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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04077/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per imposte dirette, IRAP e IVA relative a un'annualità, poi la società aveva presentato istanza di accertamento con adesione e sottoscritto un atto di adesione. Poiché non erano stati effettuati il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia richiesta, l'Amministrazione aveva ritenuto non perfezionata la procedura, aveva iscritto a ruolo gli importi originariamente accertati e aveva notificato cartella di pagamento. La società aveva impugnato la cartella, ma CTP e CTR avevano respinto il ricorso. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del d.lgs. n. 218 del 1997 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che l'atto di adesione avrebbe autonomia giuridica e che, anche senza perfezionamento degli adempimenti successivi, si sarebbe dovuto applicare quanto scaturente dall'accordo; 2) violazione delle norme sulla forza maggiore, assumendo che le difficoltà economiche nel reperire garanzie e finanziamenti avrebbero impedito il perfezionamento per causa non imputabile. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha dedotto: 1) error in procedendo per asserita introduzione in appello di questioni nuove in tema di sanzioni; 2) violazione della disciplina sanzionatoria, sostenendo che la riduzione invocata dalla contribuente non fosse applicabile al caso di pagamento tardivo rispetto all'accertamento dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto corretto l'operato della CTR: nella procedura di accertamento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia sono presupposti imprescindibili di efficacia; in loro difetto la procedura non si perfeziona e resta ferma la pretesa originaria, con conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo fondata sull'avviso di accertamento. Ha inoltre escluso che il mancato reperimento di finanziamenti integri forza maggiore. Quanto al ricorso incidentale, ha escluso la novità della questione sanzionatoria in appello e ha confermato la distinzione tra la riduzione prevista per il ritardo rispetto alla scadenza originaria del tributo e la disciplina applicabile al pagamento dopo l'accertamento. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della società ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 2, 7, 8, 9 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La procedura di accertamento con adesione richiede gli adempimenti previsti dalla legge; in particolare, il mancato perfezionamento per omissione del pagamento della prima rata e della garanzia lascia integra la pretesa originaria.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non sono mere modalità esecutive, ma presupposti di efficacia della procedura di adesione.

  • art. 53 Cost.

    È stata invocata dalla ricorrente, ma la Corte non ha accolto la censura, ritenendo legittimo il recupero dell'intera pretesa originaria in caso di mancato perfezionamento dell'adesione.

  • art. 45 c.p.

    Richiamato insieme alla disciplina tributaria per escludere che le difficoltà economiche nel reperimento di finanziamenti possano integrare forza maggiore.

  • art. 75 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'IVA e alla pretesa esimente; la Corte ha escluso che le difficoltà economiche costituiscano causa non imputabile.

  • artt. 5 e 6 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 472

    Invocati in tema di sanzioni e imputabilità; la Corte ha ribadito che la forza maggiore richiede un evento obiettivo, anomalo e imprevedibile.

  • art. 345 c.p.c.

    Non è stato violato il divieto di domande nuove in appello, poiché la questione sanzionatoria era già stata introdotta nel giudizio di primo grado.

  • artt. 18, 53 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati dal ricorso incidentale per dedurre una pretesa inammissibile novità in appello; la Corte ha escluso la violazione del divieto di nova.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    La riduzione prevista non si applica al ritardato versamento rispetto alla richiesta conseguente all'accertamento dell'Ufficio, ma all'inosservanza della scadenza originaria di pagamento prevista dalle singole leggi d'imposta.

  • art. 60, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per distinguere il caso di somme dovute in base ad avviso di accertamento dalla disciplina del semplice ritardo nel versamento delle imposte dichiarate.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    In caso di controllo formale e pagamento integrale entro 30 giorni dalla comunicazione, è il beneficio applicabile al ritardo successivo all'accertamento dell'Ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della società ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nella procedura di accertamento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia richiesta costituiscono presupposti imprescindibili di efficacia: se mancano, l'adesione non si perfeziona e resta ferma la pretesa tributaria originaria.
  • L'atto di adesione privo dei successivi adempimenti non sostituisce l'avviso di accertamento né limita, di per sé, la potestà dell'ufficio di iscrivere a ruolo le somme risultanti dall'originario accertamento.
  • Le difficoltà economiche del debitore nel reperire finanziamenti o garanzie non integrano, di regola, forza maggiore: l'impedimento deve essere oggettivo, anomalo e valutato con criterio obiettivo.
  • In materia tributaria, il divieto di domande nuove in appello non è violato quando la questione giuridica centrale, pur prospettata con diverse argomentazioni, sia già stata introdotta nel giudizio di primo grado.
  • La riduzione sanzionatoria prevista per l'omesso o tardivo versamento rispetto alla scadenza originaria del tributo non si estende automaticamente al pagamento tardivo conseguente a un avviso di accertamento; in tale ipotesi opera la disciplina specifica prevista per il recupero a seguito di controllo o accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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