileva sul piano della formazione del fondo e della copertura della spesa, ma non può incidere sull'esistenza o sulla misura del credito retributivo già sorto, che va accertato secondo la disciplina sostanziale del rapporto.
- Se esistono limiti di legge o regolamentari alla spesa o alla retribuzione accessoria, tali limiti possono impedire ab origine il sorgere del diritto oltre il tetto massimo; in tal caso il giudice deve rilevarli, se conoscibili d'ufficio, oppure l'ente deve allegarli e provarli se discendono da atti interni.
- Nell'azione del dipendente per il pagamento di compensi retributivi, il creditore deve provare la fonte del diritto e la prestazione resa, limitandosi ad allegare l'inadempimento; spetta al datore di lavoro provare l'adempimento o l'impossibilità non imputabile.
- Il preventivo accantonamento delle somme necessarie a coprire l'IRAP può riguardare la gestione del fondo dell'amministrazione, ma non legittima la riduzione del compenso dovuto ai dipendenti oltre la misura prevista dalla disciplina applicabile.
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