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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31924/2025 del 08/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore aveva agito nei confronti del Ministero dell'Interno chiedendo il ristoro del danno derivante dall'illegittimo ricorso, da parte dell'Amministrazione, a contratti di somministrazione a termine e a contratti di lavoro a tempo determinato. Il giudice di merito aveva dichiarato illegittimi tali contratti, negato la conversione del rapporto a tempo indeterminato e condannato il Ministero al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in 7 mensilità ai sensi dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, sulla base del principio del c.d. danno comunitario. In cassazione il Ministero ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'escludere che la successiva stabilizzazione del lavoratore, avvenuta in forza del D.M. 21 dicembre 2017 con decorrenza dall'1 gennaio 2018, avesse effetto di cancellazione dell'illecito e quindi di esclusione del risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che la stabilizzazione intervenuta a favore del lavoratore integri, secondo la giurisprudenza unionale e di legittimità richiamata, una circostanza idonea a valere come cancellazione dell'illecito, quando l'immissione in ruolo sia causalmente ricollegabile alla precedente sequenza di contratti precari e avvenga senza concorso o mediante percorsi riservati al personale vittima dell'abuso. Poiché nel caso concreto la stabilizzazione era avvenuta ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, senza procedura concorsuale, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    è la norma invocata dal Ministero per sostenere che la stabilizzazione successiva del lavoratore avrebbe eliminato l'illecito e fatto venir meno il diritto al risarcimento

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    costituisce il criterio di liquidazione del danno da lavoro precario illegittimo richiamato dalla sentenza impugnata per quantificare il risarcimento in mensilità

  • d.lgs. n. 75/2017, art. 20, comma 1

    è richiamato come base normativa della stabilizzazione del personale precario, ritenuta rilevante ai fini della cancellazione dell'illecito

  • D.M. 21 dicembre 2017

    atto amministrativo che avrebbe disposto la stabilizzazione del lavoratore con decorrenza dall'1 gennaio 2018

  • Cass., Sez. Un., n. 5072/2016

    richiamata per ribadire l'esclusione della conversione del rapporto a tempo indeterminato e il diritto al risarcimento del danno da abuso nella successione di contratti a termine

  • Cass. n. 15353/2020

    richiamata per affermare che la stabilizzazione può essere ricollegata alla successione dei contratti a termine quando avvenga in forza di specifiche previsioni legislative o percorsi riservati al personale abusato

  • Cass. n. 29292/2022

    richiamata come precedente sovrapponibile che considera la stabilizzazione senza concorso quale fatto idoneo a incidere sul diritto al risarcimento

  • CGUE 8 maggio 2019, causa C-494/2017, Rossato/MIUR

    richiamata per attribuire alla stabilizzazione la valenza di 'cancellazione dell'illecito' nel sistema di tutela contro l'abuso dei contratti a termine

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la reiterazione illegittima di contratti a termine o di somministrazione non determina la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato, ma può dare luogo a un diritto risarcitorio secondo i criteri dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.
  • La successiva stabilizzazione del lavoratore può assumere valore di cancellazione dell'illecito e incidere sull'azionabilità del risarcimento quando sia causalmente connessa al pregresso precariato e sia avvenuta mediante procedure riservate o in attuazione di specifiche norme di stabilizzazione del personale abusato.
  • Per escludere o ridimensionare il risarcimento nel lavoro pubblico precario occorre verificare se l'immissione in ruolo sia il frutto di una procedura concorsuale ordinaria oppure di un percorso straordinario di stabilizzazione collegato alla precedente sequenza contrattuale.
  • Quando la stabilizzazione interviene senza concorso e in attuazione di una disciplina speciale di assorbimento del personale precario, essa può interrompere il nesso tra abuso e pregiudizio risarcibile, secondo la giurisprudenza unionale e di legittimità richiamata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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