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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14586/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La richiedente aveva chiesto in sede amministrativa e poi giudiziale il riconoscimento dell'assegno sociale, sostenendo di trovarsi in stato di bisogno e di non disporre di redditi rilevanti propri né del coniuge, dal quale era separata consensualmente. I giudici di merito avevano invece ritenuto che la separazione fosse stata di fatto superata dalla riconciliazione e che, sulla base di una serie di indici (beni immobili e mobili, sproporzione patrimoniale, mancanza di conti correnti, precedente dichiarazione di autosufficienza, risoluzione di un preliminare di vendita, confisca di un immobile e vicende penali del coniuge), la richiedente e il coniuge disponessero di redditi occulti o comunque di risorse incompatibili con lo stato di bisogno richiesto dalla legge. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse invertito l'onere della prova e fondato la decisione su presunzioni non gravi, precise e concordanti, attribuendo rilevanza a redditi occulti del coniuge senza prova della loro attualità e permanenza; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., in particolare la confisca di un immobile di sua proprietà e la risoluzione di un preliminare di vendita, fatti che, secondo la ricorrente, dimostrerebbero invece l'incapienza patrimoniale e la necessità di liquidità. L'INPS ha resistito sostenendo che il ricorso mirasse in realtà a una rivalutazione del merito e che mancasse autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 richieda al richiedente la prova rigorosa del possesso del requisito reddituale e dello stato di bisogno effettivo, comprensivo anche dei redditi di qualsiasi natura e dei redditi del coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Ha però osservato che, quando l'INPS contesta il diritto alla prestazione allegando elementi contrari, non si verifica un'inversione dell'onere della prova ma una corretta dialettica probatoria. Nel caso concreto, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e non evidenziava un effettivo malgoverno dell'art. 2697 c.c. o dell'art. 2729 c.c.; il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché i fatti dedotti erano stati comunque esaminati dalla sentenza impugnata e, inoltre, non erano decisivi in senso tecnico, oltre a essere proposti contro una sentenza di appello confermativa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 6, L. n. 335/1995

    "redditi di qualsiasi natura"

    La norma sull'assegno sociale richiede, oltre ai requisiti socio-anagrafici, un requisito reddituale in senso ampio: rilevano i redditi di qualsiasi natura e i redditi del coniuge non legalmente ed effettivamente separato; il beneficio presuppone uno stato di bisogno effettivo e oggettivo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte distingue tra inversione dell'onere probatorio, che non ricorre nel caso di specie, e corretta dialettica processuale: la censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, abbia disatteso prove legali o abbia realmente invertito gli oneri probatori.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; in cassazione la censura non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti, ma deve evidenziare l'assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento presuntivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o degli indizi apprezzati dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il fatto storico non sia stato esaminato e sia davvero decisivo; non basta che il giudice abbia attribuito al fatto una lettura diversa da quella auspicata dalla parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto, è previsto il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio per l'assegno sociale, spetta al richiedente dimostrare positivamente il possesso dei requisiti reddituali e lo stato di bisogno, secondo una nozione ampia di reddito che comprende anche entrate non formalmente dichiarate e, se del caso, i redditi del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
  • Quando l'ente previdenziale contesta il diritto alla prestazione producendo elementi contrari, non si realizza automaticamente un'inversione dell'onere della prova: il giudice può valorizzare la contrapposizione probatoria e gli indizi offerti dalle parti secondo i rispettivi oneri ex art. 2697 c.c.
  • La censura sulla valutazione delle presunzioni è ammissibile in cassazione solo se si evidenzia un vizio logico radicale del ragionamento presuntivo; non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o lamentare la mancata valorizzazione di singoli indizi.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito su fatti già esaminati.
  • In presenza di sentenza di appello confermativa, la deduzione di omesso esame di fatti già considerati dal merito è particolarmente debole e tende a risolversi in una richiesta di riesame del giudizio di fatto, preclusa in cassazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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