Cassazione Civile, Ordinanza n. 31925/2025 del 08/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dirigente medico veterinario aveva dedotto che, in seguito alla riorganizzazione delle aziende sanitarie regionali, gli incarichi di direzione di dipartimento e di direzione di unità operativa complessa da lui precedentemente ricoperti erano cessati o non erano stati riconfermati in modo illegittimo. Sosteneva di avere continuato di fatto a svolgere le funzioni di direttore di dipartimento anche dopo il 1° gennaio 2017 senza ricevere la relativa indennità; lamentava inoltre che, dopo la riorganizzazione, gli fosse stata sottratta la direzione di struttura complessa e assegnato un incarico provvisorio di alta specializzazione, con conseguente demansionamento e perdita di professionalità. Chiedeva quindi differenze retributive, il rimborso delle somme spese per accedere all’APE volontaria, l’indennità per le funzioni di direzione di dipartimento e il risarcimento del danno da demansionamento. In cassazione articolava quattro motivi: violazione della disciplina contrattuale e legale sugli incarichi dirigenziali e sulla retribuzione del lavoro svolto di fatto; vizi processuali per asserito travisamento della prova e omesso esame di documenti; violazione della normativa sulla riorganizzazione aziendale e sulla possibilità di proroga/cessazione degli incarichi; violazione delle regole su demansionamento, buona fede e responsabilità contrattuale, oltre che sulla necessità del pensionamento anticipato e sul rimborso dell’APE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la sentenza d’appello si fondava su plurime rationes decidendi autonome e il ricorrente non le aveva efficacemente censurate tutte; inoltre le doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione del merito istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la decisione di merito aveva interpretato correttamente gli atti di riorganizzazione aziendale, escludendo una revoca anticipata dell’incarico e qualsiasi nesso causale tra cessazione dell’incarico originario e assegnazione provvisoria di altri incarichi. Ha infine respinto il quarto e il quinto motivo, affermando che alla dirigenza sanitaria non si applicano l’art. 2103 c.c. e la disciplina sulle mansioni superiori del pubblico impiego contrattualizzato, sicché il diverso incarico conferito nell’ambito del riassetto organizzativo non integra di per sé demansionamento né danno alla professionalità; esclusa la base del demansionamento, è stata esclusa anche la pretesa al rimborso delle somme per l’APE volontaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicata come norma di legittimità per denunciare violazione di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
indicata come norma di legittimità per denunciare vizi processuali e nullità della sentenza
artt. 13, 27, 28 e 39 CCNL 8.6.2000 Dirigenza Sanitaria
la Corte esclude che possano essere letti nel senso di consentire prestazioni lavorative dirigenziali senza corrispettivo o di elidere il diritto alla retribuzione per attività di fatto svolte
richiamato come norma che, nel sistema della dirigenza pubblica, non consente di fondare la pretesa retributiva come prospettato dal ricorrente
richiamato per negare che l’assenza di formale conferimento dell’incarico escluda automaticamente ogni diritto retributivo per attività svolte di fatto, ma la censura è comunque respinta perché inammissibile nei fatti dedotti
art. 36 Cost.
richiamato come parametro di adeguatezza della retribuzione, ma non ritenuto decisivo nel caso
artt. 115, comma 2, e 132 n. 4 c.p.c.
invocati per sostenere travisamento della prova e motivazione apparente; la Corte ribadisce che il ricorso non può tradursi in una rivalutazione del merito
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione
art. 15, comma 7-bis, 15-bis e 15-ter d.lgs. n. 502/1992
richiamati nella censura sulla riorganizzazione e sugli incarichi della dirigenza sanitaria
artt. 18, 28, 29 e 34 CCNL 8.6.2000 Dirigenza sanitaria
richiamati nella censura sulla riorganizzazione e sugli incarichi
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 165/2001
richiamati nella censura sugli incarichi dirigenziali e sulla loro disciplina nel pubblico impiego
artt. 4 e 5 L.A.C.
richiamati nel motivo relativo alla riorganizzazione aziendale; la sentenza non esplicita oltre il contenuto applicativo
richiamato nel motivo relativo alla riorganizzazione aziendale e alla giurisdizione/rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato
art. 97 Cost.
richiamato in relazione alla legittimità dell’azione amministrativa e alla riorganizzazione aziendale
richiamato nel motivo sul demansionamento e nel motivo sul giudizio di legittimità
richiamato nel motivo sul demansionamento e nella censura sul vaglio delle prove
invocati per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella gestione dell’incarico e della riorganizzazione
art. 26 CCNL 8.6.2000 Dirigenza sanitaria
richiamato nel motivo sul demansionamento
art. 27 CCNL 8.6.2000 Dirigenza sanitaria
richiamato nel motivo sul demansionamento e nella prima censura sulla retribuzione
richiamato nel motivo sul rimborso dell’APE volontaria come fonte della responsabilità contrattuale della parte datoriale
richiamato nel motivo sul rimborso dell’APE volontaria, per contestare l’evitabilità del danno
la Corte ne esclude l’applicabilità alla dirigenza sanitaria; pertanto il diverso incarico non integra demansionamento secondo la disciplina invocata
ritenuto applicabile solo al personale non dirigenziale; escluso dunque per la dirigenza sanitaria
richiamato per affermare che la dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo, articolato in un unico livello
art. 16 CCNL 2004 Dirigenza sanitaria
richiamato come disciplina che consente, nel riassetto organizzativo, l’attribuzione di un incarico diverso
art. 31 CCNL 1996
richiamato per il regime delle sostituzioni e degli incarichi in caso di riorganizzazione
richiamato come norma applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni in tema di contenimento e gestione organizzativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte specificamente; l’omessa impugnazione anche di una sola rende inammissibile o comunque irrilevante il motivo.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio processuale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito ha attribuito a una prova un contenuto oggettivamente inesistente o impossibile, in modo decisivo; non è invece denunciabile la semplice diversa lettura o selezione del materiale probatorio.
- Nell’ambito della dirigenza sanitaria pubblica, il diverso conferimento di incarichi in esito a una riorganizzazione aziendale non integra di per sé revoca illegittima, demansionamento o danno alla professionalità se è coerente con l’assetto organizzativo e non risulta provato uno svuotamento effettivo delle funzioni.
- Alla dirigenza sanitaria non si applicano, in via diretta, le regole sulle mansioni superiori e sul demansionamento previste per il lavoro subordinato comune o per il personale non dirigenziale; la lesione professionale deve essere provata in concreto e non può essere desunta automaticamente dal mutamento di incarico.
- Se viene escluso il demansionamento o l’illegittimità della cessazione dell’incarico, viene meno anche il presupposto per imputare al datore di lavoro la scelta del pensionamento anticipato e per chiedere il rimborso delle relative spese o del finanziamento accessorio.
- In materia di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina collettiva e quella di riorganizzazione possono legittimare proroghe, rinnovi o assegnazioni provvisorie in attesa dell’assetto definitivo, senza che ciò comporti automaticamente un illecito datoriale.
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