Cassazione Civile, Ordinanza n. 14584/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento ispettivo relativo a presunte irregolarità contributive nel periodo 1 dicembre 2014 - 31 luglio 2018, concernenti in particolare trasferte, rimborsi spese e permessi retribuiti dei lavoratori. La società ha impugnato l’esito degli accertamenti chiedendo di far valere l’eccessiva durata del procedimento ispettivo e, comunque, la violazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, sostenendo l’insussistenza dell’obbligazione contributiva. In cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse attribuito prevalenza al verbale ispettivo e alle dichiarazioni dei lavoratori senza adeguatamente considerare la prova offerta dalla società su trasferte, rimborsi e permessi; 2) violazione dell’art. 14 L. n. 689 del 1981 per l’eccessiva durata del procedimento ispettivo. La società insisteva per una rivalutazione del materiale istruttorio e dell’accertamento di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo, formalmente costruito come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e a sovvertire l’accertamento di merito compiuto in una situazione di doppia conforme, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il secondo motivo era inammissibile perché la disciplina invocata è propria del procedimento sanzionatorio ex L. n. 689 del 1981, mentre la causa riguardava l’accertamento di un’obbligazione contributiva; in ogni caso, le eventuali irregolarità del procedimento amministrativo non sono di per sé idonee a far caducare la pretesa contributiva, che va valutata nel merito. Ha quindi confermato le statuizioni di merito e, definendo il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha condannato la ricorrente alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore delle parti resistenti e a una somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli ulteriori oneri connessi all’inammissibilità.
Norme richiamate
Non consente di censurare in cassazione il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
La violazione di tale norma non può essere dedotta per contestare un diverso e asseritamente errato giudizio di attendibilità o di forza probatoria delle risultanze istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’eventuale contestazione dell’apprezzamento del materiale probatorio è scrutinabile, nei limiti consentiti, solo come vizio motivazionale, se ritualmente dedotto.
art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689
La sua invocazione è pertinente al procedimento sanzionatorio, non alla domanda di accertamento dell’obbligazione contributiva; le irregolarità procedimentali non determinano automaticamente l’infondatezza della pretesa sostanziale.
Il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con l’orientamento giurisprudenziale consolidato e si limitano a reiterare questioni già disattese.
Può essere applicata anche d’ufficio in caso di abuso del processo, con funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata in sede di definizione accelerata.
La memoria depositata non ha offerto argomenti idonei a superare le ragioni di inammissibilità già prospettate.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito prospettare come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. una doglianza che, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di merito.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da "doppia conforme", il sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale è particolarmente ristretto e non può tradursi in una rivalutazione delle prove.
- L’eventuale irregolarità del procedimento ispettivo o amministrativo non incide automaticamente sulla debenza dell’obbligazione sostanziale, che deve essere vagliata dal giudice nel merito.
- Le norme sul procedimento sanzionatorio ex L. n. 689 del 1981 non sono automaticamente invocabili in una controversia avente ad oggetto l’accertamento di un obbligo contributivo.
- Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando ripropone questioni già risolte in senso conforme a un orientamento consolidato senza offrire argomenti nuovi.
- La proposizione di ricorsi o istanze meramente reiterative e defatigatorie, soprattutto dopo una proposta ex art. 380-bis c.p.c., può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c.
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