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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31925/2025 del 08/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il dirigente medico veterinario aveva dedotto che, in seguito alla riorganizzazione delle aziende sanitarie regionali, gli incarichi di direzione di dipartimento e di direzione di unità operativa complessa da lui precedentemente ricoperti erano cessati o non erano stati riconfermati in modo illegittimo. Sosteneva di avere continuato di fatto a svolgere le funzioni di direttore di dipartimento anche dopo il 1° gennaio 2017 senza ricevere la relativa indennità; lamentava inoltre che, dopo la riorganizzazione, gli fosse stata sottratta la direzione di struttura complessa e assegnato un incarico provvisorio di alta specializzazione, con conseguente demansionamento e perdita di professionalità. Chiedeva quindi differenze retributive, il rimborso delle somme spese per accedere all’APE volontaria, l’indennità per le funzioni di direzione di dipartimento e il risarcimento del danno da demansionamento. In cassazione articolava quattro motivi: violazione della disciplina contrattuale e legale sugli incarichi dirigenziali e sulla retribuzione del lavoro svolto di fatto; vizi processuali per asserito travisamento della prova e omesso esame di documenti; violazione della normativa sulla riorganizzazione aziendale e sulla possibilità di proroga/cessazione degli incarichi; violazione delle regole su demansionamento, buona fede e responsabilità contrattuale, oltre che sulla necessità del pensionamento anticipato e sul rimborso dell’APE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la sentenza d’appello si fondava su plurime rationes decidendi autonome e il ricorrente non le aveva efficacemente censurate tutte; inoltre le doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione del merito istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la decisione di merito aveva interpretato correttamente gli atti di riorganizzazione aziendale, escludendo una revoca anticipata dell’incarico e qualsiasi nesso causale tra cessazione dell’incarico originario e assegnazione provvisoria di altri incarichi. Ha infine respinto il quarto e il quinto motivo, affermando che alla dirigenza sanitaria non si applicano l’art. 2103 c.c. e la disciplina sulle mansioni superiori del pubblico impiego contrattualizzato, sicché il diverso incarico conferito nell’ambito del riassetto organizzativo non integra di per sé demansionamento né danno alla professionalità; esclusa la base del demansionamento, è stata esclusa anche la pretesa al rimborso delle somme per l’APE volontaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicata come norma di legittimità per denunciare violazione di legge sostanziale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicata come norma di legittimità per denunciare vizi processuali e nullità della sentenza

  • artt. 13, 27, 28 e 39 CCNL 8.6.2000 Dirigenza Sanitaria

    la Corte esclude che possano essere letti nel senso di consentire prestazioni lavorative dirigenziali senza corrispettivo o di elidere il diritto alla retribuzione per attività di fatto svolte

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come norma che, nel sistema della dirigenza pubblica, non consente di fondare la pretesa retributiva come prospettato dal ricorrente

  • art. 2126 c.c.

    richiamato per negare che l’assenza di formale conferimento dell’incarico escluda automaticamente ogni diritto retributivo per attività svolte di fatto, ma la censura è comunque respinta perché inammissibile nei fatti dedotti

  • art. 36 Cost.

    richiamato come parametro di adeguatezza della retribuzione, ma non ritenuto decisivo nel caso

  • artt. 115, comma 2, e 132 n. 4 c.p.c.

    invocati per sostenere travisamento della prova e motivazione apparente; la Corte ribadisce che il ricorso non può tradursi in una rivalutazione del merito

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione

  • art. 15, comma 7-bis, 15-bis e 15-ter d.lgs. n. 502/1992

    richiamati nella censura sulla riorganizzazione e sugli incarichi della dirigenza sanitaria

  • artt. 18, 28, 29 e 34 CCNL 8.6.2000 Dirigenza sanitaria

    richiamati nella censura sulla riorganizzazione e sugli incarichi

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 165/2001

    richiamati nella censura sugli incarichi dirigenziali e sulla loro disciplina nel pubblico impiego

  • artt. 4 e 5 L.A.C.

    richiamati nel motivo relativo alla riorganizzazione aziendale; la sentenza non esplicita oltre il contenuto applicativo

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel motivo relativo alla riorganizzazione aziendale e alla giurisdizione/rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato

  • art. 97 Cost.

    richiamato in relazione alla legittimità dell’azione amministrativa e alla riorganizzazione aziendale

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul demansionamento e nel motivo sul giudizio di legittimità

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul demansionamento e nella censura sul vaglio delle prove

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    invocati per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella gestione dell’incarico e della riorganizzazione

  • art. 26 CCNL 8.6.2000 Dirigenza sanitaria

    richiamato nel motivo sul demansionamento

  • art. 27 CCNL 8.6.2000 Dirigenza sanitaria

    richiamato nel motivo sul demansionamento e nella prima censura sulla retribuzione

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel motivo sul rimborso dell’APE volontaria come fonte della responsabilità contrattuale della parte datoriale

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    richiamato nel motivo sul rimborso dell’APE volontaria, per contestare l’evitabilità del danno

  • art. 2103 c.c.

    la Corte ne esclude l’applicabilità alla dirigenza sanitaria; pertanto il diverso incarico non integra demansionamento secondo la disciplina invocata

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    ritenuto applicabile solo al personale non dirigenziale; escluso dunque per la dirigenza sanitaria

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    richiamato per affermare che la dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo, articolato in un unico livello

  • art. 16 CCNL 2004 Dirigenza sanitaria

    richiamato come disciplina che consente, nel riassetto organizzativo, l’attribuzione di un incarico diverso

  • art. 31 CCNL 1996

    richiamato per il regime delle sostituzioni e degli incarichi in caso di riorganizzazione

  • art. 9 d.l. n. 78/2010

    richiamato come norma applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni in tema di contenimento e gestione organizzativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte specificamente; l’omessa impugnazione anche di una sola rende inammissibile o comunque irrilevante il motivo.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio processuale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito ha attribuito a una prova un contenuto oggettivamente inesistente o impossibile, in modo decisivo; non è invece denunciabile la semplice diversa lettura o selezione del materiale probatorio.
  • Nell’ambito della dirigenza sanitaria pubblica, il diverso conferimento di incarichi in esito a una riorganizzazione aziendale non integra di per sé revoca illegittima, demansionamento o danno alla professionalità se è coerente con l’assetto organizzativo e non risulta provato uno svuotamento effettivo delle funzioni.
  • Alla dirigenza sanitaria non si applicano, in via diretta, le regole sulle mansioni superiori e sul demansionamento previste per il lavoro subordinato comune o per il personale non dirigenziale; la lesione professionale deve essere provata in concreto e non può essere desunta automaticamente dal mutamento di incarico.
  • Se viene escluso il demansionamento o l’illegittimità della cessazione dell’incarico, viene meno anche il presupposto per imputare al datore di lavoro la scelta del pensionamento anticipato e per chiedere il rimborso delle relative spese o del finanziamento accessorio.
  • In materia di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina collettiva e quella di riorganizzazione possono legittimare proroghe, rinnovi o assegnazioni provvisorie in attesa dell’assetto definitivo, senza che ciò comporti automaticamente un illecito datoriale.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRetribuzione e TFRDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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